lunedì 2 novembre 2015

ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA

Anagrafe Edilizia Scolastica: la presentazione ufficiale del Governo

Sono trascorsi quasi vent’anni dalla legge n. 23 del 1996 [clicca qui] che ha istituito lo strumento volto ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico: la cosiddetta Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.
Finalmente, lo scorso 7 agosto 2015 l'annuncio ufficiale del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini e dal Sottosegretario Davide Faraone che ha detto: "Oggi è stata una giornata storica per l'edilizia scolastica del nostro Paese. Dopo più di vent'anni finalmente è stata presentata l'Anagrafe. Un fatto per nulla scontato. Per avere i dati e renderli trasparenti abbiamo dovuto vincere diverse resistenze" [sic!].
La conferenza stampa è stata l’occasione per una disamina del patrimonio edilizio scolastico nazionale. Alcuni dati:
- dei 42.292 edifici censiti, 33.825 risultano attivi mentre nel rimanente 20% (8.450) non sono svolte attività (si tratta di edifici in ristrutturazione, edifici in costruzione, edifici dismessi, ecc...) o comunque non sono associati ad istituzioni scolastiche;
- il 70% è stato costruito appositamente per uso scolastico (dunque il 30% delle scuole sono alloggiate in edifici originariamente non destinati ad uso scolastico)
- il 50% degli edifici è stato costruito prima del 1971, anno di entrata in vigore dell’obbligo di certificazione del collaudo statico, per cui solo il 49% possiede tale certificato, mentre il 48% degli edifici non ha potuto fornire l’attestato di agibilità;
- nel 77% dei casi gli edifici scolastici sono di proprietà dei Comuni, il 9% appartengono alle Province, il 2% è riconducibile ad altri Enti pubblici e una percentuale uguale a società o persone private.

Nessuna novità per quanto ci riguarda, sono informazioni che conosciamo bene. Da anni pubblichiamo nel nostro blog i dati sulle condizioni degli edifici scolastici italiani forniti da Cittadinanzattiva e Legambiente.
Durante la conferenza stampa il sottosegretario Faraone ha dichiarato che “[…] Adesso con un click tutte le famiglie potranno vedere le condizioni della scuola dove mandano il figlio” [il comunicato del Miur].
Come? Per avere informazioni sulle condizioni delle nostre scuole occorre, per il momento, accedere alla sezione Scuole in Chiaro del sito del Miur dove sono stati caricati i dati relativi all’edilizia scolastica sulla pagina di ogni scuola accanto a quelli relativi a personale, alunni, servizi. Cliccando sul tasto “edilizia” si possono conoscere scuola per scuola tutti i dati forniti al Miur dagli Enti locali proprietari degli edifici scolastici, fra cui vincoli, catasto, collegamenti, età dell’edificio.
Facciamo un esempio. Se vogliamo verificare i dati degli edifici dell'ICS Don Orione di Milano (via Fabriano 4): 
- accedo al sito della scuola per ricercare il codice meccanografico (ma non è necessario, posso utilizzare altri criteri) 
- accedo al portale del Ministero "La Scuola in Chiaro" [clicca qui]
- dopo aver inserito il codice meccanografico il sistema mi propone i tre plessi dell'istituto
- scelgo quello che mi interessa e clicco sull'icona "edilizia"
- dopo una pagina con un avviso di servizio devo cliccare sul link dell'edificio, quindi su "dati di dettaglio"
- a questo punto ho a disposizione ben 18 ambiti (dati anagrafici, macro ambiti funzionali presenti, vincoli, catasto, ...) che forniscono informazioni sugli edifici.

