Il
testo licenziato dalla VII della Camera. Ora, toccherà alla VII del
Senato.
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NORME
PER L’AUTOGOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (ATTO CAMERA N.
953)
Capo I.
AUTONOMIA STATUTARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
STATALI
Art. 1. (L'autonomia scolastica e le autonomie territoriali).
1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche, costituzionalmente
sancita, è riconosciuta sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
2. Ogni istituzione
scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, concorre
ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce
per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e
di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il
corso della vita. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscono al
perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche esercitando
le funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni. Vi contribuiscono, altresì, le realtà culturali, sociali,
produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le
proprie attribuzioni.
3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta
autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione .
4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione e la
composizione degli organi interni, nonché le forme e le modalità di
partecipazione della comunità scolastica. Per quanto attiene il funzionamento
degli organi interni le istituzioni scolastiche adottano i regolamenti.
5. Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il
patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando:
a) il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita
della scuola;
b) il dialogo costante tra l'espressione della libertà di
insegnamento della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte
educative delle famiglie;
c) le azioni formative ed educative in rete nel
territorio, quali piani formativi territoriali.
Art. 2.
(Organi
delle istituzioni scolastiche).
1. Gli organi delle istituzioni
scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra
funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni funzioni didattico
educative secondo quanto previsto al presente articolo. Sono organi delle
istituzioni scolastiche:
a) il consiglio dell'autonomia, di cui agli
articoli 3 e 4;
b) il dirigente scolastico, di cui all'articolo 5, con
funzioni di gestione;
c) il consiglio dei docenti con le sue articolazioni:
consigli di classe, commissioni e dipartimenti di cui all'articolo 6;
d) il
nucleo di autovalutazione di cui all'articolo 8.
2. Nel rispetto delle
competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo Statuto prevede forme e
modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.
Art. 3.
(Consiglio dell'autonomia).
1. Il consiglio
dell'autonomia ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In
particolare:
a) redige, approva e modifica lo statuto, con la maggioranza
dei due terzi dei suoi componenti.
b) delibera il regolamento relativo al
proprio funzionamento;
c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato
dal consiglio dei docenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 275 del 1999;
d) approva il programma annuale e, nel
rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il
bilancio pluriennale di previsione;
e) approva il conto consuntivo;
f)
delibera il regolamento di istituto;
g) designa i componenti del nucleo di
autovalutazione, di cui all'articolo 8;
h) approva accordi e convenzioni con
soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'articolo
10.
i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo
statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione,
sostituzione e designazione dei propri membri.
l) promuove la conferenza di
rendicontazione di cui all'articolo 9.
2. Per l'esercizio dei compiti di
cui alle lettere da c) a g) è necessaria la proposta del dirigente scolastico.
3. Il consiglio dell'autonomia dura in carica per tre anni scolastici ed
è rinnovato entro il 30 novembre successivo alla scadenza. Coloro che nel corso
del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono
sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza
studentesca viene rinnovata annualmente.
4. In sede di prima attuazione
della presente legge, lo Statuto e il regolamento di cui al comma 1, lettera a)
, sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro 90
giorni dall'entrata in vigore della legge. Decorsi sei mesi dall'insediamento,
il consiglio dell'autonomia può modificare lo Statuto e il regolamento
deliberato ai sensi del presente comma (ABROGATO)
5. Lo statuto
deliberato dal consiglio dell'autonomia è sottoposto al controllo formale da
parte dell'organismo istituzionalmente competente.
6. Nel caso di
persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di
continuata inattività del consiglio dell'autonomia, l'organismo
istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un
commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo
consiglio.
Art. 4.
(Composizione del Consiglio dell'autonomia).
1. Il Consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri
compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) il dirigente scolastico è membro di
diritto;
b) nelle scuole del primo ciclo la rappresentanza eletta dai
genitori è paritetica con quella eletta dai docenti;
c) nelle scuole
secondarie di secondo grado la rappresentanza eletta dai genitori e dagli
studenti – in numero pari per ciascuna delle due componenti – è complessivamente
paritetica con quella eletta dai docenti;
d) del consiglio fa parte un
rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliare;
e)
il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei
componenti del consiglio stesso, da ulteriori membri esterni, scelti fra le
realtà di cui all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due, che non
hanno diritto di voto.
2. Le modalità di costituzione delle
rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal
regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) . I membri esterni sono
scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.
3.
Il Consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il
presidente convoca il Consiglio dell'autonomia e ne fissa l'ordine del giorno.
