venerdì 26 ottobre 2012

ORGANI COLLEGIALI GENETICAMENTE MODIFICATI


mangiare (male) a scuola

fonte: coord. genitori don orione
 
(di Maurizio Sentieri, pubblicato il 2 ottobre 2012 da www.doppiozero.it)
Tra le immancabili conseguenze dell‟inizio di ogni anno scolastico c‟è la profonda trasformazione delle abitudini e dell'organizzazione giornaliera di milioni di famiglie. Per nove mesi la scuola ridiventa un luogo di istruzione e di cultura ma anche un‟istituzione alla quale viene delegata la sicurezza e la cura dei propri figli, almeno per un certo numero di ore e di giorni.
Specie per i bambini e i ragazzi che frequentano la scuola dell‟obbligo, l‟apertura dell‟anno scolastico coincide con il rinnovarsi della ristorazione scolastica: croce e delizia di generazioni di scolari, fonte di attenzione, discussione, spesso ansia da parte dei genitori.
Per uno o più giorni a settimana il pasto consumato a scuola – quasi sempre ad opera di aziende di catering vincitrici di appalto indetto dai Comuni – diventa parte di quella delega che le famiglie assegnano alla scuola. E come ogni anno il pasto a scuola diventa elemento di ansia perché percepito con la consapevolezza di una qualche estraneità rispetto al cibo condiviso in famiglia, un “altro cibo” cui porre particolare attenzione, da sorvegliare, da controllare…
A causa dell‟ansia, le famiglie – ma ancor di più la scuola e gli enti locali – dimostrano del resto una forte sensibilità e attenzione verso ogni forma di educazione alimentare che coinvolga i giovani, attenzione che si traduce nei più diversi progetti e iniziative educative.
Educazione alimentare ed ai consumi come elemento essenziale di crescita personale, parte integrante dei programmi scolastici, elemento critico per il mantenimento della salute.
 
MACERATA: Biologico e km zero nelle mense scolastiche, indagine di mercato per la fornitura di generi alimentari

“Le mense scolastiche del Comune hanno adottato cibo biologico e a km zero. E’ una scelta forte – interviene l’assessore alle Politiche scolastiche, Stefania Monteverde – in controtendenza con le politiche dei tagli, che sostiene le famiglie, la cultura dell’alimentazione sana ma anche i produttori locali e l’economia del territorio"

martedì 23 ottobre 2012

TOLENTINO: PERCORSO PER FAMIGLIE DISPONIBILI ALL'ACCOGLIENZA

                 SCUOLA E DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA


I Genitori devono essere coinvolti attivamente nell’elaborazione del piano dell’offerta formativa delle singole scuole, tramite una progettazione integrata, espressione della partecipazione attiva di tutte le componenti scolastiche. Respingiamo con forza l’idea che i genitori debbano essere considerati come utenti o acquirenti di vari servizi offerti da istituzioni scolastiche  inserite in una logica aziendale e mercantile. I genitori non sono clienti, ma co-educatori della scuola frequentata dai loro figli.

Pertanto, riteniamo indispensabile la presenza di rappresentanti di genitori, eletti direttamente, a livello di classe e di istituto. I rappresentanti della componente genitori devono interagire all’interno del consiglio di classe, organo collegiale prioritario nell’impostazione del progetto formativo ed educativo offerto ai singoli studenti e alle loro classi..Essi devono, inoltre, interagire con le altre componenti scolastiche (dirigenti, docenti, personale ATA e studenti nelle scuole secondarie di 2° grado) nel consiglio di istituto, organo di governo dell’istituzione scolastica dell’autonomia.

La rappresentanza delle varie componenti scolastiche deve essere regolata da una normativa uniforme su tutto il territorio nazionale e non da statuti dei singoli istituti scolastici, come previsto dalla PDL 953 (ex Aprea).

La costituzione dei comitati dei genitori e degli studenti, formati dagli eletti nei singoli consigli di classe, deve essere resa obbligatoria all’interno di ogni istituzione scolastica. L’organo collegiale di governo della scuola dell’autonomia (con la presenza sufficientemente paritetica delle varie componenti) deve essere presieduto da un genitore, al fine di garantire l’interazione tra scuola e famiglie.

Il consiglio di istituto deve essere composto dai rappresentati delle sole componenti scolastiche, con l’assoluta esclusione di membri esterni.

