giovedì 22 gennaio 2015

attacco ai diritti degli studenti disabili

fonte: la scuola dimafalda

dalla giustizia amministrativa un gravissimo attacco ai diritti degli studenti con disabilità

Arriva dalla giustizia amministrativa un gravissimo attacco ai diritti delle persone con disabilità. I genitori di una ragazza minore disabile, dopo che l’Amministrazione scolastica aveva disposto la riduzione dell’insegnamento di sostegno da 25 a 12 ore settimanali, avevano fatto ricorso al TAR per vedersi riconosciuto l’intero monte ore, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dovuti alla mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno e alla rinuncia al lavoro da parte della madre per assistere la figlia.
Il Tar pur avendo riconosciuto l’assegnazione di un insegnante di sostegno per 25 ore settimanali, aveva respinto la richiesta di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali (sentenza TAR Sicilia n. 369/2014).
La famiglia si è pertanto appellata al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) della Regione Siciliana che, con sentenza n. 617/2014 del 17 novembre 2014, ha però ritenuto infondato l’appello.
Attenzione a quello che scrive il CGA nella sentenza citata:  "[…] se è vero, come periodicamente ribadito anche dalla giurisprudenza, che la 'educazione ed istruzione', piuttosto che la ‘salute’ quale 'diritto fondamentale dell’individuo” [...], specie se riferiti [...] alla cura dei minori handicappati, costituiscono altrettanti diritti personali e sociali oggetto di tutela rafforzata, è anche vero che la tutela c.d. ‘incondizionata’ della salute, ribadita dal primo Giudice per concedere il sostegno nella misura richiesta dai genitori - depurata dalla forte caratura ideologica che ne ha accompagnato la sua rappresentazione politica e giuridica (anche nella cit. sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale), oltre che mai realizzata nei fatti, sia in termini di prevenzione che di cura - non può per altro verso non subire oscillazioni, specialmente in tempi di crisi finanziaria acuta, come accade per la stagione attuale di finanza pubblica, che inevitabilmente si riverberano sulle scelte dell’Amministrazione, ogni qualvolta questa è chiamata a dover ponderarne la misura".
Chiaro? I diritti costituzionali – istruzione, salute – si affievoliscono in presenza di situazioni di crisi della finanza pubblica.
Nella sentenza viene inoltre detto che: "L’assistenza pubblica ai minori, in tutte le forme con cui questa può essere prestata, è da reputare in via di principio ‘sussidiaria’, o, comunque, non sostitutiva rispetto agli obblighi di assistenza ed educazione che prioritariamente incombono sui genitori che su di essi esercitano la potestà". Il sostegno scolastico viene quindi considerato come un compito della famiglia in cui lo Stato interviene solo in modo "sussidiario". Le famiglie possono quindi essere chiamate, in tempi di crisi e di risorse limitate, a garantire in primo luogo materialmente ed economicamente le ore di sostegno e solo in via sussidiaria dovrebbe provvedere il Ministero dell'istruzione.
Non vi sembra un paradosso? E non è “compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (articolo 3 comma 2 della Costituzione)?
Gli effetti della sentenza si fanno già sentire: l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha iniziato a notificare appelli nei confronti delle sentenze del TAR Palermo con le quali era già stato riconosciuto il diritto all’integrazione delle ore di sostegno e al risarcimento del danno.
Si conferma, come già detto in passato, che lo Stato fa cassa sulle categorie socialmente più deboli.
- la sentenza del TAR Sicilia n. 369/2014 [clicca qui]
- la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana n. 617/2014 del 17 novembre 2014 [clicca qui]

sabato 17 gennaio 2015

tolentino: montessori

fonte: mamme marchigiane

Come educare il potenziale umano: incontro a tema Montessori a Tolentino (Mc)