Leggiamo, ad esempio, nel caso del plesso di via Fabriano, che non è dotato di palestra né di mensa (ma questo non è vero), che è posto nelle vicinanze di sorgenti di radiazioni elettromagnetiche [quali?], che non è stato progettato né adeguato con la normativa tecnica antisismica, che l'impianto di riscaldamento è centralizzato a metano, che non dispone di pannelli solari, che i dati su origine ed età dell'edificio non sono congruenti, che lo stato di conservazione del corpo di fabbrica non è dei migliori (tutte le strutture necessitano di manutenzioni o rifacimenti ex-novo, ad esempio le scale e l'impianto di riscaldamento), che l'edificio è dotato di accorgimenti per ridurre i consumi energetici [quali?]. Ed altro ancora.

Per i dati relativi alle certificazioni degli edifici (il punto 15-condizioni di sicurezza?) occorrerà attendere, a seguito di accordo in conferenza unificata di intesa con Comuni e Province, il 31 gennaio 2016.
Entro questa data, inoltre, vi è l'impegno degli enti proprietari ad aggiornare i dati incompleti, ed aggiungiamo, errati.
Non ci è del tutto chiaro se, una volta a regime, i dati degli edifici saranno visibili alle famiglie su un'altra piattaforma dedicata, o continueranno ad essere fruibili sul portale "Scuole in chiaro".

Nel corso della conferenza stampa, il Ministro Giannini ha inoltre firmato due decreti:
- il primo assegna 40 milioni di euro per le indagini diagnostiche dei solai, strutturali e non strutturali, in circa 7.000 scuole;
- il secondo stanzia 300 milioni per la costruzione di scuole innovative. Le risorse verranno ripartite a livello regionale in modo che ciascuna Regione abbia almeno un edificio di nuova generazione.

DOCUMENTI:
- il comunicato stampa del Miur del 7 agosto 2015 [clicca qui]
- presentazione anagrafe edilizia SCOLASTICA illustrata nella conferenza stampa del 7 agosto 2015 [clicca qui]
- i principali dati regionali dell'anagrafe edilizia scolastica [clicca qui]
- i principali dati provinciali:
-- agibilità [clicca qui]
-- collaudo statico [clicca qui]
-- collegamenti scuola bus [clicca qui]
-- doc valutazione del rischio [clicca qui]
-- età di costruzione [clicca qui]
-- piano di emergenza [clicca qui]
-- riduzione consumi [clicca qui]

circolare ministro giannini: nessuna teoria gender solo lotta alla discriminazione

“Nessuna teoria gender, combattiamo solo le discriminazioni”

Scuola
Il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini in aula alla Camera durante le votazioni sugli emendamenti della riforma della scuola. Roma 08 luglio 2015. ANSA/ANGELO CARCONI
Il ministero dell’Istruzione trasmette a tutti i presidi una circolare per mettere fine alle polemiche su presunte ideologie connesse alla riforma della Buona Scuola. E Giannini minaccia querele
“Tra le conoscenze da trasmettere non rientrano in nessun modo né ‘ideologie gender’ né l’insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo”. Il ministero dell’Istruzione prova così a respingere una volta per tutte le accuse partite da una parte del mondo cattolico e da alcune associazioni conservatrici riguardo alla presunta presenza nella riforma della Buona Scuola di riferimenti a una fantomatica teoria gender, che tanto ha allarmato insegnanti e genitori.
In una circolare inviata a tutti i presidi italiani, il ministero chiarisce la norma contenuta nel testo della legge, con tanto di riferimenti normativi. E sintetizza le finalità della norma: “Nell’ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire – si legge nella circolare – fondamentale aspetto riveste l’educazione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione, e la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione”.
E il ministro Stefania Giannini, intervistata da Radio 24, va oltre e minaccia anche di portare in tribunale chi porta avanti queste accuse infondate: “Chi ha parlato e continua a parlare di teoria gender in relazione al progetto educativo del governo Renzi sulla scuola, compie una truffa culturale. Ci tuteleremo con gli strumenti legali”.


