Vademecum per chi non sceglie l'insegnamento della religione
cattolica
Al fine di garantire una corretta informazione in merito alla scelta
se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica nelle
scuole e soprattutto di vedere concretamente garantite le 4 opzioni
(compresa quella delle materie alternative) a disposizione di chi non
intenda avvalersene, si pubblica questo breve Vademecum informativo
complessivo su tutta la vicenda dell'insegnamento della religione
cattolica (IRC) e dell'ora alternativa.
Si ricordi che IRC:
- è un insegnamento confessionale cattolico, in quanto gli
insegnanti sono selezionati dalla curia, con titoli di studio
conseguiti presso istituti riconosciuti dalla Santa Sede e non con
concorsi pubblici.
- si tratta di una condizione di privilegio nei confronti di una
confessione, sia pure la più numerosa nel paese, che spesso si
traduce nella presenza di una forte simbologia cattolica in una
scuola che dovrebbe essere laica e pubblica.
- è una materia pienamente facoltativa (Nuovo Concordato del 1984;
sentenze che la Corte Costituzionale ha emesso sulla questione: n.
203/1989, n. 13/1991, n. 290/1992 e relative circolari applicative):
avvalersi o non avvalersi dell´IRC(insegnamento della religione
cattolica) è una libera scelta. L´art. 9 della legge n. 121 del 1985,
che recepisce il neo-Concordato del 1984, dispone che il diritto di
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell´IRC è garantito a
ciascuno e che tale scelta non può dare luogo ad alcuna forma di
discriminazione
- la scelta va fatta all´atto dell´iscrizione ed «ha effetto per
l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di
corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo
restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di
scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'Irc» (Intesa
tra la CEI e il MPI :Punto 2.1 del DPR 751/85; DL 297/94 artt..310-
11,Testo Unico sulla legislazione scolastica). La scuola deve ogni
anno fornire un'adeguata e tempestiva informazione per garantire la
possibilità di modificare o confermare la scelta: quindi i genitori o
gli studenti che intendono cambiare la scelta per l'anno scolastico
successivo devono notificarlo espressamente alla scuola entro gennaio-
febbraio, mesi delle iscrizioni.
Se non ci si avvale dell´IRC ci sono quattro diverse possibilità, che
le scuole sono tenute a garantire tutte:
1) "attività alternative" all´IRC (indicate nei moduli delle scuole
come "attività didattiche e formative") . Per la difficoltà di
gestire l´orario degli insegnanti, per la carenza di fondi, per i
tagli al personale, le scuole tendono a non attivarle. Ma, se sono
richieste (anche da un solo studente, così come per l´IRC), la scuola
è tenuta ad organizzarle. Sono deliberate dal Collegio dei
docenti,sentito il parere di alunni e genitori, e prevedono un
programma e un docente apposito, oltre alla valutazione del profitto
sotto forma di giudizio (escluso dalla media dei voti). Occorre
chiarire che l´attività alternativa è dovuta e, qualora non ci
fossero i docenti, si deve procedere alla chiamata di un incaricato,
come si farebbe per qualsiasi altra disciplina. Le attività sono
finanziate con i fondi di appositi capitoli di spesa stabiliti ogni
anno, regione per regione, con la Legge Finanziaria ("Spese per
l'insegnamento della religione cattolica e per le attività
alternative all'insegnamento della religione cattolica, con
esclusione dell'IRAP e degli oneri sociali a carico
dell'amministrazione").
2) studio individuale: la scuola deve individuare locali idonei ed
assicurare adeguata assistenza.
3) libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di
personale docente. La scuola è comunque tenuta a garantire la
sicurezza e la vigilanza.
4) non essere presente a scuola: chi non ha scelto l´IRC non ha alcun
obbligo, e quindi non è tenuto ad essere presente a scuola durante
l´ora di IRC.. Naturalmente i genitori degli allievi minorenni devono
dichiarare per iscritto che consentono ai figli di assentarsi dalla
scuola in quelle ore. Questa possibilità è stata inizialmente
definita dalla circ. min. 9/1991 applicativa delle sentenze della
Corte costituzionale n.203/1989,n.13/1991 per le quali chi non segue
l´insegnamento della religione cattolica è in uno "stato di non
obbligo".
