fonte: vivalascuola
Governance scolastica e “nuovi” poteri del dirigente
di Cinzia Olivieri
Organi collegiali: senza poteri
Il ministro Carrozza, nella sua replica del
23 giugno 2013 davanti alle Commissioni riunite (VII) di Camera e
Senato sulle linee programmatiche, aveva preannunciato l’inserimento di
una norma di delega nell’ambito del disegno di legge sulle
semplificazioni per un nuovo testo unico in materia di istruzione,
prevedendo “uno specifico criterio” per una riforma degli organi collegiali, dovendosi tener conto del nuovo assetto della “governance”
del sistema di istruzione per effetto dell’autonomia e delle modifiche
costituzionali del titolo V nonché delle nuove competenze della
dirigenza con particolare riguardo alla gestione del personale.
Effetto pausa estiva, avevamo forse poco colto l’importanza dell’annunzio, finché nella riunione del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre è stato anticipato appunto l’avvio dell’esame di un disegno di legge per il “per
il conferimento al Governo di un’ampia delega al riassetto e alla
codificazione delle disposizioni vigenti in materia di istruzione,
università e ricerca.“
Tra le materie oggetto dei decreti legislativi da adottare entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge delega:
riforma del reclutamento del personale docente; contabilità delle
istituzioni scolastiche; reti di scuole; stato giuridico e trattamento
economico del personale della scuola, nonché “organi collegiali
della scuola, con mantenimento delle sole funzioni consultive e
superamento di quelle in materia di stato giuridico del personale e di
quelle rientranti nelle materia di competenza regionale”. Questi i principi e criteri direttivi espressamente desunti dalla Legge 59/97.
Tuttavia, dopo appena qualche giorno, il 18 novembre è stato pubblicato sul sito del MIUR un laconico comunicato stampa con il quale si dichiarava che quel testo del disegno di legge delega era superato… ma superato come? “Superato” non significa certo “abbandonato” ma solo che dobbiamo aspettarci contenuti diversi, non si sa entro quali limiti.
Per fare chiarezza è stata quindi presentata una interpellanza parlamentare urgente nella quale si evidenziava che il mantenimento delle sole funzioni consultive implica sostanzialmente una rinuncia al “principio democratico della collegialità”, introdotto con il Dpr 416/74, e priva di fatto di potere gli organi collegiali con il conseguente trasferimento di ogni capacità decisionale all’esclusiva volontà del dirigente, chiedendosi di precisare il senso di tale superamento in merito al quale si esprimeva seria preoccupazione.
Il 21 novembre ha risposto il
sottosegretario Gianluca Galletti, il quale non ha di fatto fornito
indicazioni circa i futuri contenuti ma ha assicurato che si procederà
con un’ampia consultazione prima di presentare un disegno di legge di
riforma.
Quanto sarà ampia questa consultazione e quali soggetti giuridici coinvolgerà?
Siamo all’epilogo della “partecipazione scolastica”
Ma davvero gli Organi Collegiali compromettono i poteri del dirigente o
piuttosto il vero problema è che essi non sono mai stati visti come
opportunità di condivisione ma quale indebita interferenza?
Non dovrebbe sorprenderci quanto sta accadendo dal momento che il Testo unificato della PDL 953 poi diventato DDL S3542, che sembrava lo scorso anno ormai prossimo all’approvazione (assegnato in commissione in sede legislativa evitando l’iter
parlamentare), prevedeva che il consiglio dell’autonomia adottasse il
POF, approvasse il programma annuale ed il conto consuntivo, deliberasse
il regolamento di istituto e designasse i componenti del nucleo di
autovalutazione, il tutto previa necessaria proposta del dirigente, con
ciò svuotando di fatto l’autonomia decisionale degli Organi Collegiali.
Se vi aggiungiamo che le procedure di selezione della rappresentanza,
sempre secondo questo progetto di legge, dovevano essere rimesse agli
statuti di ogni istituzione (che non si sa come elaborati e/o da chi
proposti) ed il numero dei consiglieri ridotto sensibilmente (anche sino
alla metà di quello attuale), è ben chiara la misura dello svuotamento
della rappresentanza.
Siamo dunque all’epilogo della “partecipazione scolastica” avviata con i “Decreti Delegati” (Dpr 416/74)?
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