CIRCOLARE GIANNINI SUL GENDER

genitori di figli con disabilità

fonte: disabili.com
Vorremmo più considerazione, siamo genitori, genitori alla massima potenza, quasi marziani, non involucri vuoti senza cervello"

Nel quotidiano imbattermi su pagine e profili sui social network dedicati alla disabilità, mi capita sempre più spesso di accorgermi di come un nuovo soggetto si stia muovendo in maniera sempre più forte, coordinata e organizzata. Si tratta dei famigliari - in particolare dei genitori - di persone con disabilità.

Si tratta, dicevo, di un "soggetto" che spesso - ma non sempre - si muove al di fuori di formule associative, ma fa gruppo, appunto, attraverso i social network per confrontarsi, cercare consigli, ma anche organizzare azioni di protesta. A leggere con attenzione i post di questi genitori, ci si accorge che si tratta di una piccola grande miniera di informazioni, di conoscenze "dal basso" che, se legittimate della giusta attenzione, se messe a frutto, se chiamate in causa nei dovuti spazi istituzionali, apporterebbero un contributo di conoscenze ed esperienze che spesso oggi manca proprio in quei tavoli.

Che le famiglie siano quella spina dorsale che è l'assistenza e il supporto alle persone con disabilità in Italia è un dato riscontrabile non solo nella nostra esperienza quotidiana (penso ad esempio alla sezione Genitori insieme del nostro forum), ma è anche certificato dai numeri.
L'esperienza di un genitore a contatto con la disabilità lo trasforma spesso in un esperto di leggi, in un quasi infermiere, in un costruttore di ausili.  Mi capita spesso di imbattermi in genitori che ne sanno molto più di me sui loro diritti, sulle procedure da seguire per questa o quella pratica, e capisco che le loro conoscenze sono il frutto di prove ed errori e dolore, molto, e confronti - ma molto spesso di scontri  - con amministratori ed istituzioni, con questo o quell'assessore, con questo o quel preside, con questo o quel terapista. Ora, non credo affatto che questo significhi che il genitore voglia sostituirsi al terapista, al preside, all'amministratore, ma che questa presa di coscienza ed azione sempre maggiore siano la normale conseguenza di esperienze che spesso portano il genitore a doversi documentare per interpretare leggi e battere i pugni per vedersi riconosciuti non solo diritti, ma a volte, addirittura, il semplice ascolto.

Parlando di genitori, per noi è impossibile non citare l'esempio di Marina Cometto, la "nostra" Mamma Marina,  madre di una ragazza con grave disabilità, che molto conosce delle difficoltà che questo comporta, anche solo sul fronte dei diritti, della burocrazia, delle leggi talvolta assurde, talvolta mal applicate. Nel tempo Marina  è diventata un punto di riferimento per genitori di persone con disabilità, ed è sul suo profilo Facebook che qualche settimana fa trovo una sorta di "vademecum": uno sfogo per punti, una serie di precisazioni rivolte idealmente agli amministratori e, più in generale, alla politica purtroppo spesso lontana dai genitori di questi bambini, di questi ragazzi e infine di questi adulti che non possono essere invisibili.

Scrive così Marina:
I genitori con figli disabili non  sono da compatire, ma da ascoltare: imparereste tanto. Ma voi che siete ai vertici del potere politico e delle istituzione e spesso non per meriti (…), perché trattate sempre i genitori con figli disabili come degli imbecilli non in grado di valutare e conoscere molto più di voi la patologia dei propri figli?
- Non siamo sempre e solo genitori devastati dal dolore, ma spesso è proprio questo dolore che ci da l'opportunità per essere più attenti, informati e perfettamente in grado di combattere la burocrazia a cui tenete tanto;
- siamo genitori addolorati è vero, ma questo non ci impedisce di ragionare con logica, e attenzione a 360°;
- siamo genitori addolorati è vero, ma spesso molto più preparati, informati e con voglia di conoscere, conosciamo le leggi meglio di molti di voi;
- conosciamo le patologie nei minimi particolari, e alcuni salvano anche la vita ai propri figli intervenendo spesso ostacolando le vostre decisioni.
Vorremmo più considerazione, siamo genitori, genitori alla massima potenza, quasi marziani, non involucri vuoti senza cervello.