Esprimiamo, altresì, il nostro netto dissenso su quanto auspicato dalla suddetta DPL 953 sull’opportunità di eventuali finanziamenti delle singole scuole da parte di fondazioni o privati, che, oltre ad inserire la scuola in un’aberrante logica di mercato, potrebbero dare vita ad una sorta di privatizzazione strisciante della Scuola di Stato. Inoltre, al fine di evitare la cancellazione dell’unitarietà del sistema nazionale di istruzione e formazione, non condividiamo la proposta contenuta nella  PDL 953, in merito all’emanazione di statuti da parte delle singole istituzioni scolastiche. Il Co.Ge.De. è contrario al ridimensionamento delle competenze e dei poteri degli organi collegiali scolastici che devono deliberare in modo autonomo e non esclusivamente su proposte avanzate dal dirigente scolastico, il quale deve continuare ad operare nel pieno rispetto delle competenze degli stessi organismi di democrazia partecipativa. Crediamo quindi che la scuola dell’autonomia non debba trasformarsi nella scuola della dirigenza, in un’anacronistica logica di governo  centralistico e gerarchico della Scuola  (MIUR-USR-USP-DS).

Il Co.Ge.De. ritiene imprescindibile per la realizzazione dell’autonomia scolastica l’esistenza di organi collegiali territoriali che, per quanto rivisti nella composizione e rimodulazione territoriale, debbano avere effettive competenze di coordinamento e programmazione e poteri consultivi con valenza obbligatoria. Ai nuovi organi collegiali territoriali deve essere affidata una funzione di osservatorio sui bisogni formativi dei territori di loro competenza, anche per quanto attiene l’edilizia scolastica, il dimensionamento della rete scolastica e un’adeguata presenza sul loro territorio delle scuole statali di ogni ordine e grado. Nella netta convinzione che sia necessario il confronto ideale e programmatico tra le diverse concezioni che animano la scuola e la società, si esprime, infine, netto dissenso in merito a proposte di eventuali elezioni di secondo grado dei rappresentanti delle varie componenti scolastiche. Tra i componenti degli organi collegiali territoriali deve essere garantita la rappresentanza di tutte le componenti scolastiche ed una loro sufficiente pariteticità. Al fine di favorire la partecipazione alle attività degli OO.CC., i genitori lavoratori dipendenti devono poter usufruire di appositi permessi orari.

 

Genova, 01 ottobre 2012

 

giovedì 18 ottobre 2012

Sai che vogliono imbavagliare il Rappresentante di Classe?!

FONTE: AGETOSCANA



 Votata dalla Camera la legge sul riordino degli Organi collegiali della scuola, riparte con vigore la petizione “Sai che vogliono imbavagliare il rappresentante di classe?”. Il testo approvato infatti, nonostante gli emendamenti apportati, continua ad essere penalizzante per i genitori: nella stesura trasmessa al Senato ai genitori e agli studenti Rappresentanti di classe è stato tolto il diritto di entrare nel merito della progettazione didattica (PdL n. 953 art. 6 c. 3 e 5-bis). E non solo: risulta ridimensionato anche il ruolo del Consiglio d'Istituto, che non può deliberare senza proposta del dirigente scolastico!



CONTRIBUTO VOLONTARIO: LE PRIORITA' DEL NOSTRO GOVERNO DI TECNICI
Contributo volontario: cosa è

FONTE: AGETOSCANA

Il contributo volontario dei genitori ha radici antiche, quando alcuni Regi Decreti, tuttora vigenti, stabilirono che le scuole dotate di personalità giuridica potevano chiedere un contributo ai genitori per le spese di laboratorio.

A memoria nostra è sempre accaduto che le scuole –anche quelle non dotate di personalità giuridica- chiedessero un contributo alle famiglie, giustificandolo con spese varie sostenute a favore dell’alunno (cartellino di riconoscimento, libretto delle assenze, assicurazione ecc.) e in genere glissando sul fatto che tale contributo era del tutto volontario.

L’attuale normativa legittima in pieno questa prassi, stabilendo che “la riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura, poste a carico degli alunni, è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali” e che (art. 9 del Regolamento di contabilità per le scuole dell’autonomia, D.I. 1.2.2001 n. 44) “Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità” (art. 16 del Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. 8.3.1999 n. 275).


