Classi pollaio e handicap: la prima sentenza che impone di non sforare il tetto massimo di alunni
Con
la sentenza 2250/14 il Tar Sicilia ha sdoppiato una classe quarta delle
scuole superiori nel corso dell’anno scolastico. La classe, formata da
24 alunni di cui 4 con disabilità, eccedeva il tetto massimo di 22
alunni consentito per le classi con alunni disabili.
La
classe in questione, derivante dalla fusione di due classi più piccole
entrambe con alunni con disabilità, è stata riconosciuta dal Tar come
composta da un eccessivo numero di alunni in risposta al ricorso
presentato da genitori e studenti e supportato dai Cobas scuola di Palermo.
Secondo
il Tar l’eccessivo numero di alunni oltre a compromettere la sicurezza
degli alunni, va ad incidere negativamente sulla qualità della didattica
e non permette la piena inclusione dei disabili.
La
sentenza del Tar mette in discussione, quindi, va ad incidere sulla
logica del risparmio con cui vengono formate le classi, una logica che
negli ultimi 20 anni è stata quella che ha regolato la politica
scolastica italiana. Il Tar impone, quindi, per la prima volta con una
sentenza al riguardo, il rispetto del tetto massimo di 20 alunni nelle
classi successive alla prima, come affermato dall’articolo 5 comma 2 del
DPR 81/09.
La
decisione del Tar Sicilia è stata motivata in questo modo: “[…] la
circostanza che il regolamento di che trattasi [DPR 81/09,
N.d.R.] contempli l’ipotesi della presenza di disabili unicamente per le
prime classi e non anche per quelle intermedie impone
un’interpretazione dello stesso dato normativo in linea con le esigenze
di inclusione dell’alunno disabile così come tracciate dalla
legislazione interna di riferimento e dalla Convenzione ONU sui Diritti
delle Persone con Disabilità. Orbene, una lettura improntata a parametri
di logicità impone di ritenere che il limite dei venti alunni previsto
per le “classi iniziali” debba considerarsi valido per tutte le
classi. […] È indubbio che l’esito complessivo dell’attività di
didattica non può costituire parametro idoneo per verificare se lo
svolgimento della stessa sia stata in linea con le norme che tutelano
anche i diritti dei disabili non foss’altro perché al di là dell’esito
dello scrutinio del corpo docente è indubbio che l’allocazione in una
classe con un numero di alunni di gran lunga inferiore avrebbe
certamente garantito per tutti un servizio quantomeno migliore oltre che
in linea con le previsioni normative”
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