In disabili.com:
UNA CONSUETA NOTTE DI UNA FAMIGLIA DISABILE

Dopo di noi: non fate che un genitore debba desiderare la morte di un figlio con disabilita'

Francesca Martin

sicurezza ed edilizia nelle scuole

fonte: una crepa in comune

Il bando per le indagini diagnostiche sui solai delle scuole

Sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è disponibile l'avviso per il finanziamento di indagini diagnostiche da effettuare sui solai e i controsoffitti degli edifici scolastici [clicca qui]. Le indagini consentiranno di valutare la presenza dei rischi più diffusi negli edifici: lo sfondellamento dei solai, ovvero il cedimento dei blocchi di laterizio interposti tra i travetti o il distacco di intonaco, e il cedimento del controsoffitto.

L’importo stanziato ammonta a 40 milioni di euro da assegnare agli Enti locali proprietari di edifici scolastici secondo i criteri previsti dal decreto ministeriale registrato alla Corte dei Conti il 24 settembre 2015 [clicca qui].

Con il bando il Ministero punta ad avere la radiografia delle condizioni dei solai degli istituti scolastici per prevenire i rischi di crollo e garantire la sicurezza. I dati e i risultati delle indagini andranno ad aggiornare l'Anagrafe dell'edilizia scolastica [clicca qui].

Gli Enti locali dovranno inviare la propria candidatura entro il 18 novembre 2015 utilizzando una piattaforma on line accessibile dal 26 ottobre 2015. I contributi saranno erogati nei 15 giorni successivi all'approvazione della graduatoria redatta per regione e ambito provinciale, sulla base dei punteggi assegnati a ciascun edificio scolastico e nei limiti delle risorse assegnate a ogni ambito territoriale [la tabella].

Le indagini, che dovranno essere affidate dagli enti entro il 31 dicembre 2015, possono riguardare sia le parti strutturali dei solai sia quelle non strutturali. L'importo massimo del contributo per le indagini relative agli elementi strutturali è pari a 7.000 euro per le scuole del primo ciclo e a 9.000 per le scuole del secondo ciclo, per le indagini relative agli elementi non strutturali è pari a 4.000 euro per le scuole del primo ciclo e di 6.000 euro per le scuole del secondo ciclo.


Documentazione

- DM Miur registrato alla Corte dei Conti il 24/09/2015– Finanziamento delle indagini diagnostiche sui solai degli edifici scolastici [clicca qui]

- il testo dell’Avviso - prot. n. 12812 del 15 ottobre 2015 [clicca qui]
- la tabella di riparto delle risorse [clicca qui]

sostegno, quale riforma

fonte: disabili.com

Sostegno: il governo con le associazioni procede spedito verso una riforma

simboli di oggetti scolasticiTra le deleghe delle "Buona scuola" vi è anche la riforma del sostegno che ne ridisegna ruolo e funzioni

Una delle deleghe della Buona scuola riguarda il sostegno e in questo periodo si stanno susseguendo al MIUR diversi incontri riguardanti le linee di riforma in merito. Il nuovo percorso di carriera sembra prevedere che i docenti accedano al sostegno tramite concorso separato, che permangano nel ruolo con vincolo decennale e che abbiano competenze in merito a diagnosi e patologie. Ciò pare esprimere la volontà politica e quella delle associazioni in dialogo col governo. Desta invece molta perplessità e dissenso tra i docenti. Questi ultimi, benché nelle diverse sedi abbiano portato elementi di riflessione, problematicità connesse e proposte, non hanno fino ad ora trovato margini di ascolto concreto.