16 gennaio 2015
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Si terrà a Tolentino (Mc) sabato 24 gennaio 2015 alle ore 17, presso l’Auditorium Biblioteca Filelfica, L.ga Fidi, 1 Tolentino (MC) il seminario:
“COME EDUCARE IL POTENZIALE UMANO: comunicazione e apprendimento nell’età scolare”
Incontro pubblico promosso dalle
MAMME PER IL PROGETTO MONTESSORI A TOLENTINO
patrocinato dal COMUNE DI TOLENTINO
L’incontro è rivolto a genitori, educatori e alla cittadinanza tutta, perchè i nostri figli e figlie sono il nostro futuro.
Programma:
ore 17.00 Saluto delle Istituzioni; 
ore 17.15 Dott.ssa Agata Turchetti, componente consiglio direttivo Fondazione Montessori di Chiaravalle (AN), coordinatrice del gruppo delle scuole Montessori provincia di Macerata;
ore 17.30 Prof. Piero Crispiani, ordinario di “Didattica e pedagogia speciale” presso l’Università degli Studi di Macerata. Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico e
Membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Montessori di Chiaravalle (AN);
ore 18.00 Prof.ssa Donatella Ferretti, pedagogista, docente di Storia e Filosofia, Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità del comune di Ascoli Piceno;
ore 18.30 Filmato e testimonianze degli insegnanti di Tolentino;
ore 19.00 Dibattito.
Coordina e modera: Solidea Vitali, docente e esperta in comunicazione.