È buona pratica che le scuole al momento delle iscrizioni chiedano ai genitori un contributo per le spese di didattica per l’anno successivo (cartoncini, pennarelli, dotazioni informatiche, contratti con esperti; un po’ meno bene: fotocopie), ma questo deve avvenire con la massima trasparenza.

Si può fare a meno di pagarlo?

È vero che è obbligatorio solo alle superiori?

In anni recenti le cronache hanno riferito di presidi che si sono rifiutati di consegnare la pagella a chi non aveva pagato, ma si è trattato di un abuso.
Occorre fare chiarezza: sono obbligatori soltanto 1) il premio per l’assicurazione e 2) le tasse e i contributi richiesti per la frequenza delle classi 4a e 5a superiore, in virtù dell’attuale normativa sull’obbligo scolastico. Per il resto i Consigli di circolo e di istituto possono dare solo indicazioni e ciascuna famiglia è libera di pagare di più (succede) e anche di meno.

È bene precisare che per le ultime due classi delle superiori le tasse scolastiche sono a beneficio dello Stato (€ 6,04 per la tassa di iscrizione, € 15,13 per le tasse di frequenza e di ritiro diplomi), mentre l’entità dei contributi è fissata dai singoli Consigli di istituto e può variare di molto da una scuola all’altra e soprattutto da un comune all’altro.
I genitori che desiderano incidere sugli importi consigliati o fissati dalla scuola devono rivolgersi ai genitori eletti in Consiglio e in particolare al Presidente.

Contributo genitori e cassa scolastica

Spesso i genitori fanno confusione fra il contributo che versano alla scuola all’atto dell’iscrizione e quello che invece affidano al rappresentante di classe (la cosiddetta cassa scolastica).

Va detto che la cassa scolastica viene spesso utilizzata per finalità vietate dalle leggi di contabilità di Stato, ossia per l’acquisto di beni al di fuori del bilancio ufficiale della scuola (la cosiddetta “gestione fuori bilancio”). Ovviamente non c’è nulla di male se le mamme si accordano per fare un dono alla scuola, però se si tratta di un dono di una certa entità questo deve risultare da una comunicazione scritta da sottoporre all’approvazione del Consiglio di circolo o di istituto. Inoltre è del tutto inopportuno consegnare al rappresentante di classe la lista del materiale da acquistare.


Contributo volontario, la normativa

fonte:agetoscana

PER CHI HA VOGLIA DI APPROFONDIRE
C’è chi, fra i genitori, mette in dubbio la legittimità del contributo volontario. Ecco cosa dice la normativa vigente:
“Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa” (art. 3 del Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. 8.3.1999 n. 275);
“Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità” (art. 16 del Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. 8.3.1999 n. 275);

“Le Istituzioni scolastiche provvedono all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o di altri Enti, pubblici o privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni” (art. 1 del Regolamento di contabilità per le scuole dell’autonomia D.I. 1.2.2001, n. 44);

“La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura, poste a carico degli alunni, è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali” (comma 3° dell’art. 9 del Regolamento di contabilità per le scuole dell’autonomia D.I. 1.2.2001, n. 44);
Sono inoltre tuttora vigenti:
- art. 153, commi 1 e 2, del R.D. 3 giugno 1924 n. 969 che prevede, limitatamente agli Istituti Tecnici e Professionali dotati di personalità giuridica, oltre alle ordinarie tasse a carico degli alunni (per ammissione, iscrizione, licenza, diploma), la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare “contributi speciali… per le assicurazioni degli alunni contro gli infortuni, per rimborso del materiale di consumo nelle esercitazioni pratiche, per gli esercizi di educazione fisica”.
- art. 53 del R.D.L. 15 maggio 1924 n. 749 che dispone che i Consigli di Amministrazione dei singoli istituti potessero richiedere “speciali contributi... per le spese di laboratorio, per le esercitazioni, per garanzia di danni, per consumo di materiale o per altro titolo”. Una facoltà poi estesa agli Istituti d’Arte dalla C.M. 28.5.1960 n. 213 e che adesso si può legittimamente ritenere valida per gli istituti scolastici autonomi dotati di laboratori.





Per il regime di gratuità fino al terzo anno delle superiori:



- art. 28 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53":

1. A partire dall'anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.



- art. 1 c. 622) del Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007):

“L'istruzione impartita per almeno dieci anni é obbligatoria ed é finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro é conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”.

