Scheda n. 451
Ulteriori chiarimenti sui BES (Nota 2563/13)
Riforma della scuola
Il MIUR con la Nota prot. N° 2563 del 22 Novembre 2013 ha fornito ulteriori chiarimenti relativi alla normativa ministeriale sui Bisogni Educativi Speciali. I punti più interessanti sono i seguenti:
1. PDP - PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO
Molti sindacati e docenti avevano avanzato forti critiche al proliferare di PDP, a loro avviso introdotto dalla recente normativa. Il MIUR fornisce chiarimenti e rassicurazioni in proposito, come segue:
1. PDP - PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO
Molti sindacati e docenti avevano avanzato forti critiche al proliferare di PDP, a loro avviso introdotto dalla recente normativa. Il MIUR fornisce chiarimenti e rassicurazioni in proposito, come segue:
“In ultima analisi, al di là delle
distinzioni sopra esposte, nel caso di difficoltà non meglio
specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe (nelle
scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si
concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà
comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico
Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure
dispensative. Non è compito della scuola certificare gli alunni con
bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è
opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche.”
Quindi solo nei casi in cui si ritenga di consentire strumenti dispensativi e compensativi ha senso formulare un PDP. E la Nota è ancora più esplicita nel lasciare la massima autonomia di giudizio ai docenti di fronte a diagnosi che non portano a certificazioni di disabilità e DSA:
“Si ribadisce che, anche in presenza di
richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato
diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di
classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano
Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni
della decisione.”
2. ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
Anche nei loro confronti si era lamentato il rischio di eccesso di PDP. La Nota ulteriormente chiarisce:
“In particolare, per quanto concerne gli
alunni con cittadinanza non italiana, è stato già chiarito nella C.M. n°
8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi
all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della
formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato. Si tratta
soprattutto - ma non solo - di quegli alunni neo arrivati in Italia,
ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina (stimati nel
numero di circa 5.000, a fronte di oltre 750.000 alunni di cittadinanza
non italiana) ovvero ove siano chiamate in causa altre problematiche.
Non deve tuttavia costituire elemento discriminante (o addirittura
discriminatorio) la provenienza da altro Paese e la mancanza della
cittadinanza italiana. Come detto, tali interventi dovrebbero avere
comunque natura transitoria.”
3. IL P.A.I. - PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’
Anche questo punto era stato ritenuto da molti come un inutile aggravio burocratico. Il MIUR invece precisa:
“II Piano annuale per l'inclusività deve
essere inteso come un momento di riflessione di tutta la comunità
educante per realizzare la cultura dell'inclusione, lo sfondo ed il
fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di
ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, non dunque come un
ulteriore adempimento burocratico, ma quale integrazione del Piano
dell'Offerta Formativa, di cui è parte sostanziale (nota prot. N° 1551 del 27 giugno 2013).
Scopo del piano è anche quello di far emergere criticità e punti di forza, rilevando le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l'insieme delle difficoltà e dei disturbi riscontrati, dando consapevolezza alla comunità scolastica - in forma di quadro sintetico - di quanto sia consistente e variegato lo spettro delle criticità all'interno della scuola. Tale rilevazione sarà utile per orientare l'azione dell'Amministrazione a favore delle scuole che presentino particolari situazioni di complessità e difficoltà.”
Scopo del piano è anche quello di far emergere criticità e punti di forza, rilevando le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l'insieme delle difficoltà e dei disturbi riscontrati, dando consapevolezza alla comunità scolastica - in forma di quadro sintetico - di quanto sia consistente e variegato lo spettro delle criticità all'interno della scuola. Tale rilevazione sarà utile per orientare l'azione dell'Amministrazione a favore delle scuole che presentino particolari situazioni di complessità e difficoltà.”
Ciò ribadisce quanto emergeva però con chiarezza
già dalla precedente normativa, che il POF deve avere come sua
caratteristica la logica inclusiva verso gli alunni più deboli e
l’attenzione dell’amministrazione scolastica deve rivolgersi a quelle
scuole più in difficoltà per sostenerle in questo delicatissimo compito.
4. IL G.L.I. - GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIVITA’
Molte critiche si erano pure appuntate sull’ampliamento delle funzioni e della composizione del GLHI, che adesso dovrà occuparsi, oltre che della disabilità, pure degli altri casi di BES. Il MIUR chiarisce:
4. IL G.L.I. - GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIVITA’
Molte critiche si erano pure appuntate sull’ampliamento delle funzioni e della composizione del GLHI, che adesso dovrà occuparsi, oltre che della disabilità, pure degli altri casi di BES. Il MIUR chiarisce:
“Inoltre, in relazione ai compiti del Gruppo di Lavoro per l'Inclusività, che assume, secondo quanto indicato nella C.M. n° 8/2013,
funzioni di raccordo di tutte le risorse specifiche e di coordinamento
presenti nella scuola, si rammenta il rispetto delle norme che tutelano
la privacy nei confronti di tutti gli alunni con bisogni educativi
speciali. In particolare, si precisa che nulla è innovato per quanto
concerne il Gruppo di lavoro previsto all'art. 12, co. 5 della Legge 104/92
(GLH operativo), in quanto lo stesso riguarda il singolo alunno con
certificazione di disabilità ai fini dell'integrazione scolastica.