Il Consiglio si riunisce, altresì, su richiesta del dirigente scolastico o di
almeno la metà dei suoi componenti. .
4. Il direttore dei servizi
generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell'autonomia senza diritto di
voto con funzioni di supporto tecnico-amministrativo e svolge le funzioni di
segretario del consiglio.
5. Gli studenti minorenni che fanno parte del
consiglio dell'autonomia non hanno diritto di voto per quanto riguarda il
programma annuale e il conto consuntivo. Il voto dei membri studenti non
maggiorenni è in ogni caso consultivo per le deliberazioni di rilevanza
contabile.
6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio
dell'autonomia si svolgono entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo
all'approvazione dello Statuto.
Art. 5.
(Dirigente scolastico).
1. Il dirigente scolastico nell'ambito delle proprie funzioni di cui
all'articolo 25 del165. decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ha la legale
rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le
risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio
agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti
1- bis. al
comma 2, dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n . 165 sono
sostituite le parole: «Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali
scolastici,» con le seguenti: «Nel rispetto delle competenze del Consiglio
dell'autonomia e del Consiglio dei docenti».
Art. 6.
(Consiglio dei
docenti e sue articolazioni).
1. Al fine di progettare le attività
didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo Statuto e il regolamento
relativo al Consiglio dei docenti e sue articolazioni disciplinano l'attività
del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dai
commi successivi del presente articolo.
2. La progettazione
dell'attività didattica compete al consiglio dei docenti, presieduto dal
dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il Consiglio dei docenti
opera anche per commissioni e dipartimenti , consigli di classe e, ai fini
dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento
costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e
della comunità locale.
3. L'attività didattica di ogni classe è
progettata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena
responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e
culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il
curricolo.
4. Lo statuto disciplina la composizione , le modalità della
necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e
raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe.
5. I
docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale,
secondo la normativa e le Indicazioni nazionali vigenti, i livelli di
apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e
ne certificano le competenze, in coerenza con i profili formativi ed i requisiti
in uscita relativi ai singoli percorsi di studio e con il Piano dell'offerta
formativa dell'istituzione scolastica, presentato alle famiglie, e sulla base
delle linee didattiche, educative e valutative definite dal consiglio dei
docenti..
6- bis . Il consiglio di classe è composto dai docenti di
ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e nella scuola secondaria di
secondo grado dai rappresentanti di classe degli studenti.
Art. 7.
(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).
1. Le
istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica
riconosciuta dalla legge, prevedono forme di partecipazione alle attività della
scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei
diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.
Art. 8.
(Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto).
1.
Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
(INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive
modificazioni, un nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e
della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno
dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la
cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di cinque fino a un
massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un
soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di criteri
di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie , un rappresentante
degli studenti iscritto alla scuola secondaria di secondo grado e un
rappresentante dei docenti.
2. Il Nucleo di autovalutazione, coinvolgendo
gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predispone un rapporto
annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori
nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Tale
Rapporto è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano
dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonchè della
valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità che saranno
previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il rapporto viene
reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola.
2
bis - ai componenti del nucleo di autovalutazione non sono riconosciuti
indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque
denominati.
Art. 9.
(Conferenza di rendicontazione).
1 .
Sulle attività realizzate nell'ambito del piano dell'offerta formativa, in
relazione anche alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, nonché sulle
procedure e gli esiti dell'autovalutazione di istituto, il consiglio
dell'autonomia, di cui all'articolo 1, promuove annualmente una conferenza di
rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti
degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio
ed invia una relazione all'Ufficio scolastico regionale.
2. I partner
previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni,
associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.
(ABROGATO)
Art. 10.
(Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno
dell'autonomia scolastica) .
1. Le istituzioni scolastiche autonome, nel
rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, e di quanto indicato nel decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, articolo 7, possono promuovere o
partecipare alla costituzione di reti, associazioni e organizzazioni no profit,
consorzi e associazioni di scuole autonome, nonché ai poli tecnico professionali
e agli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2
aprile 2007, n.40. . Le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere
contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività,
per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta
formativa e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti
e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le
competenze degli organi di cui all'articolo 11 della presente legge.
3.
A tutela della trasparenza e delle finalità indicate al comma 1, le istituzioni
scolastiche devono definire annualmente, nell'ambito della propria autonomia,
gli obbiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni
educative cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto dai soggetti
pubblici e privati, fondazioni, associazioni e organizzazioni non profit di cui
al precedente comma. Contributi superiori a 5000 euro potranno provenire
soltanto da enti che per legge o per statuto hanno l'obbligo di rendere pubblico
il proprio bilancio.