La curiosità:

l 1998 le tasse scolastiche versate a favore delle scuole dotate di personalità giuridica (ossia le superiori) comprendevano una quota a favore delle quote stesse. Forse qualcuno ricorda ancora l'ansia dell'iscrizione al primo anno e i due bollettini, uno a favore della scuola e all'altro sul conto 1005-Entrate dello Stato.

Adesso la tassa è stata unificata e attribuita in toto all'erario, a seguito della Circolare telegrafica del Ministero dell'Istruzione 24 dicembre 1998, prot. n. 34378/BL, visto che ormai gli importi erano "tanto modesti da non corrispondere neppure at spese emissione versamento".


Le novità della Circolare n. 312/12




Pare impossibile, ma con due snelle pagine su "Contributi scolastici delle famiglie" il Ministero dell'Istruzione ha fatto piazza pulita di tante prassi poco trasparenti attuate da scuole di tutta Italia e ha riconfermato, punto per punto, ciò che noi sosteniamo da anni: che il contributo delle famiglie è volontario e non obbligatorio; che è detraibile; che va usato con trasparenza; che i genitori possono finalizzare il loro contributo; che non ci si possono pagare le spese amministrative

Cosa può fare il Consiglio d’istituto


Anche prima della Circolare n. 312/12, vi sono prese di posizione del Ministero e una casistica di rilievi da parte dei Revisori dei conti sul fatto che non è legittimo utilizzare il contributo dei genitori per le spese di funzionamento. Ci sono scuole che si attengono da sempre a questo criterio di corretto utilizzo delle risorse, altre che invece motivano con le difficoltà di bilancio e comunque una normativa specifica non c’è, per cui è comunque auspicabile che i Consigli di circolo e di istituto di tutte le scuole, se non lo hanno ancora fatto, chiedano la puntuale applicazione della Circolare 312 o, meglio ancora, deliberino che il contributo volontario deve essere destinato unicamente all’ampliamento dell’offerta formativa.

Il Consiglio può anche stabilire una quota omnicomprensiva per tutto l’anno scolastico, con la quale pagare l’assicurazione e finanziare tutte le attività formative, comprese le gite. In questo modo il contributo potrà essere integralmente detratto dai genitori, senza distinzioni fra contributo volontario e, ad esempio, viaggi d’istruzione.

Alcune Agenzie delle Entrate obiettano infatti che non si può parlare di erogazione liberale quando c’è una prestazione corrispettiva (es: assicurazione, gite) e che quindi la detrazione non spetta. Se invece è il Consiglio a stabilire il modo migliore per soddisfare il fabbisogno formativo di tutti gli alunni viene a mancare la diretta corrispondenza contributo-prestazione e le famiglie possono detrarre tutto ciò che hanno versato.




martedì 16 ottobre 2012

La stangata della scuola Un terzo delle spese è a carico delle famiglie


ROMA - Quasi 100 euro a studente per far "funzionare" le scuole. Mentre il ministero dell' Istruzione pensaa Tablete Lim per rilanciare gli istituti, sulle spalle delle famiglie pesano i registri di classe per gli insegnanti come la carta igienica e tutte quelle attività per rendere la scuola al passo coi tempi. Un terzo delle spese che servono alla gestione quotidiana degli istituti sono a carico dei genitori.
FONTE: REPUBBLICA.IT

sabato 13 ottobre 2012

RICONVERSIONE SU SOSTEGNO: IL MIUR PROCEDE TRA LE PROTESTE DEI DOCENTI SPECIALIZZATI

 

MAESTRA CON BAMBINOPrevisti circa 1500 partecipanti per oltre 30 corsi, con una spesa di oltre un milione di euro
Negli ultimi mesi si sono susseguite le iniziative e le proteste dei docenti di sostegno precari specializzati, in vista dell'avvio dei corsi di riconversione su posto di sostegno degli insegnanti curricolari, diventati soprannumerari a seguito dei tagli degli ultimi anni.


