DALLA FLC-CGIL DI MACERATA
Scuola pubblica ancora un penalizzante e illegittimo aumento del numero di allievi per classe
Anche quest’anno ci tocca affrontare e con crescente preoccupazione, il problema del taglio agli organici e il conseguente “aumento del numero di allievi per classe” .
A settembre le scuole della provincia di Macerata ripartiranno con circa 120 docenti in meno. Il ministro si spende per convincere che questi interventi non sono penalizzanti per la scuola pubblica , ma tralascia colpevolmente di far notare che in questi due anni è cresciuta la dispersione scolastica, è diminuita la possibilità di scelta delle famiglie, sono diminuiti i percorsi scolastici a tempo pieno, mentre è costantemente aumentato li numero degli allievi per classe .
Certo non ce la sentiamo di definire le classi della nostra provincia con più di 25 allievi “classi pollaio“ così come fa la stampa nazionale in questi giorni nel commentare la prima class action contro la pubblica amministrazione autorizzata dai giudici di questo Paese, ma certamente non intendiamo avallare questa situazione restando in silenzio .
Nonostante le pronunce favorevoli dei giudici e le denunce della FLC CGIL Il prossimo settembre in provincia di Macerata avremo classi con un numero di allievi maggiore ai 25 in una grande quantità di scuole, e non in una percentuale inferiore al 4%, come sostiene il ministro ma in :
· più del 40% nella scuola dell’infanzia
· più del 10% della scuola primaria
· circa il 10% nella scuola secondaria primo grado
· più del 30% nella scuola secondaria di secondo grado,
con punte del 60% nelle classi prime
Facendo riferimento alla situazione dello scorso anno, ecco le conseguenze della terza trance di tagli voluti dal ministro:
Sono numeri che peggioreranno la qualità del servizio e che faranno risultare le aule scolastiche e i laboratori fuori norma, sia in riferimento agli indici minimi di funzionalità didattica (D.M. 18 dicembre 1975 – Norme tecniche per l’edilizia Scolastica, che stabilisce i parametri spaziali minimi a disposizione di ogni persona presente nei locali scolastici, e cioè: 1,80 metri quadri netti per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado; 1,96 metri quadri netti per le scuole secondarie di II grado), sia per quanto riguarda la prevenzione incendi (D.M. 26 agosto 1992 – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica). Quest’ultimo decreto, infatti, al punto 5.0 (Affollamento) stabilisce il limite massimo di persone presenti in un'aula nel numero di 26. (si veda in dettaglio la scheda tecnica informativa riportata di seguito)
Tali norme sono tutt’ora in vigore: se il Governo considera siano norme sbagliate, le cambi , altrimenti metta le scuole nella condizione di rispettarle, cominciando con l’attribuire numero di classi e organici adeguati.
La FLC CGIL di Macerata chiede quindi il rispetto delle norme vigenti nell’assegnazione degli organici. Lo chiederà nei prossimi giorni al Ministero, all’USP di Macerata e all’USR Marche con una apposita comunicazione nella quale elencherà tutte le classi che a settembre supereranno questo indice numerico.
Macerata 20 giugno 2011
Il Segretario della FLC CGIL di Macerata
Giampaolo Cingolani
NORMATIVA SULLA SICUREZZA DI RIFERIMENTO
brevemente commentata
- il DM 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”
In riferimento alla funzionalità didattica il DM prevede i seguenti standard minimi di superficie:
· scuola dell’infanzia mq/alunno 1,80
· scuola primaria mq/alunno 1,80
· scuola secondaria di 1° grado mq/alunno 1,80
· scuola secondaria di 2° grado mq/alunno 1,96
per garantire condizioni igienico-sanitarie compatibili con l’attività didattica.
Inoltre l’altezza dei soffitti delle aule non può essere inferiore a 3 metri.
Una classe di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado con 26 persone, di conseguenza, dovrebbe avere una superficie di mq 46,80.
Una classe di scuola secondaria di secondo grado di 26 alunni dovrebbe avere una superficie di mq 50,96; una di 30 alunni, mq 58,80.
Pur sembrando datate, queste disposizioni tecniche risultano ancora in vigore, fino alla emanazione delle nuove norme tecniche quadro e di quelle specifiche di cui ai commi 1 e 2, dell’articolo 5 della predetta legge 23/96, in quanto richiamate sempre dall'art. 5, comma 3, della medesima legge n° 23/96.
Gli standard abitativi descritti determinano una cubatura di aria pro-capite adeguata che se non viene rispettata può causare danni alla salute per un non corretto ricambio d’aria. Inoltre la loro inosservanza comporta la decadenza dalla validità del certificato di agibilità e del certificato di prevenzione incendi rilasciati sulla base della effettiva planimetria e delle dimensioni delle aule e della scuola.
Nel caso di aule di dimensioni inferiori a quelle stabilite dalla legge, il dirigente scolastico, assolto all’obbligo di cui al comma 3 dell'art. 18 del D. L.vo 81/2009, con l’inoltro della richiesta di intervento all'Ente proprietario dell’edificio, competente in merito ai lavori di adeguamento degli edifici, attrezzature, impianti, ecc. (per la c.d. messa a norma), ha l'obbligo di adottare le misure alternative al fine di garantire un equivalente livello di sicurezza: ad esempio, nel caso specifico, una proporzionale riduzione del numero degli alunni per classe. E' necessario che i dirigenti scolastici abbiano acquisito atti della scuola tutte le certificazioni
relative all’agibilità e al condizioni igienico-sanitarie degli edifici, e, ove mancanti, di richiederne urgentemente il rilascio agli enti preposti (Enti locali e ASL).
- Il DM 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” del ministero degli Interni
5.0. Affollamento.
Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:
· aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l’indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività;
· aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%;
· refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/mq.
Il provvedimento in questione prevede che le aule scolastiche non devono contenere più di 26 persone (25 alunni + 1 docente o 24 alunni in caso di 2 docenti).
Il mancato rispetto degli standard indicati potrebbe costituire rischio grave per la sicurezza degli alunni e del personale in caso di necessità di evacuazione dell’edificio o dell’aula. Inoltre i Vigili del fuoco potrebbero non rilasciare o revocare il nulla osta antincendio. Anche in questo caso ribadiamo la necessità di verificare l’acquisizione del nulla-osta (anche provvisorio) che, in caso di mancanza, deve essere anch’esso immediatamente richiesto.