Capo II
RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE
SCUOLE AUTONOME
Art. 11.
(Consiglio delle autonomie scolastiche).
1. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire
a il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti
eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli
delle istituzioni scolastiche autonome, e ne fissa le modalità di costituzione e
di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e
vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni e del
Presidente dell'INVALSI.
2. Il Consiglio Nazionale delle Autonomie
Scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato,
Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale
di istruzione. È altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della
qualità della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime
l'autonomia dell'intero sistema formativo a tutti i suoi livelli.
2- bis
. Ai componenti del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche non sono
riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque
denominati.
3. Le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119
della Costituzione ed in relazione a quanto indicato nell'articolo 1 della
presente legge, definiscono strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle
relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza in quanto
soggetti imprescindibili nell'organizzazione e nella gestione dell'offerta
formativa regionale, con il coordinamento regionale delle consulte provinciali
degli studenti. in integrazione con i servizi educativi per l'infanzia, la
formazione professionale e permanente, in costante confronto con le politiche
scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile collegamento con gli altri
sistemi scolastici regionali.
4. Le Regioni possono istituire la
Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne
stabiliscono la composizione e la durata. La Conferenza esprime parere sugli
atti regionali d’indirizzo e di programmazione in materia di:
a) autonomia
delle istituzioni scolastiche e formative;
b) attuazione delle innovazioni
ordinamentali;
c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione
dell’offerta formativa, anche in relazione a percorsi d’integrazione tra
istruzione e formazione professionale;
d) educazione permanente;
e)
criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e
formative regionali.
f) piani di organizzazione della rete scolastica,
istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.
5. La conferenza, ove costituita, svolge attività consultiva e di
supporto nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di queste,
esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale.
6. Le Regioni possono istituire Conferenze di ambito territoriale che
sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali,
i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell’impresa di un
determinato territorio.
7. Le Regioni, d’intesa con gli Enti Locali e le
autonomie scolastiche possono definire gli ambiti territoriali e possono
stabilire la composizione delle Conferenze e la loro durata. Alle Conferenze
partecipano i Comuni, singoli o associati, l’amministrazione scolastica
regionale, le Università, le istituzioni scolastiche, singole o in rete,
rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell’impresa.
8.
Le Conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete
scolastica, esprimono, altresí, proposte e pareri sulla programmazione
dell’offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di
scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell’istruzione,
sull’integrazione degli alunni diversamente abili, sull’adempimento dell’obbligo
di istruzione e formazione.
ART. 11- bis. (Commissione di monitoraggio).
1. Con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è costituita una
commissione con lo scopo di monitorare per due anni il processo attuativo delle
disposizioni di cui alla presente legge presentando alle commissioni
parlamentari di merito una relazione sullo stato di attuazione. Ai componenti
della commissione non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo
dovuto.
Art. 12.
(Abrogazioni).
1. Le disposizioni di
cui agli articoli 5, da 7 a 10, 44, 46 e 47 del decreto legislativo del 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in
ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di costituzione degli organi
di cui all’articolo 2 della presente legge. Resta in ogni caso in vigore il
comma 1- bis dell’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 22 del decreto
legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di
avere efficacia in ogni regione a decorrere dalla data di costituzione degli
organi di cui all’articolo 11, commi da 3 a 6 della presente legge.
3.
Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15 e da 30 a 43 del citato decreto
legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, cessano di avere
efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di entrata in
vigore dello statuto di cui all’articolo 1, comma 4, della presente legge.
4. Gli articoli da 23 a 25 del citato decreto legislativo n. 297 del
1994, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di
insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, di cui
all’articolo 11 della presente legge.
ART. 12- bis.
1. Sono
fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge
in conformità ai propri Statuti speciali e alle relative norme di attuazione.
Art. 13.
(Norma transitoria).
1.Fino alla completa
attuazione del Titolo V della Costituzione l'Ufficio scolastico regionale
esercita i compiti di organo competente di cui all'articolo 3, commi 5 e 6.
1- bis. In sede di prima attuazione della presente legge, con ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti, nel rispetto dei criteri
di cui all'articolo 4, le modalità e i giorni per lo svolgimento delle elezioni,
per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento del consiglio
dell'autonomia, di cui all'articolo 3, di tutte le istituzioni scolastiche.
1- ter. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia
adotta lo Statuto e delibera il regolamento.
Art. 14.
(Clausola di
neutralità finanziaria).
1. Le amministrazioni competenti provvedono
all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza
pubblica.
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