LA PROTESTA DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO SPECIALIZZATI - Tale disposizione ha suscitato molte perplessità: da una parte, infatti, i docenti specializzati ma precari temono di non avere più un incarico di lavoro, dall'altra rivendicano la loro scelta professionale, a fronte, invece, di una riconversione che altri docenti saranno di fatto costretti ad accettare per mantenere il posto di lavoro, anche se non motivati. Sono state inoltre fortemente messe in discussione le modalità previste per l'attivazione dei corsi, che di fatto appaiono molto sbrigative e con un carico di studio decisamente meno impegnativo rispetto ai corsi attivati in passato. Quest'ultimo aspetto, insieme al precedente, non potrà che ricadere sulla qualità dell'insegnamento che sarà riservato agli allievi disabili.

L'AVVIO DEI CORSI -
Il Miur, nonostante i dissensi e le preoccupazioni delle famiglie, procede spedito nel pianificare l'avvio dei corsi. Con una breve informativa ne ha infatti chiarito le modalità: la circolare sarà emanata in Agosto, mentre il calcolo dei partecipanti è stato rimandato a Settembre. La definizione dei partecipanti, infatti, potrà essere definita solo dopo tutte le operazioni di mobilità, compresi gli utilizzi del personale. E' prevista l'attivazione di 31/33 corsi con almeno 50 partecipanti ciascuno, ripartiti su alcune università responsabili di diverse regioni. Sono previsti 1500 corsisti, aumentati del 20% per gli eventuali abbandoni. Sono stati ormai delineati anche i criteri per l'individuazione dei partecipanti: classi di concorso in via di estinzione, tecnici, docenti in esubero in diverse classi di concorso, dalle scuole primarie alle superiori, nonché insegnanti di religione con revoca dalla curia o che abbiano prestato servizio su sostegno senza titolo. La data dalla quale calcolare l´esubero sarà quella del primo Settembre 2012. Sono infine a disposizione un milione e 100 mila euro, che saranno trasferiti alle Università polo. L´ANSAS dovrebbe occuparsi della piattaforma on-line e delle iscrizioni. Non è invece ancora chiaro se verrà richiesto un contributo anche ai partecipanti.

Il numero dei partecipanti previsto, se confermato, appare abbastanza esiguo e perciò sul piano nazionale non avrebbe conseguenze molto significative sugli incarichi annuali dei docenti specializzati precari. La preoccupazione di questi ultimi, però, permane, perché le richieste inoltrate sono state invece più di 16 mila. Restano inoltre da capire le modalità in cui saranno organizzati i corsi ed il relativo impegno di studio previsto, al fine di garantire la formazione di figure professionali competenti, anche se non motivate, bensì "liberamente costrette" a riciclarsi per continuare a lavorare. I docenti in esubero, infatti, potrebbero essere utilizzati per il rafforzamento dell´offerta formativa delle scuole e invece si trovano costretti a chiedere la riconversione.

Il numero complessivo dei docenti in esubero risultava, a Febbraio 2012, di circa 10 mila unità. Quale sarà perciò la prospettiva per gli oltre 8000 docenti che non rientreranno nel piano di riconversione? Secondo il governo l'esubero, conteggiato in organico di diritto, sarà poi riassorbito in organico di fatto. Significa in ogni caso che altrettanti docenti precari non avranno un incarico. A pagare, come sempre, gli ultimi.
Fascicolo informativo FLC CGIL su avvio anno scolastico 2012-2013 - Agosto 2012

VI Seminario Nazionale di Educazione Interculturale 2012

Lo scorso 9 Settembre si è conculso a Senigallia il VI Seminario di Educazione Interculturale. Per chi se l'avesse perso sono online i paper dei Relatori...continua a leggere qui

Appello per il ritiro del disegno di legge n. 953 (ex legge Aprea)
http://nonvolevofarelaprof.blogautore.espresso.repubblica.it/2012/10/12/lettera-molto-seria-di-una-insegnante-al-ministro-profumo/
APREA? NO, GRAZIE! IL DDL 953 COMMENTATO ARTICOLO PER ARTICOLO

NORME PER L’AUTOGOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (ATTO CAMERA N. 953)

Il testo licenziato dalla VII della Camera. Ora, toccherà alla VII del Senato.
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NORME PER L’AUTOGOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (ATTO CAMERA N. 953)

Capo I.
AUTONOMIA STATUTARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Art. 1. (L'autonomia scolastica e le autonomie territoriali).

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche, costituzionalmente sancita, è riconosciuta sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

2. Ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche esercitando le funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Vi contribuiscono, altresì, le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni.

3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione .

4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione e la composizione degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica. Per quanto attiene il funzionamento degli organi interni le istituzioni scolastiche adottano i regolamenti.

5. Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando:
a) il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;
b) il dialogo costante tra l'espressione della libertà di insegnamento della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie;
c) le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali.


Art. 2.
(Organi delle istituzioni scolastiche).

1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni funzioni didattico educative secondo quanto previsto al presente articolo. Sono organi delle istituzioni scolastiche:
a) il consiglio dell'autonomia, di cui agli articoli 3 e 4;
b) il dirigente scolastico, di cui all'articolo 5, con funzioni di gestione;
c) il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti di cui all'articolo 6;
d) il nucleo di autovalutazione di cui all'articolo 8.

2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo Statuto prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.

Art. 3.
(Consiglio dell'autonomia).
1. Il consiglio dell'autonomia ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare:
a) redige, approva e modifica lo statuto, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;
d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;
e) approva il conto consuntivo;
f) delibera il regolamento di istituto;
g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'articolo 8;
h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'articolo 10.
i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri.
l) promuove la conferenza di rendicontazione di cui all'articolo 9.

2. Per l'esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) a g) è necessaria la proposta del dirigente scolastico.

3. Il consiglio dell'autonomia dura in carica per tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 novembre successivo alla scadenza. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

4. In sede di prima attuazione della presente legge, lo Statuto e il regolamento di cui al comma 1, lettera a) , sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia può modificare lo Statuto e il regolamento deliberato ai sensi del presente comma (ABROGATO)

5. Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia è sottoposto al controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.

6. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell'autonomia, l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

Art. 4.
(Composizione del Consiglio dell'autonomia).

1. Il Consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il dirigente scolastico è membro di diritto;
b) nelle scuole del primo ciclo la rappresentanza eletta dai genitori è paritetica con quella eletta dai docenti;
c) nelle scuole secondarie di secondo grado la rappresentanza eletta dai genitori e dagli studenti – in numero pari per ciascuna delle due componenti – è complessivamente paritetica con quella eletta dai docenti;
d) del consiglio fa parte un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliare;
e) il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti del consiglio stesso, da ulteriori membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due, che non hanno diritto di voto.

2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) . I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.
3. Il Consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente convoca il Consiglio dell'autonomia e ne fissa l'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce, altresì, su richiesta del dirigente scolastico o di almeno la metà dei suoi componenti. .

4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell'autonomia senza diritto di voto con funzioni di supporto tecnico-amministrativo e svolge le funzioni di segretario del consiglio.

5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio dell'autonomia non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e il conto consuntivo. Il voto dei membri studenti non maggiorenni è in ogni caso consultivo per le deliberazioni di rilevanza contabile.

6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio dell'autonomia si svolgono entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo all'approvazione dello Statuto.

Art. 5.
(Dirigente scolastico).

1. Il dirigente scolastico nell'ambito delle proprie funzioni di cui all'articolo 25 del165. decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti

1- bis. al comma 2, dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n . 165 sono sostituite le parole: «Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,» con le seguenti: «Nel rispetto delle competenze del Consiglio dell'autonomia e del Consiglio dei docenti».

Art. 6.
(Consiglio dei docenti e sue articolazioni).

1. Al fine di progettare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo Statuto e il regolamento relativo al Consiglio dei docenti e sue articolazioni disciplinano l'attività del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

2. La progettazione dell'attività didattica compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti , consigli di classe e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.

3. L'attività didattica di ogni classe è progettata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il curricolo.

4. Lo statuto disciplina la composizione , le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe.

5. I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale, secondo la normativa e le Indicazioni nazionali vigenti, i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze, in coerenza con i profili formativi ed i requisiti in uscita relativi ai singoli percorsi di studio e con il Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, presentato alle famiglie, e sulla base delle linee didattiche, educative e valutative definite dal consiglio dei docenti..

6- bis . Il consiglio di classe è composto dai docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e nella scuola secondaria di secondo grado dai rappresentanti di classe degli studenti.


Art. 7.
(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, prevedono forme di partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.

Art. 8.
(Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto).

1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni, un nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di cinque fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie , un rappresentante degli studenti iscritto alla scuola secondaria di secondo grado e un rappresentante dei docenti.

2. Il Nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Tale Rapporto è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonchè della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola.