Uno degli aspetti che desta grande preoccupazione riguarda la creazione una carriera parallela e diversa dei docenti di sostegno rispetto a quella degli insegnanti curriculari, che avrà un canale di accesso separato, con un concorso specifico, forse imminente. Non solo: per evitare il fenomeno del passaggio da posto di sostegno e cattedra curricolare si sta pensando di rendere tale percorso più difficoltoso, prevendendo vincolo decennale o, addirittura, ulteriore concorso per accedere al passaggio. Doppio concorso insomma, carriera separate, in modo da scoraggiare i furbetti che usano il sostegno come corsia preferenziale per accedere al ruolo in tempi più brevi.

Il fenomeno esiste, certamente. Ci si chiede però se sia la logica repressiva a rappresentarne la soluzione o, piuttosto, se esso non debba essere indagato più a fondo, per comprenderne le ragioni e, quindi, prospettare proposte alternative e non punitive. Una di esse, ad esempio, avanzata da alcuni docenti e per sua definizione immediatamente inclusiva, potrebbe essere la cattedra mista, che sembra rispondere anche al problema della carenza di docenti specializzati.

La riforma del sostegno prevede dunque la creazione di un nuovo profilo professionale, con competenze molteplici e non specificamente didattico-disciplinari. Essa viene accolta con grande favore dalla Fish (), che da tempo ha depositato una proposta di legge in merito. Associazioni e Miur parlano di scelte di vita, di docenti più specializzati sulle disabilità, di vocazione; docenti e sindacati parlano invece di professione, di figure assistenziali, di ritorno alla medicalizzazione, del problema della riduzione drastica degli aspiranti. Di certo è sempre più chiaro che si tratta di appositi ruoli, di carriere separate, di profili che sono altro da quelli dei docenti curricolari.

Le domande aperte sono tante e a qualcuno tutto ciò pare invalidare anche il principio della contitolarità didattica: come appellarsi ad essa, infatti, se ruolo e formazione di base sono diverse da quelle dei docenti curricolari? Come avere voce nei Consigli di classe? Quale sarebbe la differenza rispetto alle figure assistenziali? Come promuovere inclusione da una posizione che, di fatto, è esclusa da quella degli altri insegnanti? La proposta pare anche stridente rispetto a significativi contenuti dell'ICF, che lungi dall'ancorarsi alle patologie, si concentrano sul funzionamento.

Tante le domande di chi a scuola lavora ogni giorno, molte le perplessità. Nei tavoli di discussione, però, la loro voce pare essere un sibilo.

