fonte: superando.it
a cura del Gruppo LEDHA Scuola
Sta sostanzialmente in questo la critica principale rivolta
dal Gruppo LEDHA Scuola alla recente Direttiva Ministeriale del 27
dicembre 2012, sui Bisogni Educativi Speciali (BES) e alla successiva
Circolare 8/13, che ne ha approfondito vari aspetti. Il rischio, quindi,
è che tali norme difficilmente possano essere applicate, considerando
anche la carenza strutturale di risorse nella scuola

La Circolare Ministeriale
8/13, esplicativa della Direttiva Ministeriale sui BES (Bisogni Educativi Speciali) del
27 dicembre 2012 [“Strumenti
d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica”, N.d.R.] ha il notevole
pregio di aver posto all’ordine del giorno la necessità della presa in
carico collegiale dei BES (ivi compresi, quindi, gli alunni con
disabilità) da parte di
tutti i docenti, il diritto alla
personalizzazione dell’apprendimento attraverso la realizzazione di un Piano Didattico Personalizzato e il diritto al
successo formativo di tutti gli alunni con difficoltà. E tuttavia, essa non fuga le perplessità suscitate dalla Direttiva
[esposte a suo tempo in un ampio documento, sempre elaborato dal Gruppo LEDHA Scuola, N.d.R.] e sull’attuazione pratica delle misure proposte. Vediamo perché, punto per punto.
1. Disturbi specifici non esplicitati nella Legge 170/10 (DSA – disturbi specifici di apprendimento) – Deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività – Funzionamento cognitivo limite
A quanti, come noi, avanzavano dubbi sull’estensione – senza il supporto
di una diagnosi clinica certa – delle misure previste dalla Legge
170/10 (stesura del Piano Didattico Personalizzato per ogni allievo;
adozione di misure dispensative e di strumenti compensativi), anche ai
nuovi casi di BES descritti dettagliatamente nella prima parte della
Direttiva, la Circolare 8/13 risponde affermando che «ove non sia
presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe o il
team docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni
assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, ciò al
fine di evitare contenzioso».
Dubbi e interrogativi
a) Nel caso dei disturbi evolutivi specifici non
esplicitati nella Legge 170/10, elencati nella Direttiva al punto 1.2,
ovvero dei disturbi nell’area del linguaggio o, al contrario, nelle aree
non verbali, come nel caso del disturbo della coordinazione motoria,
della disprassia o del disturbo non-verbale, ma anche del disturbo dello
spettro autistico lieve, oltreché nel caso dei disturbi dell’attenzione
e dell’iperattività (punto 1.3 della Direttiva), del funzionamento
cognitivo limite o
borderline (punto 1.4), è credibile che un
team docente, “storicamente” non formato a formulare ipotesi
differenziali in merito a diverse condizioni cliniche, sia in grado di
distinguere, solo basandosi sulla rilevazione dei bisogni e con un discreto margine di certezza
tra una situazione certificabile e una non?
b) Si può davvero pensare che basti il dettato ministeriale
affinché gli insegnanti sostituiscano una documentazione clinica certa,
con la verbalizzazione delle loro «fondate argomentazioni
pedagogico-didattiche»?
c) Il ricorso alla certificazione clinica è
obbligatorio solo in funzione dell’impegno economico (assunzione
dell’insegnante di sostegno o adozione di onerosi strumenti
compensativi) e/o della concessione di particolari dispense (vedi
esonero dallo scritto della lingua straniera)?
d) È plausibile che si possa, senza una formazione obbligatoria di tutti i docenti sull’utilizzo dell’
ICF [la
Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e
della Salute, definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,
N.d.R.], superare l’inveterata “logica della certificazione e delle etichettature” (come afferma ad esempio il professor
Dario Ianes)
e affermare la “lettura dei bisogni per tutti i BES”? Non è proprio la
Direttiva nella sua prima parte a fare ampio ricorso a riferimenti
clinici, in contrasto con l’ICF, di cui vorrebbe promuovere l’adozione?
