Vademecum per chi non sceglie
l'insegnamento della
religione cattolica
Al fine di garantire una corretta
informazione in merito alla scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento
della
religione cattolica nelle scuole e soprattutto di vedere concretamente
garantite le 4 opzioni (compresa quella delle materie alternative) a
disposizione di chi non intenda avvalersene, si pubblica questo breve
Vademecum informativo complessivo su tutta la vicenda dell'insegnamento
della
religione cattolica (IRC) e dell'ora alternativa.
Si ricordi che IRC:
- è un insegnamento confessionale cattolico,
in quanto gli
insegnanti, pur se pagati con fondi pubblici, sono selezionati dalla
curia e dal vescovo di ogni diocesi, con titoli di studio conseguiti
presso
istituti riconosciuti dalla Santa Sede e non con concorsi pubblici.
- si tratta di una
condizione di privilegio nei confronti di una confessione, sia pure
la più numerosa nel paese, che spesso si traduce nella presenza di una
forte simbologia cattolica in una scuola che dovrebbe essere laica
e pubblica.
- è una materia pienamente facoltativa (Nuovo
Concordato
del 1984; sentenze che la Corte Costituzionale ha emesso sulla
questione: n. 203/1989, n. 13/1991, n. 290/1992 e relative circolari
applicative): avvalersi o non avvalersi dell’IRC(insegnamento della
religione cattolica) è una libera scelta. L’art. 9 della legge
n. 121 del 1985, che recepisce il neo-Concordato del 1984, dispone che
il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’IRC è
garantito a ciascuno e che tale scelta non può dare luogo ad alcuna
forma di discriminazione.
- la scelta va fatta all’atto dell’iscrizione (per l’anno
scolastico 2015/2016 tra il 15 gennaio e il 15 febbraio 2015) ed «ha effetto per l'intero anno scolastico cui
si riferisce e per i
successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione
d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il
diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'Irc»
(Intesa tra la CEI e il MPI :Punto 2.1 del DPR 751/85; DL 297/94
artt..310-11,Testo Unico sulla legislazione scolastica). La scuola deve
ogni anno fornire un'adeguata e tempestiva informazione per garantire la
possibilità di modificare o confermare la scelta: quindi i genitori o
gli studenti che intendono cambiare la scelta per l'anno scolastico
successivo devono notificarlo espressamente alla scuola entro
gennaio-febbraio, mesi delle iscrizioni.
Se non ci si avvale dell’IRC ci sono quattro diverse possibilità (tra le quali si potrà
liberamente scegliere di quale avvalersi, all’inizio dell’anno scolastico) che le scuole sono tenute a garantire tutte:
1) “attività alternative” all’IRC
(indicate nei moduli delle
scuole come “attività didattiche e formative”) . Per la difficoltà di
gestire l’orario degli insegnanti, per la
carenza di fondi, per i tagli al personale, le scuole tendono a non
attivarle. Ma, se sono richieste (anche da un solo studente, così come
per
l’IRC), la scuola è tenuta ad organizzarle. Sono
deliberate dal Collegio dei docenti,sentito il parere di alunni e
genitori, e prevedono un programma e un docente apposito, oltre alla
valutazione del profitto sotto forma di giudizio (escluso dalla media
dei voti).
Occorre chiarire che l’attività alternativa è dovuta e, qualora non ci
fossero i docenti, si deve procedere alla chiamata di un
incaricato, come si farebbe per qualsiasi altra disciplina. Le attività sono finanziate con i fondi di appositi capitoli di
spesa stabiliti ogni anno, regione per regione, con la Legge
Finanziaria ("Spese per l'insegnamento della religione cattolica e per
le
attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, con
esclusione dell'IRAP e degli oneri sociali a carico
dell'amministrazione").
2) studio individuale: la scuola deve individuare locali idonei ed assicurare adeguata
assistenza.
3) libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente. La scuola è
comunque tenuta a garantire la sicurezza e la vigilanza.
4) non essere presente a scuola:
chi non ha scelto l’IRC non ha alcun obbligo, e quindi
non è tenuto ad essere presente a scuola durante l’ora di IRC..
