Storica sentenza del Tar: niente classi affollate in presenza di disabili
II
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), con
la sentenza n. 2250/2014, ha accolto il ricorso presentato da genitori e
studenti di un Liceo di Palermo contro la costituzione di nuova classe
(IV F) composta da 24 alunni di cui 4 disabili con connotazione di
gravità, frutto dell’accorpamento delle precedenti classi IV F e IV G,
rispettivamente formate da 13 e 11 alunni, caratterizzate dalla presenza
di due disabili gravi per classe.
La
normativa di riferimento è il D.P.R. n. 81/2009 “Norme per la
riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola”.
L’articolo 5 (Classi con alunni in situazione di disabilità) del D.P.R. stabilisce al comma 2 che “Le classi iniziali
delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le
sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità
sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, …”.
Ma
la scelta di accorpamento del dirigente scolastico era stata motivata
con riferimento all'art. 17 comma 1 dello stesso D.P.R. secondo il quale “le classi intermedie sono costituite
in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni,
purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22;
diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i
criteri indicati all'articolo 16”.
Il
decreto 81/2009 parrebbe dunque limitare alle sole prime classi, e non
alle classi intermedie, il limite di 20 alunni in presenza di disabili.
Ma il giudice amministrativo ha ritenuto che “una lettura improntata a parametri di logicità
impone di ritenere che il limite dei venti alunni previsto per le
«classi iniziali» debba considerarsi valido per tutte le classi” e che l’interpretazione della norma deve essere “in
linea con le esigenze di inclusione dell'alunno disabile così come
tracciate dalla legislazione interna di riferimento e dalla Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilità”.
Il
Tribunale Amministrativo ha riconosciuto che l'eccessivo numero di
alunni per classe, oltre ad aggravare i rischi relativi alla sicurezza,
incide negativamente sulla qualità della didattica pregiudicando la
formazione degli alunni e, in particolar modo, non consentendo la piena
integrazione dei disabili.
La
sentenza dunque mette in discussione il modo con cui vengono formate le
classi e la logica del risparmio che attraversa la politica scolastica
degli ultimi venti anni imponendo all’amministrazione scolastica, per
la prima volta, il rispetto, in presenza di disabili, del tetto massimo
di 20 alunni nelle classi successive alla prima, come affermato
dall’articolo 5 comma 2 del DPR 81/09.
Ancora
dalla sentenza del Tar Sicilia: “[…] È indubbio che l’esito complessivo
dell’attività di didattica non può costituire parametro idoneo per
verificare se lo svolgimento della stessa sia stata in linea con le
norme che tutelano anche i diritti dei disabili non foss’altro perché al
di là dell’esito dello scrutinio del corpo docente è indubbio
che l’allocazione in una classe con un numero di alunni di gran lunga
inferiore avrebbe certamente garantito per tutti un servizio quantomeno
migliore oltre che in linea con le previsioni normative”.
In
definitiva la classe di 24 alunni con 4 disabili dovrà essere
scorporata in due classi. Con buona pace dell'amministrazione che conta
di far cassa sulla pelle dei più deboli.
Documenti:
- Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), sentenza n. 2250/2014 [clicca qui]
- Decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 81 “Norme per la
riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola” [clicca qui]
- La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità [clicca qui]
Nessun commento:
Posta un commento