vademecum per chi non sceglie l'insegnamento della religione cattolica

Vademecum per chi non sceglie
l'insegnamento della religione cattolica
Al fine di garantire una corretta informazione in merito alla scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole e soprattutto di vedere concretamente garantite le 4 opzioni (compresa quella delle materie alternative) a disposizione di chi non intenda avvalersene, si pubblica questo breve Vademecum informativo complessivo su tutta la vicenda dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) e dell'ora alternativa.
Si ricordi che IRC:
-   è un insegnamento confessionale cattolico, in quanto gli insegnanti, pur se pagati con fondi pubblici, sono selezionati dalla curia e dal vescovo di ogni diocesi, con titoli di studio conseguiti presso istituti riconosciuti dalla Santa Sede e non con concorsi pubblici.
-   si tratta di una condizione di privilegio nei confronti di una confessione, sia pure la più numerosa nel paese, che spesso si traduce nella presenza di una forte simbologia cattolica in una scuola che dovrebbe essere laica e pubblica.
-   è una materia pienamente facoltativa (Nuovo Concordato del 1984; sentenze che la Corte Costituzionale ha emesso sulla questione: n. 203/1989, n. 13/1991, n. 290/1992 e relative circolari applicative): avvalersi o non avvalersi dell’IRC(insegnamento della religione cattolica) è una libera scelta. L’art. 9 della legge n. 121 del 1985, che recepisce il neo-Concordato del 1984, dispone che il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’IRC è garantito a ciascuno e che tale scelta non può dare luogo ad alcuna forma di discriminazione.
-   la scelta va fatta all’atto dell’iscrizione (per l’anno scolastico 2015/2016 tra il 15 gennaio e il 15 febbraio 2015) ed «ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'Irc» (Intesa tra la CEI e il MPI :Punto 2.1 del DPR 751/85; DL 297/94 artt..310-11,Testo Unico sulla legislazione scolastica). La scuola deve ogni anno fornire un'adeguata e tempestiva informazione per garantire la possibilità di modificare o confermare la scelta: quindi i genitori o gli studenti che intendono cambiare la scelta per l'anno scolastico successivo devono notificarlo espressamente alla scuola entro gennaio-febbraio, mesi delle iscrizioni.
Se non ci si avvale dell’IRC ci sono quattro diverse possibilità (tra le quali si potrà liberamente scegliere di quale avvalersi, all’inizio dell’anno scolastico) che le scuole sono tenute a garantire tutte:
1) “attività alternative” all’IRC (indicate nei moduli delle scuole come “attività didattiche e formative”) . Per la difficoltà di gestire l’orario degli insegnanti, per la carenza di fondi, per i tagli al personale, le scuole tendono a non attivarle. Ma, se sono richieste (anche da un solo studente, così come per l’IRC), la scuola è tenuta ad organizzarle. Sono deliberate dal Collegio dei docenti,sentito il parere di alunni e genitori, e prevedono un programma e un docente apposito, oltre alla valutazione del profitto sotto forma di giudizio (escluso dalla media dei voti). Occorre chiarire che l’attività alternativa è dovuta e, qualora non ci fossero i docenti, si deve procedere alla chiamata di un incaricato, come si farebbe per qualsiasi altra disciplina. Le attività sono finanziate con i fondi di appositi capitoli di spesa stabiliti ogni anno, regione per regione, con la Legge Finanziaria ("Spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, con esclusione dell'IRAP e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione").
2) studio individuale: la scuola deve individuare locali idonei ed assicurare adeguata assistenza.
3) libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente. La scuola è comunque tenuta a garantire la sicurezza e la vigilanza.
4) non essere presente a scuola: chi non ha scelto l’IRC non ha alcun obbligo, e quindi non è tenuto ad essere presente a scuola durante l’ora di IRC.. Naturalmente i genitori degli allievi minorenni devono dichiarare per iscritto che consentono ai figli di assentarsi dalla scuola in quelle ore. Questa possibilità è stata inizialmente definita dalla circ. min. 9/1991 applicativa delle sentenze della Corte costituzionale n.203/1989,n.13/1991 per le quali chi non segue l’insegnamento della religione cattolica è in uno "stato di non obbligo".
Non obbligo significa non essere costretti a nulla contro la propria volontà. (ad es. non si può essere trasferiti in classi diverse dalla propria, non si può essere costretti a stare in classe durante l’IRC, non si può essere costretti a scegliere l’uscita dalla scuola se non è una libera scelta, non si può essere costretti a fare un’attività alternativa se non si è liberamente scelta quell’opzione).
Ovviamente l'insegnante di RC non deve partecipare agli scrutini di chi non si avvale. Per chi si avvale, il DPR 202 /1990 al punto 2.7 recita : “nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”, ciò al fine di evitare promozioni (o bocciature) determinate soltanto dalla scelta dell’IRC. Tale norma vale anche, allo stesso modo, per i docenti di materia alternative.
Anche se questa disposizione non dovrebbe dare adito a interpretazioni controverse, vi sono sentenze discordanti emesse da Tribunali Amministrativi Regionali. Che il giudizio motivato, trascritto a verbale, non sia rilevante sul piano del computo effettivo dei voti è chiaramente affermato nella Sentenza n. 780 del 16 ottobre 1996 emessa dalla prima sezione del TAR del Piemonte, oltre che dalla limpida interpretazione del ministro P.I. on. Giancarlo Lombardi, in carica nel 1990.
COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI
Sulla base di quanto detto e in rapporto alla laicità della scuola pubblica, alcuni comportamenti eventualmente tenuti dalla scuola sono illegittimi.
Ad esempio:
• non organizzare le attività previste e scelte in alternativa all'IRC
• consegnare moduli che non prevedono rigorosamente le 4 opzioni
• convincere i genitori a cambiare la scelta espressa
• impedire di cambiare la scelta da un anno all'altro
• impedire all'allievo di uscire dalla scuola durante l'ora di religione e/o fissare l'IRC in un orario che impedisca l'uscita da scuola (in particolare nella scuola materna ed elementare)
• utilizzare l'ora di religione per altre attività scolastiche
• fare propaganda religiosa all'interno della scuola (visite pastorali, pellegrinaggi, benedizioni...)
• valutazione in pagella dell'IRC e/o delle attività alternative
• richiesta di pagamento per usufruire delle attività alternative. A tale proposito in una nota del 7 marzo 2011 del ministero dell’Economia e delle Finanze concordata con il MIUR si evidenzia che :
“Al riguardo, poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell'insegnamento delle attività alternative, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa.”
Non avvalersi dell’IRC è un tuo diritto: esigi che sia pienamente rispettato!

ORA ALTERNATIVA ALL’IRC: UN DIRITTO CHE DEVE ESSERE GARANTITO
La C.M. n. 9 del 18 gennaio 1991, sulla base degli accordi di revisione del Concordato stipulati nel 1984 fra lo Stato italiano e la Santa Sede ed in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n°13/1991, chiarisce il carattere pienamente facoltativo della frequenza dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. In particolare, stabilisce per coloro che non intendono avvalersi di tale insegnamento la possibilità di scegliere fra quattro differenti opzioni: non presenza a scuola durante le ore di IRC, studio assistito da parte di personale docente, studio non assistito nei locali dell’istituto scolastico, attività didattiche e formative (meglio note come “ora alternativa”).
Il mondo laico, com’è noto, rifiuta in linea di principio la presenza all’interno della scuola pubblica di un insegnamento di natura confessionale (non si tratta infatti di una storia delle religioni o del fatto religioso, trattata in modo storico-scientifico e aconfessionale) impartito da docenti scelti dalle autorità ecclesiastiche ma pagati dallo Stato italiano con i soldi di tutti i contribuenti (si noti, fra l’altro, che i tagli previsti dai nuovi quadri orari risultano ancor più consistenti se si tiene conto che in essi viene conteggiata anche l’ora di religione, la quale, essendo facoltativa, non dovrebbe essere computata nell’offerta formativa). Negli ultimi anni il dibattito si è fatto particolarmente vivace e si è intrecciato con quello più ampio sull’opportunità di introdurre nella scuola pubblica un insegnamento del fatto religioso o di storia delle religioni (e non solo di quella cattolica) non confessionale e fondato su criteri di scientificità, come possibile materia alternativa all'IRC e, in prospettiva per sostituire l'insegnamento dell'IRC nelle scuole pubbliche.
In effetti, sono stati praticati alcuni esperimenti (uno dei quali realizzato due anni fa in alcune scuole torinesi proprio dalla Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni in collaborazione con il CESEDI e con la Provincia di Torino) miranti a introdurre tale insegnamento proprio nell’ambito dell’ora alternativa. Si tratta di tentativi interessanti e da incentivare, ma è importante ribadire che in nessun caso essi devono portare ad indebolire l’assoluta facoltatività dell’IRC, ed in particolare l’effettiva possibilità di scegliere di non avvalersi di alcun insegnamento ad esso alternativo.
Resta il fatto che attualmente il problema principale è quello di garantire l’effettiva agibilità di tutte le scelte previste dalla normativa. In particolare, appare preoccupante il fatto che negli ultimi anni è diventato sempre più difficile per studenti e famiglie ottenere l’attivazione dell’ora alternativa; cosa che appare assai grave sia in linea di principio che per le sue concrete conseguenze. Innanzitutto, infatti, l’esigibilità di un diritto garantito dalla legge deve essere difesa da tutti i laici, anche da coloro che non nutrono particolari entusiasmi per l’ora alternativa.
In secondo luogo, mentre nelle scuole superiori la non attivazione dell’ora alternativa si traduce perlopiù nell’uscita da scuola, la situazione è ben diversa nel caso della scuola primaria e media inferiore. E’ quanto emerge un’indagine promossa dalla Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni: dai dati raccolti risulta che in molte scuole l’ora alternativa non viene attivata, anche a fronte di un numero di richieste non sempre irrilevante. Soprattutto nelle scuole primarie il risultato concreto è che durante le ore di IRC i bambini non avvalentisi vengono spesso parcheggiati in altre classi o invitati ad essere presenti come uditori alle lezioni di religione; quando non sono gli stessi genitori, timorosi di vedere i propri figli abbandonati a se stessi, a preferire da ultimo farli frequentare l’IRC.
Il pretesto addotto dai dirigenti scolastici per non attivare l’ora alternativa è che le scuole, a maggior ragione in questo periodo di tagli dei finanziamenti, non sarebbero in grado di sostenerne i costi. In realtà i decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze stanziano ogni anno cifre cospicue per il pagamento sia dei docenti di IRC a tempo determinato, sia degli insegnanti di ora alternativa: in particolare, a livello piemontese sono disponibili ogni anno circa 38 milioni di euro ripartiti fra i vari ordini di scuola. Pertanto non c’è alcun bisogno che i dirigenti scolastici raschino il fondo di bilanci di istituto sempre più dissestati; è sufficiente che, a fronte di richieste di ora alternativa, richiedano i fondi necessari disponibili a livello regionale.
Insomma, la situazione è in grande movimento e va tenuta costantemente sotto controllo, per evitare abusi e inadempienze e la Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni è pronto a continuare la propria battaglia anche su questo terreno, al servizio dei diritti degli studenti, delle famiglie (che invitiamo caldamente a volerci segnalare tempestivamente eventuali abusi da parte delle scuole) e della laicità della scuola.
Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzi

