fonte: DISABILI.COM
diritti degli alunni disabili e delle loro famiglie devono essere difesi nei mesi estivi
Nella scuola italiana il personale docente viene comunemente distinto in organico di diritto (personale a tempo indeterminato) ed organico di fatto (docenti con nomina annuale).
Le situazioni legate al numero eccessivo di allievi per classe in presenza di alunni con disabilità vengono generalmente risolte in organico di fatto, dato che all’occorrenza dev’essere nominato il personale necessario. In presenza delle condizioni individuate dalle norme, occorre infatti sdoppiare o ridurre di numero le prime classi con alunni con disabilità, le quali non possono avere più di 20 alunni, elevabili a 22, come stabilito dagli artt. 4 e 5 del DPR n. 81/09. Anche per le classi successive alla prima, in caso di accorpamenti di due classi, occorre rispettare la medesima logica di tale decreto.
LE RECENTI CIRCOLARI MINISTERIALI – Nel caso in cui nella stessa classe siano presenti più di due alunni con disabilità o siano presenti alunni certificati con gravità, la classe deve fermarsi a venti alunni, come stabilito dalla Circolare Ministeriale n. 21/11. Solo in tali condizioni è infatti pensabile il progetto di integrazione e inclusione individuale previsto dalle Linee Guida Ministeriali del 2009. Tutto ciò è stato ribadito dalla recente Circolare Ministeriale n. 63/11, nella quale viene riaffermato il limite di 20 alunni in presenza di due allievi disabili o di disabilità grave, nonché il diritto ai posti in deroga, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/10.
COSA POSSONO FARE I GENITORI – A fine luglio, quando gli Ambiti Territoriali (ex Provveditorati agli Studi) comunicano i posti di sostegno effettivamente assegnati ad ogni scuola, i genitori possono chiedere ai Dirigenti Scolastici che vengano comunicate loro le ore effettivamente assegnate al proprio figlio, per poter verificare se esse rispondono alle effettive esigenze previste in sede normativa ed eventualmente richiedere le necessarie ore di sostegno in deroga, nonché le ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione. In caso di inadempienze, sarà necessario ricorrere al Tribunale Amministrativo (TAR). I genitori hanno inoltre il diritto di conoscere il numero di alunni previsto per la classe di riferimento, delle singole classi, nonché il numero di alunni con disabilità presenti in ciascuna di esse e potranno richiederne eventuale sdoppiamento o distribuzione in altre classi, nel caso in cui si superino i limiti citati. Dopo il 31 agosto la composizione delle classi non può essere più modificata e pertanto, i genitori che non avessero ottenuto quanto richiesto nell’imminenza di tale scadenza, potranno eventualmente presentare ricorso al TAR, sempre non oltre tale data.
Nessun commento:
Posta un commento