APPROFONDIMENTI
Docenti e sostegno: carriere separate

Concorso separato e vincolo decennale
fonte: orizzontescuola.it



Al momento il ruolo degli organi collegiali della scuola non ha subito nessun effetto ghigliottina ad opera della legge 107 se non alcune modifiche nella definizione del Piano triennale dell’offerta formativa e nella costituzione del comitato per la valutazione dei docenti cui la legge assegna una nuova funzione di concorrenza nella definizione dei criteri per la valorizzazione del merito.
Dopo l’approvazione della Legge 107 quello che più preoccupa il mondo della scuola sono le numerose deleghe conferite al Governo, come vuoti da riempire, al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Anche il Testo Unico, D.Lgs. n.297 del 1994, sarà ritoccato e con una scontata prevedibilità è naturale attendersi quindi un riordino degli Organi Collegiali con relativi ruoli e compiti rinnovati.
Secondo quanto leggiamo nel comma 181 della legge 107, il legislatore intende mettere mano ad un’opera di articolazione, rubricazione, integrazione e modifica delle disposizioni di legge; per arginare possibili norme in conflitto con le nuove disposizioni ha pure inserito un vezzoso comma 196 venendo così a sterilizzare le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge.
Allo stato dell’arte, prima che un’onda anomala spazzi via questo stato di trepidazione creato dalla Buona scuola, le cui parole risuonano adesso come un mantra sociale dagli effetti devastanti, per procedere ad un censimento dei ruoli e delle competenze degli Organi collegiali e poter agire ope legis, è quanto meno essenziale conoscere gli ambiti d’azione entro cui è possibile difendere i ruoli che la legge assegna ancora alla collegialità. Prima che questa possa divenire, viste le deleghe concesse, solo un’usanza passata.
Così è importante scorticare all’interno della legge 107 quel che ancora resta, insomma dell’agire nel rispetto degli organi collegiali e com’è ovvio che sia, separarlo dal ruolo potenziato dei dirigenti scolastici.
Per intenderci nella legge si possono rintracciare molti profili in cui la collegialità perdura attiva ed inalterata. Il legislatore ha messo solo il punto su talune prerogative spettanti unicamente al dirigente scolastico, ma che al momento lasciano il tempo che trovano perché rimangono ancora evidenti spazi di concertazione.
Nel rispetto degli organi collegiali
Il D.P.R. 275 del 1999, regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, definendo il coordinamento delle competenze, stabilisce che “gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione”. “Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n.59, nel rispetto degli organi collegiali”(art.16); lo stesso principio del rispetto verso gli organi di governo della scuola è ribadito nel comma 2 dell’art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001, dedicato ai compiti dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, dove sta scritto che “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane”.
Al momento la ratio della legge 107 lascia pressoché immutato il ruolo degli organi collegiali; leggendo l’attuale comma 78, il legislatore ha chiaramente confermato che il dirigente scolastico, per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione e garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, sia tenuto anche a rispettare le competenze degli organi collegali.
Per primo il comma 2 della legge 107 afferma infatti che sono le istituzioni scolastiche a dover garantire la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali; la partecipazione è affermata come principio generale; di conseguenza, per effetto di tale asserzione, le istituzioni scolastiche, intese come espressione di tutte le sue componenti, concorrono alle decisioni, a tutela appunto del principio espresso nel comma 2.
Le istituzioni scolastiche intervengono in molte materie indicate nella legge e rinvenibili nei vari commi:
- effettuano la programmazione triennale dell’offerta formativa (comma 2) e le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell’organico dell’autonomia (comma 6);
- individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi (comma 7)
- predispongono il piano triennale dell'offerta formativa (comma 12) con la partecipazione di tutte le componenti dell’istituzione scolastica (comma 14), salvo quindi seppur modificato per certi aspetti il ruolo del consiglio di istituto ;
- possono promuovere nei periodi di sospensione dell'attività didattica, insieme agli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici (comma 22);
-promuovono, all’interno dei piani triennali dell’offerta formativa azioni coerenti con le finalità e i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56 e i cui obiettivi da perseguire sono indicati nel comma 58.
In questi casi ed altri, poiché trattasi di materie ricadenti negli ambiti di competenza delle istituzioni scolastiche, quand’anche non sia espressamente detto, ogni intenzionalità e azione in tal senso, richiede legittimamente l’intervento degli organi collegiali. La comunità scolastica con tutte le sue componenti svolge ancora un ruolo “partecipativo” e ai sensi del comma 78, il dirigente scolastico, per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione agisce nel “rispetto delle competenze degli organi collegiali”.
L’unico riferimento esplicito alla concertazione è dato nel comma 29 della legge 107: “il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni”.