venerdì 9 gennaio 2015

sentenza tar su classi affollate e disabili

Storica sentenza del Tar: niente classi affollate in presenza di disabili

II Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), con la sentenza n. 2250/2014, ha accolto il ricorso presentato da genitori e studenti di un Liceo di Palermo contro la costituzione di nuova classe (IV F) composta da 24 alunni di cui 4 disabili con connotazione di gravità, frutto dell’accorpamento delle precedenti classi IV F e IV G, rispettivamente formate da 13 e 11 alunni, caratterizzate dalla presenza di due disabili gravi per classe.
La normativa di riferimento è il D.P.R. n. 81/2009 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”.
L’articolo 5 (Classi con alunni in situazione di disabilità) del D.P.R. stabilisce al comma 2 che “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, …”.
Ma la scelta di accorpamento del dirigente scolastico era stata motivata con riferimento all'art. 17 comma 1 dello stesso D.P.R. secondo il qualele classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alun­ni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secon­do i criteri indicati all'articolo 16.
Il decreto 81/2009 parrebbe dunque limitare alle sole prime classi, e non alle classi intermedie, il limite di 20 alunni in presenza di disabili.
Ma il giudice amministrativo ha ritenuto che una lettura improntata a parametri di logicità impone di rite­nere che il limite dei venti alunni previsto per le «classi iniziali» debba considerarsi valido per tutte le classi e che l’interpretazione della norma deve essere in linea con le esigenze di inclusione dell'alunno disabile così come tracciate dalla legislazione interna di riferimento e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Il Tribunale Ammini­strativo ha riconosciuto che l'eccessivo numero di alunni per classe, oltre ad aggravare i rischi relativi alla sicurezza, incide negativamente sulla qualità della didattica pregiudicando la for­mazione degli alunni e, in particolar modo, non consentendo la piena integrazione dei disabili.
La sentenza dunque mette in discussione il modo con cui vengono formate le classi e la logica del risparmio che attraversa la politica scolasti­ca degli ultimi venti anni imponendo all’amministrazione scolastica, per la prima volta, il rispetto, in presenza di disabili, del tetto massimo di 20 alunni nelle classi successive alla prima, come affermato dall’articolo 5 comma 2 del DPR 81/09.
Ancora dalla sentenza del Tar Sicilia: “[…] È indubbio che l’esito complessivo dell’attività di didattica non può costituire parametro idoneo per verificare se lo svolgimento della stessa sia stata in linea con le norme che tutelano anche i diritti dei disabili non foss’altro perché al di là dell’esito dello scrutinio del corpo docente è indubbio che l’allocazione in una classe con un numero di alunni di gran lunga inferiore avrebbe certamente garantito per tutti un servizio quantomeno migliore oltre che in linea con le previsioni normative”.
In definitiva la classe di 24 alunni con 4 disabili dovrà essere scorporata in due classi. Con buona pace dell'amministrazione che conta di far cassa sulla pelle dei più deboli.

Documenti:
- Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), sentenza n. 2250/2014 [clicca qui]
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola” [clicca qui]
- La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità [clicca qui]

edilizia scolastica

fonte: una crepa in comune

A che punto siamo con i lavori di edilizia scolastica del Governo Renzi?