2 bis - ai componenti del nucleo di autovalutazione non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati.

Art. 9.
(Conferenza di rendicontazione).

1 . Sulle attività realizzate nell'ambito del piano dell'offerta formativa, in relazione anche alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, nonché sulle procedure e gli esiti dell'autovalutazione di istituto, il consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 1, promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio ed invia una relazione all'Ufficio scolastico regionale.

2. I partner previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit. (ABROGATO)

Art. 10.
(Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica) .

1. Le istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e di quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, articolo 7, possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, associazioni e organizzazioni no profit, consorzi e associazioni di scuole autonome, nonché ai poli tecnico professionali e agli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n.40. . Le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui all'articolo 11 della presente legge.

3. A tutela della trasparenza e delle finalità indicate al comma 1, le istituzioni scolastiche devono definire annualmente, nell'ambito della propria autonomia, gli obbiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni educative cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto dai soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e organizzazioni non profit di cui al precedente comma. Contributi superiori a 5000 euro potranno provenire soltanto da enti che per legge o per statuto hanno l'obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.

Capo II
RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME

Art. 11.
(Consiglio delle autonomie scolastiche).

1. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire a il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome, e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni e del Presidente dell'INVALSI.

2. Il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime l'autonomia dell'intero sistema formativo a tutti i suoi livelli.

2- bis . Ai componenti del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati.

3. Le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in relazione a quanto indicato nell'articolo 1 della presente legge, definiscono strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza in quanto soggetti imprescindibili nell'organizzazione e nella gestione dell'offerta formativa regionale, con il coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti. in integrazione con i servizi educativi per l'infanzia, la formazione professionale e permanente, in costante confronto con le politiche scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali.

4. Le Regioni possono istituire la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne stabiliscono la composizione e la durata. La Conferenza esprime parere sugli atti regionali d’indirizzo e di programmazione in materia di:
a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;
c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell’offerta formativa, anche in relazione a percorsi d’integrazione tra istruzione e formazione professionale;
d) educazione permanente;
e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali.
f) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.

5. La conferenza, ove costituita, svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale.

6. Le Regioni possono istituire Conferenze di ambito territoriale che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell’impresa di un determinato territorio.

7. Le Regioni, d’intesa con gli Enti Locali e le autonomie scolastiche possono definire gli ambiti territoriali e possono stabilire la composizione delle Conferenze e la loro durata. Alle Conferenze partecipano i Comuni, singoli o associati, l’amministrazione scolastica regionale, le Università, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell’impresa.

8. Le Conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica, esprimono, altresí, proposte e pareri sulla programmazione dell’offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell’istruzione, sull’integrazione degli alunni diversamente abili, sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e formazione.

ART. 11- bis. (Commissione di monitoraggio).

1. Con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è costituita una commissione con lo scopo di monitorare per due anni il processo attuativo delle disposizioni di cui alla presente legge presentando alle commissioni parlamentari di merito una relazione sullo stato di attuazione. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

Art. 12.

(Abrogazioni).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, da 7 a 10, 44, 46 e 47 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all’articolo 2 della presente legge. Resta in ogni caso in vigore il comma 1- bis dell’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

2. Le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 22 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni regione a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all’articolo 11, commi da 3 a 6 della presente legge.

3. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15 e da 30 a 43 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all’articolo 1, comma 4, della presente legge.

4. Gli articoli da 23 a 25 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, di cui all’articolo 11 della presente legge.

ART. 12- bis.

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge in conformità ai propri Statuti speciali e alle relative norme di attuazione.

Art. 13.
(Norma transitoria).

1.Fino alla completa attuazione del Titolo V della Costituzione l'Ufficio scolastico regionale esercita i compiti di organo competente di cui all'articolo 3, commi 5 e 6.

1- bis. In sede di prima attuazione della presente legge, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, le modalità e i giorni per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento del consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 3, di tutte le istituzioni scolastiche.
1- ter. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia adotta lo Statuto e delibera il regolamento.

Art. 14.
(Clausola di neutralità finanziaria).