Naturalmente i genitori degli allievi minorenni devono dichiarare per
iscritto che consentono ai figli di assentarsi dalla scuola in quelle
ore. Questa possibilità è stata inizialmente definita dalla circ.
min. 9/1991 applicativa delle sentenze della Corte costituzionale
n.203/1989,n.13/1991 per le quali chi non segue l’insegnamento della
religione
cattolica è in uno "stato di non obbligo".
Non obbligo significa non essere costretti a nulla contro la propria volontà. (ad es. non si può essere
trasferiti in classi diverse dalla propria, non si può essere costretti a stare in classe durante l’IRC, non si può essere
costretti a scegliere l’uscita dalla scuola se non è una libera scelta, non si può essere costretti a fare
un’attività alternativa se non si è liberamente scelta quell’opzione).
Ovviamente l'insegnante di RC non deve
partecipare agli scrutini di chi non si avvale. Per chi si avvale, il
DPR 202
/1990 al punto 2.7 recita : “nello scrutinio finale, nel caso in cui la
normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza,
il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”, ciò al
fine di evitare promozioni (o bocciature) determinate soltanto dalla
scelta dell’IRC. Tale norma vale anche, allo stesso modo, per i docenti
di
materia alternative.
Anche se questa disposizione non
dovrebbe dare adito a interpretazioni controverse, vi sono sentenze
discordanti
emesse da Tribunali Amministrativi Regionali. Che il giudizio motivato,
trascritto a verbale, non sia rilevante sul piano del computo effettivo
dei
voti è chiaramente affermato nella Sentenza n. 780 del 16 ottobre 1996
emessa dalla prima sezione del TAR del Piemonte, oltre che dalla limpida
interpretazione del ministro P.I. on. Giancarlo Lombardi, in carica nel
1990.
COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI
Sulla base di quanto detto e in rapporto alla laicità della scuola pubblica, alcuni comportamenti eventualmente
tenuti dalla scuola sono illegittimi.
Ad esempio:
• non organizzare le attività previste e scelte in alternativa all'IRC
• consegnare moduli che non prevedono rigorosamente le 4 opzioni
• convincere i genitori a cambiare la scelta espressa
• impedire di cambiare la scelta da un anno all'altro
• impedire all'allievo di uscire dalla scuola durante l'ora di religione e/o fissare l'IRC in un orario che
impedisca l'uscita da scuola (in particolare nella scuola materna ed elementare)
• utilizzare l'ora di religione per altre
attività scolastiche
• fare propaganda religiosa all'interno della scuola (visite pastorali, pellegrinaggi, benedizioni...)
• valutazione in pagella dell'IRC e/o delle attività alternative
• richiesta di pagamento per usufruire delle attività alternative. A tale proposito in una nota del 7
marzo 2011 del ministero dell’Economia e delle Finanze concordata con il MIUR si evidenzia che :
“Al riguardo, poiché a seguito della
scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della
normativa vigente, di avvalersi dell'insegnamento delle attività
alternative, le stesse costituiscono un servizio strutturale
obbligatorio, si
ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa.”
Non avvalersi dell’IRC è un tuo diritto: esigi che sia pienamente rispettato!
ORA ALTERNATIVA ALL’IRC: UN DIRITTO CHE DEVE ESSERE GARANTITO
La C.M. n. 9 del 18 gennaio 1991, sulla
base degli accordi di revisione del Concordato stipulati nel 1984 fra lo
Stato
italiano e la Santa Sede ed in ottemperanza alla sentenza della Corte
Costituzionale n°13/1991, chiarisce il carattere pienamente facoltativo
della frequenza dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche. In particolare, stabilisce per coloro che non intendono
avvalersi di tale insegnamento la possibilità di scegliere fra quattro
differenti opzioni: non presenza a scuola durante le ore di IRC, studio
assistito da parte di personale docente, studio non assistito nei locali
dell’istituto scolastico, attività didattiche e formative
(meglio note come “ora alternativa”).