A questo punto, purtroppo, è facile immaginare che si otterrà l’
effetto opposto a quello della semplificazione, auspicato dalla Direttiva: le famiglie di molti alunni saranno infatti indotte a ricorrere a
specialisti,
affinché questi riconoscano o escludano una loro “appartenenza” a una
delle categorie in cui la Direttiva suddivide i BES (DSA e altri
Disturbi specifici; Alunni con disabilità; Alunni con svantaggio
socio-culturale e linguistico), con un
ulteriore aggravio del lavoro delle UONPIA
[Unità Operative di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, N.d.R.] e
delle strutture private accreditate, la cui cronica mancanza di risorse
è sotto gli occhi di tutti ed è causa di pesanti ritardi anche solo
nella formulazione delle diagnosi cliniche e delle valutazioni
funzionali necessarie, per poter accedere ai Collegi di accertamento
degli alunni in situazione di disabilità.
2. Area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale
Per i bambini in situazione di svantaggio socio-culturale e linguistico
(quasi ignorati nella Direttiva e a cui la Circolare 8/13 dà giustamente
maggiore rilievo), il problema è sicuramente
diverso.
«Tali tipologie di BES – si afferma – dovranno essere individuate sulla
base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori
dei servizi sociali) ovvero di ben fondate considerazioni pedagogiche e
didattiche». Per loro, come per gli altri BES, andranno attivati
percorsi individualizzati e adottati strumenti compensativi e misure
dispensative «per il tempo strettamente necessario», previo monitoraggio
dell’efficacia di tali interventi.
La Circolare ricorda quindi l’opportunità, sulla base dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR)
89/09,
dell’utilizzo delle due ore di seconda lingua nella scuola secondaria
di primo grado, per l’apprendimento della lingua italiana.
Dubbi e interrogativi
a) Con quali modalità operative non è però dato sapere: si organizzeranno sottogruppi disciplinari, ma
con quali risorse, in assenza di compresenze?
b) E alla scuola primaria, dove manca l’opportunità di una seconda lingua?

Pienamente
d’accordo, invece, siamo sull’invito della Circolare a privilegiare
maggiormente le strategie educative e didattiche, attraverso
percorsi personalizzati,
anziché fare ricorso a misure dispensative e strumenti compensativi,
anche perché i fatti ci dicono che occorrono mesi – quando va bene – per
avere un personal computer, peggio ancora per avere software dedicati!
Persino i genitori degli alunni con disabilità faticano a ottenerli,
anche se previsti nel PEI
[Piano Educativo Individualizzato, N.d.R.],
perché il Nomenclatore non li contempla e anche quando vi sono Leggi
Regionali che ne dispongono la concessione, le pratiche sono lunghe e
difficili. Senza contare il fatto che quest’anno, ad esempio, la
Regione Lombardia ha concesso i contributi della propria Legge
23/99 per gli strumenti tecnologicamente avanzati – computer e software di base – solo agli alunni con DSA.
3. Azioni a livello della singola istituzione scolastica
Anche su questo argomento, la Circolare 8/13 introduce elementi
decisamente nuovi rispetto alla Direttiva del 27 dicembre 2012,
innanzitutto approfondendo argomenti solo inizialmente accennati e
apportando aggiunte significative, al punto che vien fatto di chiedere
perché il Ministero abbia avuto fretta di deliberare, quando avrebbe
potuto stendere un
testo organico, che non desse luogo a
confusioni interpretative e applicative, dopo avere sentito con più
calma l’Osservatorio sull’Integrazione. [
continua]
In realtà, i cambiamenti – soprattutto quelli significativi che incidono
sulle relazioni – si affermano non già perché imposti, ma perché
condivisi con chi li deve attuare. E questo richiede
flessibilità, rispetto e collaborazione.