A che punto siamo con i lavori di edilizia scolastica del Governo Renzi? [un post del 24/7/2014 dal ns blog: clicca qui].
Ad oggi sono stati chiusi 1511 cantieri di altrettante scuole. Nel consiglio dei ministri n. 43 del 24 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo termine per appaltare i lavori di messa in sicurezza delle scuole: 28 febbraio 2015. E’ stato inoltre prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per il trasferimento delle risorse agli enti locali che hanno concluso o stanno concludendo i lavori per consentire i pagamenti (inizialmente la data era il 31 dicembre 2014).
Progetto #scuolenuove
Sono stati portati a termine 129 interventi; sono aperti ancora 129 cantieri e stanno per aprire altri 34. In progettazione o appalto ve ne sono 72.
Fatto un bilancio anche della distribuzione della spesa nel 2014:
-        22,5% progettazione
-        25% riqualificazione
-        15,1% messa in sicurezza degli edifici
-        9,4% efficientamento energetico
-        3,2% realizzazione o riqualificazione di palestre
-        2,4% abbattimento delle barriere architettoniche.
Progetto #scuolesicure
Sono 659 gli interventi all’attivo:
-        369 sono quelli conclusi al dicembre 2014
-        195 sono quelli in corso
-        95 allo stato iniziale
In progettazione ne sono previsti 1600. Si stima che con i ribassi d’asta nel 2015 potranno essere finanziati ulteriori 845 interventi.
Progetto #scuolebelle
Sono stati finanziati finora interventi che interessano 7000 plessi scolastici. Ulteriori 300 milioni sono in attesa di essere sbloccati nel 2015 e riguarderanno 10.160 scuole.
Sul sito #italiasicura [clicca qui] sono visibili gli interventi dei comuni che hanno aperto nuovi cantieri di edilizia scolastica a seguito dello sblocco del patto di stabilità. Il sito dovrebbe essere anche segnalato l’avanzamento di tutti gli interventi già avviati con finanziamenti statali per la sicurezza, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico. Se il nome del comune indicato non compare, è perché non sono stati ancora avviati interventi.

isrizioni on line 2015/2016

fonte: la scuola di mafalda

iscrizioni anno scolastico 2015/2016: on-line entro il 15 febbraio 2015

Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) per l'anno scolastico 2015/2016 potranno essere effettuate esclusivamente on-line dal 15 gennaio al 15 febbraio 2015 sul sito www.iscrizioni.istruzione.it.
Sul sito sono presenti tutte le informazioni relative alla ricerca della scuola, alle modalità di registrazione e compilazione della domanda (smart guide, video tutorial, faq).
Le famiglie potranno registrarsi sul sito dal 12 gennaio 2015.
La procedura di iscrizione potrà essere effettuata dal 15 gennaio al 15 febbraio. Le domande arrivate per prime non hanno diritto di precedenza nell’iscrizione.
Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. Segnaliamo che quest’anno potrà essere effettuata l’iscrizione anche per gli alunni stranieri sprovvisti di codice fiscale (il sistema genera un codice provvisorio).
Ricordiamo inoltre che le famiglie hanno il diritto di modificare la scelta effettuata in materia di insegnamento della religione cattolica e attività alternative per l'anno scolastico successivo (2015/2016) entro il termine delle iscrizioni (rivolgersi direttamente alle scuola).
CALENDARIO
Dal 12/01/2015 al 15/02/2015
Registrazione - Le famiglie, sul portale “Iscrizioni on line”, eseguono la registrazione per ottenere user-id e password di accesso al servizio
Dal 15/01/2015 al 15/02/2015
Inserimento domande - Apertura servizio alle famiglie
DOCUMENTI
- circolare n. 51 del 18 dicembre 2014 “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2015/2016” [clicca qui]
- avviso MIUR “Iscrizioni on-line l’anno scolastico 2015/2016 - Fase di avvio. Avviso 201412181910” [clicca qui]