Non obbligo significa non essere costretti a nulla contro la propria
volontà. (ad es. non si può essere trasferiti in classi diverse dalla
propria, non si può essere costretti a stare in classe durante
l´IRC, non si può essere costretti a scegliere l´uscita dalla scuola
se non è una libera scelta, non si
può essere costretti a fare un´attività alternativa se non si è
liberamente scelta quell´opzione).
Ovviamente l'insegnante di RC non deve partecipare agli scrutini di
chi non si avvale. Per chi si avvale, il DPR 202 /1990 al punto 2.7
recita : "nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa
statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il
voto espresso dall´insegnante di religione cattolica, se
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale", ciò
al fine di evitare promozioni (o bocciature) determinate soltanto
dalla scelta dell´IRC. Tale norma vale anche, allo stesso modo, per i
docenti di materia alternativ
Anche se questa disposizione non dovrebbe dare adito a
interpretazioni controverse, vi sono sentenze discordanti emesse da
Tribunali Amministrativi Regionali. Che il giudizio motivato,
trascritto a verbale, non sia rilevante sul piano del computo
effettivo dei voti è chiaramente affermato nella Sentenza n. 780 del
16 ottobre 1996 emessa dalla prima sezione del TAR del Piemonte,
oltre che dalla limpida interpretazione del ministro P.I. on.
Giancarlo Lombardi, in carica nel 1990.
COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI
Sulla base di quanto detto e in rapporto alla laicità della scuola
pubblica, alcuni comportamenti tenuti dalla scuola sono illegittimi.
Ad esempio:
o non organizzare le attività previste e scelte in alternativa
all'IRC
o consegnare moduli che non prevedono rigorosamente le 4 opzioni
o convincere i genitori a cambiare la scelta espressa
o impedire di cambiare la scelta da un anno all'altro
o impedire all'allievo di uscire dalla scuola durante l'ora di
religione e/o fissare l'IRC in un orario che impedisca l'uscita da
scuola (in particolare nella scuola materna ed elementare)
o utilizzare l'ora di religione per altre attività scolastiche
o fare propaganda religiosa all'interno della scuola (visite
pastorali, pellegrinaggi, benedizioni...)
o valutazione in pagella dell'IRC e/o delle attività alternative
o richiesta di pagamento per usufruire delle attività alternative. A
tale proposito in una nota del 7 marzo 2011 del ministero
dell´Economia e delle Finanze concordata con il MIUR si evidenzia che
:
Al riguardo, poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e
dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi
dell'insegnamento delle attività alternative, le stesse costituiscono
un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere
pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
Non avvalersi dell´IRC è un tuo diritto: esigi che sia pienamente
rispettato!
ORA ALTERNATIVA ALL´IRC: UN DIRITTO CHE DEVE ESSERE GARANTITO
La C.M. n. 9 del 18 gennaio 1991, sulla base degli accordi di
revisione del Concordato stipulati nel
1984 fra lo Stato italiano e la Santa Sede ed in ottemperanza alla
sentenza della Corte Costituzionale n°13/1991, chiarisce il carattere
pienamente facoltativo della frequenza dell´insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche. In particolare,
stabilisce per coloro che non intendono avvalersi di tale
insegnamento la possibilità di scegliere fra quattro differenti
opzioni: non presenza a scuola durante le ore di IRC, studio
assistito da parte di personale docente, studio non assistito nei
locali dell´istituto scolastico, attività didattiche e formative
(meglio note come "ora alternativa").