Perché in questo caso il legislatore esprime chiaramente che sia necessaria una concertazione con gli organi collegiali proprio in questi ambiti? Forse perché c’è di mezzo l’utilizzo di finanziamenti esterni e le scelte operate in sinergia con gli organi collegiali si tradurrebbero in un atto di trasparenza dell’azione della Pubblica Amministrazione ? O semplicemente perché trattatasi di una défaillance terminologica?
Nuovo ruolo assegnato agli organi collegiali nella definizione del PTOF
Punto cruciale della mutata funzione degli organi collegiali si coglie precisamente nell’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF). La legge 107 introduce che :“ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa”(comma 1, art.3).
A rimodulare la costituzione del vecchio piano dell’offerta formativa è il comma 14 che novella l’articolo 3 dell’antesignano D.P.R. 275 del 1999;
il comma 14 regola chi sono gli attori che concorrono alla determinazione del Piano: “il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto”. Precedentemente era il consiglio di istituto a definire gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione.
Secondo questa nuova prospettiva avanzata nella legge 107, prima che il collegio docenti elabori il Piano è necessario che il dirigente scolastico espliciti gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, che non sono più generali come nel precedente articolo. Non si può dunque omettere che la definizione degli indirizzi e delle scelte di gestione del dirigente scolastico siano un punto cruciale da cui partire per l’elaborazione del Piano e che tale disposizione, imponga solo successivamente il passaggio deliberante nei due organi collegiali: collegio dei docenti e consiglio di istituto. A quest’ultimo organo è stata ridotta la funzione di organo di indirizzo anche se rimane vigente quanto indicato nel comma 6 del D.Lgs. n.165 del 2001: “il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica”.
Non si passi dunque all’elaborazione del Piano senza le determinazioni dirigenziali che costituiscono il punto di partenza e i confini entro cui l’organo deputato alla redazione potrà operare. Il dirigente non è il solo a scegliere e a determinare l’offerta formativa, ma più in generale sono le istituzioni scolastiche” ad effettuare “le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative” (comma 6) e ad individuare “il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare” (comma 7).
Le istituzioni scolastiche decidono sull’offerta formativa, sulle iniziative di potenziamento e sulle attività progettuali che si propongono di attuare, ma individuano altresì le risorse umane e strumentali necessarie alla realizzazione del piano, espresse nell’organico dell’autonomia. Si intende che queste scelte siano il frutto di una concorrenza collegiale, benché al dirigente scolastico spetti definire gli indirizzi. Così, d’impatto, si ha come l’impressione che nella sostanza i poteri dirigenziali siano contemperati da quella che si potrebbe definire potestà delle istituzioni scolastiche. In sintesi, in certi ambiti della legge nessuna diminutio dei poteri della collegialità.
Nuovo assetto del Comitato per la valutazione dei docenti, comma 129 della legge 107
Rispetto al collegio dei docenti e al consiglio di istituto, nel comitato per la valutazione si assiste invece ad un nuovo assetto nella costituzione formale dell’organo che si vede anche attribuito un ruolo nella definizione dei criteri, ai fini della valorizzazione del merito; il comitato li individua esaurendo lì la sua funzione di garante.
L’art.11 del D.Lgs. 297 del 1994, novellato dal comma 129 della legge 107, vede l’entrata nel comitato di nuove figure provenienti non esclusivamente dal collegio dei docenti ma da altre componenti della comunità scolastica. L’organo, oltre ai due membri individuati nel collegio dei docenti, si arricchisce di un membro del consiglio di istituto, di due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; infine da un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
Come già anticipato, ai membri del comitato spetta adesso l’onere di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di determinate indicazioni fornite nello stesso art.11. Si tratta però di un ambito d’azione ridotto poiché l’organo è coinvolto solo nella fase decisoria della definizione dei criteri, attribuendo il legislatore al solo dirigente scolastico, la primazia di assegnare annualmente al personale docente un bonus per la valorizzazione del merito (comma 127).
Nella nuova regia del comitato, ai fini del superamento del periodo di formazione e di prova, per il personale docente ed educativo, l’organo collegiale è chiamato ad esprimere il proprio parere con una componente ridotta ossia senza genitori e studenti, ma con la presenza del dirigente scolastico, che lo presiede e con la rappresentanza dei docenti e l’integrazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor; la valutazione è di competenza del dirigente scolastico, ma lo stesso è tenuto a sentire il comitato.
Al contrario il comitato opera con la presenza di tutte le componenti per la valutazione del servizio di cui all’art.448 del D.Lgs. 297 del 1994, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 del decreto di cui sopra.

LORETO: incontro informativo sulle modifiche apportate dalla legge 107