la normativa di riferimento parte dalla circolare annuale sulle iscrizioni (C.M.
n. 46 del 17 dicembre 2012), scaricabile dalla pagina http://www.iscrizioni.istruzione.it/
(in basso, nella sezione Circolari e Note), in cui viene ricordata la tempistica
per la riconsegna dei moduli. In ogni caso il termine per cambiare la scelta in
merito alla frequenza o no delle ore d'insegnamento della religione cattolica
(modulo B, a pag 17 della circolare) è legato al periodo delle iscrizioni, fatte
salve la libertà di coscienza di ogni alunna/o e la libertà di scelta educativa
dei genitori, che non possono trovare limiti in normative di natura
amministrativa, essendo diritti garantiti dalla Costituzione e coinvolgendo
quindi interessi prevalenti. Il problema si pone proprio sul termine per
scegliere/rivedere l'opzione alternativa per chi non si avvale (e qui entra in
ballo l'amministrazione scolastica). La circolare relativa alle iscrizioni per
il prossimo anno scolastico ribadisce che il modulo relativo alla scelta
opzionale (modulo C, a pag 18 della circolare) debba essere riconsegnato a
settembre, quando iniziano le lezioni, fatto discriminante che è oggetto di
ricorso al TAR da parte dell'UAAR (qualcuno mi corregga se sbaglio...), ma che
nel suo caso concede al genitore dell'alunno della scuola primaria la possibiltà
di cambiare la scelta espressa. Consiglierei comunque di verificare presso la
Segreteria della scuola, richiedendo l'apposito modulo (o stampandolo
direttamente dagli Allegati contenuti nella circolare citata), la possibilità di
comunicare fin d'ora il cambio della scelta, dando così l'opportunità alla
scuola di organizzare quanto richiesto in tempi più distesi.
Per la
scuola secondaria ricordo che è tutt'ora vigente la Legge n. 281 del 18 giugno
1986 "Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole superiori", di
cui riporto l'unico articolo:
Art. 1.-
1. Gli studenti della scuola
secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, a
richiesta dell'autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
2. Viene altresì
esercitato personalmente dallo studente il diritto di scelta in materia di
insegnamento religioso in relazione a quanto previsto da eventuali intese con
altre confessioni.
3. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad
ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo
studente.
4. I moduli relativi alle scelte di cui ai precedenti commi
devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
5. La domanda di
iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti
minori di età - contenente la specifica elencazione dei documenti allegati di
cui ai commi 1, 2 e 3 - è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei
genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità
educativa di cui all'art. 147 del codice civile.
6. Sono abrogate le
disposizioni in materia di iscrizione nonché ogni altra disposizione in
contrasto con la presente legge.
Cordialmente,
Silvana Ronco
(Presidente Associazione 31 Ottobre www.associazione31ottobre.it )
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