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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SCUOLA :CI VORREBBE UNA RIVOLUZIONE
di FRANCO ARMINIO (da il manifesto del 12/10)

La scuola per i governi italiani è una faccenda di spese da ridurre,
non è nient'altro che questo. Quello che dovrebbe essere il cuore di
ogni società viene trattato alla stregua di un'unghia incarnita. A
furia di ricevere scarsa considerazione, anche tra chi ci lavora
dentro si è fatta strada un'ottica che tende a ...
rimpicciolire le
straordinarie esperienze dell'insegnare e dell'imparare.
Forse non serve un giorno di sciopero se poi si ritorna rassegnati
nell'angolo. E non si può reagire ai tagli riducendo il proprio
impegno. Quello che i governanti non capiscono è che l'Italia ha
bisogno di più scuola. Bisognerebbe tenere aperte le aule anche di
pomeriggio e di sera. L'errore della politica è di considerarla un
comparto particolarmente oneroso del pubblico impiego. La scuola non è
un insieme di uffici, è arte, politica, religione, cultura, è
compagnia, è lavoro, è gioia, è futuro. La scuola dovrebbe essere un
vulcano in mezzo alla società, così dovrebbe essere concepita e
costruita, non come una scodella di avanzi, come un residuo tollerato
di un mondo che non c'è più. Gli stregoni che invocano la crescita
dovrebbero adoperarsi per far crescere gli apprendimenti, per
aumentare l'entusiasmo di insegnanti e alunni. E non è questione solo
di stipendi. Le scuole dovrebbero avere intorno tutta una seria di
premure. Una nazione non è un'azienda e una società non può stare
appesa al valore della sua moneta.
Lo sciopero di oggi deve essere l'affermazione del valore immenso che
hanno i rapporti umani, quello che ci diciamo, i sorrisi, i
rimproveri, il parlarsi dentro un'aula, sentirsi una comunità che
costruisce qualcosa, che non è lì per passare un po' di tempo. La
scuola dovrebbe essere la metà dell'agenda di ogni Governo, di ogni
Regione, di ogni Provincia, di ogni Comune. E invece abbiamo avuto un
ministro come la Gelmini.
Il governo dei professori sta lavorando su tempi stretti e rimettere
in piedi la casa del sapere non è impresa da pochi mesi, ma neppure si
può lavorare come se fosse solo una questione di soldi. La politica
non è la distribuzione del denaro. La politica deve guardare ai
bambini di tre anni e ai ragazzi di venti. Il giorno in cui caddero le
torri il presidente americano era in visita in una scuola elementare.
In Italia dentro un'aula è difficile portare anche i sindaci. I
politici sono imbarazzati davanti ai bambini, ai ragazzi, ai giovani.
In questi giorni nelle prime elementari i bambini stanno imparando a
leggere e a scrivere. È un travaglio che meriterebbe tante cure e
invece avviene come se ogni aula fosse un sottomarino. Da questo punto
di vista siamo tornati indietro. Nelle scuole non c'è spazio per
sperimentare, non solo mancano le risorse, manca l'attenzione della
società. La scuola è la prima forma della politica, è il primo
esercizio di cittadinanza e invece è ridotta a un parcheggio dove chi
sta avanti non può andare più avanti e chi sta indietro non viene
aiutato a farsi avanti. Un meccanismo bloccato, una macchina senza
ruote. Dopo lo sciopero bisognerebbe inventarsi qualcos'altro per dire
che la scuola si ammutina, non partecipa alla triste pagliacciata di
una società egoista e senza slanci. La scuola deve ritirarsi da questo
mondo senz'anima, deve essere fiera della sua inattualità, deve
svolgere una serena obiezione al contingente, perché la posta in palio
è immensa: è la forza di stare tra gli uomini e nei luoghi, nella
propria casa e nell'universo.
Altro che due ore in più o in meno, altro che il ronzio
ragionieristico con cui ci assillano: i politicanti ormai sembrano
mosche nelle orecchie dei cavalli. C'è un'enorme dismisura tra un
bambino che scrive alla lavagna la sua prima parola intera e il fatuo
balbettio mediatico. I soldi che hanno tolto alla scuola in questi
anni sono ben poca cosa rispetto al disamore con cui è stata guardata.
L'Italia ha rottamato la pubblica istruzione e si è affidata alla
televisione, fino ad eleggere a capo del governo il padrone
dell'etere. Ora è tempo di rottamare la televisione e di rimettere al
centro la scuola. Ci vuole una vera e propria rivoluzione ed è più
urgente del risanamento del debito.