A livello di Istituto, si precisa inoltre che le riunioni del Gruppo di lavoro per l'inclusività possono tenersi anche per articolazioni funzionali ossia per gruppi convocati su tematiche specifiche.”
A livello di Istituto, si precisa inoltre che le riunioni del Gruppo di lavoro per l'inclusività possono tenersi anche per articolazioni funzionali ossia per gruppi convocati su tematiche specifiche.”
Specie questo chiarimento finale è assai importante, prevedendo che il GLI possa riunirsi anche per Sezioni,
distinte a seconda che trattasi, ad es. degli alunni con disabilità, in
cui dovranno intervenire tutti i soggetti già previsti dalla normativa o
a seconda che trattasi di alunni con DSA o altri BES, in cui non
necessita la presenza né degli operatori sanitari né degli insegnanti
per il sostegno.
5. PRECISAZIONI SUI GLIP
Erano rimasti coni d’ombra sui rapporti tra nuovi organismi (CTS, CTI) ed i vecchi organismi come i GLIP, che alcuni ritenevano addirittura abrogati, anche per la mancata nomina di ispettori come loro coordinatori, data anche la loro progressiva riduzione numerica. Il MIUR precisa:
5. PRECISAZIONI SUI GLIP
Erano rimasti coni d’ombra sui rapporti tra nuovi organismi (CTS, CTI) ed i vecchi organismi come i GLIP, che alcuni ritenevano addirittura abrogati, anche per la mancata nomina di ispettori come loro coordinatori, data anche la loro progressiva riduzione numerica. Il MIUR precisa:
“si precisa che nulla è innovato per
quanto riguarda i Gruppi di lavoro interistituzionali (GLIP), i cui
compiti e la cui composizione sono previsti da una norma primaria (art.
15 Legge 104/92).
Con successiva nota - nell'ottica dell'ottimizzazione e della
funzionalità delle specifiche competenze - saranno ulteriormente
definiti i compiti dei CTS e dei CTI, fermo restando quanto disposto nel
D.M. del 12 luglio 2011 e nelle Linee guida per il diritto allo studio di alunni e studenti con DSA.”
OSSERVAZIONI
Questa Nota ministeriale sembra di notevole importanza per riportare serenità nelle scuole.
Essa sottolinea la prevalenza delle valutazioni pedagogiche da parte dei docenti nell’individuare casi di svantaggio e disagio, rispetto al rischio di deriva sanitaria in campi ad essa sostanzialmente estranei.
Inoltre si ribadisce fortemente il rispetto dell’autonomia scolastica, della quale da più parti si denunciava il soffocamento da parte di un centralismo ministeriale.
Si ritiene che con questi ulteriori chiarimenti la sperimentazione della normativa sui BES prevista per il corrente anno, possa dare i suoi frutti con vantaggio per la serenità degli alunni e la professionalità dei docenti.
Questa Nota ministeriale sembra di notevole importanza per riportare serenità nelle scuole.
Essa sottolinea la prevalenza delle valutazioni pedagogiche da parte dei docenti nell’individuare casi di svantaggio e disagio, rispetto al rischio di deriva sanitaria in campi ad essa sostanzialmente estranei.
Inoltre si ribadisce fortemente il rispetto dell’autonomia scolastica, della quale da più parti si denunciava il soffocamento da parte di un centralismo ministeriale.
Si ritiene che con questi ulteriori chiarimenti la sperimentazione della normativa sui BES prevista per il corrente anno, possa dare i suoi frutti con vantaggio per la serenità degli alunni e la professionalità dei docenti.
Vedi anche le schede:
n° 424. La circolare esplicativa della Direttiva sui BES del 2012 (CM 8/13)
n° 419. La direttiva ministeriale sui BES - Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012)
n° 433. Il P.A.I. - Piano Annuale per l'Inclusività (Nota 1551/13)
n° 424. La circolare esplicativa della Direttiva sui BES del 2012 (CM 8/13)
n° 419. La direttiva ministeriale sui BES - Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012)
n° 433. Il P.A.I. - Piano Annuale per l'Inclusività (Nota 1551/13)
Scarica la scheda in formato PDF stampabile
Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma
Tel. 06/3723909
Fax 06/3722510
e-mail: osservscuola.legale@aipd.it
Nessun commento:
Posta un commento