Comitato "per la scuola della repubblica"
Via La Marmora, 26 - 50121 FIRENZE
Dal diritto allo studio al sostegno dell'istruzione privata: lo stravolgimento della Costituzione
Fino a qualche anno addietro l'intervento regionale in materia di diritto allo studio era correttamente inteso come sostegno al diritto all'istruzione e si realizzava attraverso l'erogazione di servizi (mense, trasporti, ecc.) e borse di studio per le famiglie meno abbienti; da qualche regione si riteneva persino di dover limitare le provvidenze per il diritto allo studio alle scuole pubbliche, con esclusione delle famiglie che sceglievano le scuole private.
Con la sentenza n. 454 del 1994 la Corte Costituzionale ha affermato il diritto degli alunni delle scuole private allo stesso trattamento per quanto concerne la fornitura gratuita dei libri (lo stesso principio vale per la mensa ed i trasporti) prevista per gli alunni delle scuole pubbliche.
Attorno agli anni '90 talune Regioni però hanno "utilizzato" la competenza in materia di diritto alleo studio per aggirare il divieto costituzionale del finanziamento delle scuole private; in particolare per quanto concerne le scuole materne; si cominciò (Calabria L.R. n. 8/91- Marche n. 42/92, Val d'Aosta n. 68/93 ecc.) ad erogare sussidi alle scuole materne private che in talune realtà locali, in mancanza delle scuole pubbliche, svolgevano una funzione di supplenza; lo stesso tipo di intervento svolgeva lo Stato però aveva l'obbligo costituzionale dell'istituzione di scuole pubbliche per tutti.
Cominciò in tal modo ad introdursi, a livello di scuola materna, un'integrazione tra pubblico e privato; tale forma di integrazione, necessitata dalla carenza di scuole pubbliche, è diventata però una scelta tendente a prefigurare il riconoscimento di una funzione pubblica per le scuole private, successivamente affermato con la legge statale sulla parità (L. n. 62/2000).
Già in precedenza la Regione Emilia Romagna (e molti comuni della medesima Regione) si era subito proposta come promotrice di tale svolta e con la L.R. n. 52/95, stravolgendo i principi costituzionali, aveva introdotto il concetto di sistema integrato tra istruzione pubblica e istruzione privata attraverso l'uso delle convenzioni.
Tale L.R. fu impugnata dal Comitato Scuola e Costituzione di Bologna davanti al TAR che a sua volta l'ha rimessa alla Corte Costituzionale; la Corte Costituzionale, per motivi procedurali, ha però dichiarato inammissibile la questione, rimettendola nuovamente al TAR; la questione è ancora pendente.
Nel frattempo la stessa Regione Emilia Romagna ha adottato una nuova legge, introducendo una nuova concezione del diritto allo studio non come sostegno per lo studio, ma come sostegno al diritto di scelta tra istruzione pubblica ed istruzione privata; secondo tale concezione per garantire tale diritto di scelta il sussidio deve tener conto anche delle eventuali spese aggiuntive sostenute per la scelta della scuola privata; si è introdotto così, in modo surrettizio, sotto forma di diritto allo studio il buono scuola.
La legislazione dell'Emilia Romagna non soltanto ha anticipato le altre leggi regionali (Piemonte, Veneto, Lombardia che si differenziano per taluni aspetti quantitativi), ma ha prefigurato la legge statale sulla parità (L. n. 62/2000) che, in palese violazione dei principi costituzionali, ha istituito un sistema pubblico di istruzione, comprensivo di scuole statali, degli enti locali e privati con conseguente ulteriore incremento dei contributi diretti alle scuole private e borse di studio a sostegno delle spese sostenute e quindi anche a copertura delle spese per le rette per le scuole private.
Ovviamente affermato con una legge statale il principio della funzione pubblica delle scuole private e quindi del finanziamento, anche diretto, alle scuole private, era inevitabile che le Regioni (ma anche gli Enti locali) facessero a gara nel finanziamento diretto o indiretto delle scuole statali; una alla volta tutte le regioni sono intervenute in modi diversi, ma tutte nella sostanza con interventi a sostegno, diretto o indiretto, dell'istruzione privata.
Il quadro normativo attuale della legislazione regionale e` molto articolato e intrecciato; in questa singolare gara nel finanziamento pubblico delle scuole private le Regioni hanno difatti cercato di "utilizzare" tutti i possibili mezzi a loro disposizione; dall'insieme dei provvedimenti adottati dalle singole regioni si possono individuare tre forme di interventi:
1) contributi diretti soprattutto alle scuole materne che, per inadempienza dello Stato, svolgono una funzione di supplenza. Per le scuole materne le Regioni (v. Emilia Romagna) ritengono di avere competenza in quanto l'attivita` della scuola materna, secondo le Regioni, rientrerebbe nell'assistenza e quindi, in quanto tale, sarebbe di competenza regionale. Si tratta però di una tesi che non ha alcun fondamento giuridico, perché la scuola materna, a tutti gli effetti, rientra nel sistema dell'istruzione.
2) Contributi erogati dalle Regioni per effetto del D. Lgs. n. 112/98; con tale D. Lgs (art. 138) lo Stato ha trasferito alle Regioni la competenza ad erogare contributi alle scuole non statali; tali contributi con la legge di parita` sono stati ulteriormente incrementati (art. 1 comma 13 L.62/2000); si deve pero` rilevare che lo Stato non aveva competenza, stante il divieto di finanziamenti pubblici delle scuole non statali ex art. 33 Cost.; i contributi erogati dallo Stato, ancorché` previsti da leggi, erano illegittimi per violazione dell'art. 33 Cost.; di conseguenza anche l'art. 138 del D.Lgs. n. 112/98 in parte de qua si deve ritenere illegittimo per violazione di detto art. 33 Cost.
3) Contributi alle famiglie e/o borse di studio. Tali contributi sono previsti: a) L. n. 62/2000 (L. di parita`) che prevede borse di studio di pari importo (eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione) "da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie". b) Leggi regionali che prevedono ulteriori contributi alle famiglie, erogate direttamente o indirettamente (per il tramite della scuola) per concorrere alle spese per l'istruzione.
Tali forme di contributi possono essere determinati:
aa) in modo uguale per tutti gli alunni delle scuole private e pubbliche, indipendentemente dall'entità` delle spese sostenute;
bb) in modo differenziato in rapporto alle spese sostenute.
Tale seconda forma di contributo si traduce in un sostegno all'istruzione privata ed è giustificata dalle Regioni con una concezione "dilatata" del diritto allo studio come diritto di libertà di scelta; si configura nella sostanza come un buono scuola..
Considerate queste diverse forme di intervento, è difficile quantificare l'entità complessiva del finanziamento pubblico per l'istruzione privata; peraltro si deve considerare che, in molte realtà locali, ai contributi della Regione si aggiungono ulteriori contributi da parte degli Enti Locali; la Legge fondamentale dello Stato però afferma che l'istruzione privata deve essere istituita "senza oneri per lo Stato".
Corrado Mauceri
Comitato "per la scuola della repubblica"
Via La Marmora, 26 - 50121 FIRENZE