Il mondo laico, com´è noto, rifiuta in linea di principio la presenza
all´interno della scuola pubblica di
un insegnamento di natura confessionale (non si tratta infatti di una
storia delle religioni o del fatto
religioso) impartito da docenti scelti dalle autorità ecclesiastiche
ma pagati dallo Stato italiano con i soldi di tutti i contribuenti
(si noti, fra l´altro, che i tagli previsti dai nuovi quadri orari
legati alla riforma "Gelmini" risultano ancor più consistenti se si
tiene conto che in essi viene
conteggiata anche l´ora di religione, la quale, essendo facoltativa,
non dovrebbe essere computata
nell´offerta formativa). Negli ultimi anni il dibattito si è fatto
particolarmente vivace e si è intrecciato
con quello più ampio sull´opportunità di introdurre nella scuola
pubblica un insegnamento del fatto
religioso o di storia delle religioni (e non solo di quella
cattolica) non confessionale e fondato su criteri di scientificità;
e, in caso di risposta affermativa, sull´alternativa fra l´ipotesi
che tale insegnamento venisse diluito all´interno delle discipline
già esistenti e quella che esso fosse una disciplina pienamente
autonoma con tanto di docenti, voto e orario specifici. In effetti,
sono stati praticati alcuni esperimenti miranti a introdurre tale
insegnamento proprio nell´ambito dell´ora alternativa. Si tratta di
tentativi interessanti e da incentivare, ma è importante ribadire che
in nessun caso essi devono portare ad indebolire l´assoluta
facoltatività dell´IRC, ed in particolare l´effettiva possibilità di
scegliere di non avvalersi di alcun insegnamento ad esso alternativo.
Resta il fatto che attualmente il problema principale è quello di
garantire l´effettiva agibilità di tutte
le scelte previste dalla normativa. In particolare, appare
preoccupante il fatto che negli ultimi anni è
diventato sempre più difficile per studenti e famiglie ottenere
l´attivazione dell´ora alternativa; cosa
che appare assai grave sia in linea di principio che per le sue
concrete conseguenze. Innanzitutto,
infatti, l´esigibilità di un diritto garantito dalla legge deve
essere difesa da tutti i laici, anche da coloro che non nutrono
particolari entusiasmi per l´ora alternativa. In secondo luogo,
mentre nelle scuole superiori la non attivazione dell´ora alternativa
si traduce perlopiù nell´uscita da scuola, la situazione è ben
diversa nel caso della scuola primaria e media inferiore. E´ quanto
emerge un´indagine promossa dalla Consulta Torinese per la Laicità
delle istituzioni, dal Comitato Torinese per la Laicità della Scuola,
dal COOGEN, dalla FNISM Torino, dal CIDI Torino, dall´Associazione
"31 ottobre", dalla CUB Scuola e dal Gruppo di Studi Ebraici Torino.
Dai dati raccolti risulta che in molte scuole l´ora alternativa non
viene attivata, anche a fronte di un numero di richieste non sempre
irrilevante. Soprattutto nelle scuole primarie il risultato concreto
è che durante le ore di IRC i bambini non avvalentisi vengono spesso
parcheggiati in altre classi o invitati ad essere presenti come
uditori alle lezioni di religione; quando non sono gli stessi
genitori, timorosi di vedere i propri figli abbandonati a se stessi,
a preferire da ultimo farli frequentare l´IRC.
Il pretesto addotto dai dirigenti scolastici per non attivare l´ora
alternativa è che le scuole, a maggior ragione in questo periodo di
tagli dei finanziamenti, non sarebbero in grado di sostenerne i
costi. In realtà i decreti del Ministero dell´Economia e delle
Finanze stanziano ogni anno cifre cospicue per il pagamento sia dei
docenti di IRC a tempo determinato, sia degli insegnanti di ora
alternativa: in particolare, a livello piemontese sono disponibili
ogni anno circa 38 milioni di euro ripartiti fra i vari ordini di
scuola. Pertanto non c´è alcun bisogno che i dirigenti scolastici
raschino il fondo di bilanci di istituto sempre più dissestati; è
sufficiente che, a fronte di richieste di ora alternativa, richiedano
i fondi necessari disponibili a livello regionale.
Insomma, la situazione è in grande movimento e va tenuta
costantemente sotto controllo, per evitare abusi e inadempienze e
l´associazionismo laico è pronto a continuare la propria battaglia
anche su questo terreno, al servizio dei diritti degli studenti,
delle famiglie e della laicità della scuola.
Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni
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