Il mondo laico, com’è noto, rifiuta in
linea di principio la presenza all’interno della scuola
pubblica di un insegnamento di natura confessionale (non si tratta
infatti di una storia delle religioni o del fatto religioso, trattata in
modo
storico-scientifico e aconfessionale) impartito da docenti scelti dalle
autorità ecclesiastiche ma pagati dallo Stato italiano con i soldi di
tutti i contribuenti (si noti, fra l’altro, che i tagli previsti dai
nuovi quadri orari risultano ancor più consistenti se si tiene conto
che in essi viene conteggiata anche l’ora di religione, la quale,
essendo facoltativa, non dovrebbe essere computata nell’offerta
formativa). Negli ultimi anni il dibattito si è fatto particolarmente
vivace e si è intrecciato con quello più ampio
sull’opportunità di introdurre nella scuola pubblica un insegnamento del
fatto religioso o di storia delle religioni (e non solo di
quella cattolica) non confessionale e fondato su criteri di
scientificità, come possibile materia alternativa all'IRC e, in
prospettiva per
sostituire l'insegnamento dell'IRC nelle scuole pubbliche.
In effetti, sono stati praticati alcuni
esperimenti (uno dei quali realizzato due anni fa in alcune scuole
torinesi
proprio dalla Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni in
collaborazione con il CESEDI e con la Provincia di Torino) miranti a
introdurre tale insegnamento proprio nell’ambito dell’ora alternativa.
Si tratta di tentativi interessanti e da incentivare, ma è
importante ribadire che in nessun caso essi devono portare ad indebolire
l’assoluta facoltatività dell’IRC, ed in particolare
l’effettiva possibilità di scegliere di non avvalersi di alcun
insegnamento ad esso alternativo.
Resta il fatto che attualmente il
problema principale è quello di garantire l’effettiva agibilità
di tutte le scelte previste dalla normativa. In particolare, appare
preoccupante il fatto che negli ultimi anni è diventato sempre più
difficile per studenti e famiglie ottenere l’attivazione dell’ora
alternativa; cosa che appare assai grave sia in linea di principio che
per le sue concrete conseguenze. Innanzitutto, infatti, l’esigibilità di
un diritto garantito dalla legge deve essere difesa da tutti i
laici, anche da coloro che non nutrono particolari entusiasmi per l’ora
alternativa.
In secondo luogo, mentre nelle scuole
superiori la non attivazione dell’ora alternativa si traduce
perlopiù nell’uscita da scuola, la situazione è ben diversa nel caso
della scuola primaria e media inferiore. E’ quanto
emerge un’indagine promossa dalla Consulta Torinese per la Laicità delle
Istituzioni: dai dati raccolti risulta che in molte scuole
l’ora alternativa non viene attivata, anche a fronte di un numero di
richieste non sempre irrilevante. Soprattutto nelle scuole primarie il
risultato concreto è che durante le ore di IRC i bambini non avvalentisi
vengono spesso parcheggiati in altre classi o invitati ad essere
presenti come uditori alle lezioni di religione; quando non sono gli
stessi genitori, timorosi di vedere i propri figli abbandonati a se
stessi, a
preferire da ultimo farli frequentare l’IRC.
Il pretesto addotto dai dirigenti
scolastici per non attivare l’ora alternativa è che le scuole, a
maggior ragione in questo periodo di tagli dei finanziamenti, non
sarebbero in grado di sostenerne i costi. In realtà i decreti del
Ministero
dell’Economia e delle Finanze stanziano ogni anno cifre cospicue per il
pagamento sia dei docenti di IRC a tempo determinato, sia degli
insegnanti di ora alternativa: in particolare, a livello piemontese sono
disponibili ogni anno circa 38 milioni di euro ripartiti fra i vari
ordini di
scuola. Pertanto non c’è alcun bisogno che i dirigenti scolastici
raschino il fondo di bilanci di istituto sempre più
dissestati; è sufficiente che, a fronte di richieste di ora alternativa,
richiedano i fondi necessari disponibili a livello regionale.
Insomma, la situazione è in grande
movimento e va tenuta costantemente sotto controllo, per evitare abusi e
inadempienze e la Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni è
pronto a continuare la propria battaglia anche su questo terreno,
al servizio dei diritti degli studenti, delle famiglie (che invitiamo
caldamente a volerci segnalare tempestivamente eventuali abusi da parte
delle
scuole) e della laicità della scuola.
Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzi