“L’educazione è il valore meno materiale che esista, ma il più decisivo per l’avvenire di un popolo, in quanto è la sua forza spirituale, e per questo è soggiogata da coloro che pretendono di vendere il Paese… Sì, continuiamo a resistere, perché non possiamo permettere che l’educazione di trasformi in un privilegio” (Ernesto Sábato, Prima della fine)
mercoledì 30 marzo 2011
lunedì 28 marzo 2011
FONTE: AGETOSCANA
SCUOLA, APPALTI PER LA PULIZIA
ECCO COME SI SPRECA IL DENARO PUBBLICO
Ha ragione il ministro Gelmini quando dice che le ditte appaltatrici non puliscono le scuole. Lo diciamo anche noi genitori da più di dieci anni, ma nessuno ci ha mai dato ascolto. E non è solo un’impressione nostra, perché le scuole non sono per nulla contente del servizio.
Ora che però anche il ministro se n’è accorto, vorremmo sapere perché dobbiamo tenercele ancora. Proprio il ministro Gelmini nella direttiva 103 del 30 dicembre dice chiaramente che non c’è alcun obbligo di legge di rinnovare gli appalti e tutti lo sanno che le ditte costano ben più degli 11.800 collaboratori scolastici lasciati a casa.
In Toscana sono stati accantonati ben 608 posti di collaboratore scolastico in 227 scuole a fronte di una spesa per gli appalti che per il solo semestre gennaio/giugno 2011 supera gli 8,5 milioni di euro. C’è chi ha avuto il taglio di un bidello, chi invece di tre o quattro oppure anche di dodici, ma non in tutte le scuole: in Italia solo 4.000 su oltre 10.000. E perché, chiediamo noi, forse che i bambini non sono tutti uguali e non hanno tutti lo stesso diritto di stare in una scuola pulita?
Il meglio però deve ancora venire con l’a.s. 2011/12, perché con il terzo anno consecutivo di tagli all’organico del personale ATA quei bidelli accantonati farebbero proprio comodo. Non lo sa il ministro che le scuole con tanti plessi rischiano di non poter più garantire la sorveglianza dei nostri figli per l’intera giornata? I dirigenti scolastici già ce lo dicono: a partire dal prossimo anno alcune scuole resteranno senza collaboratore scolastico per una parte della giornata per carenza di organico. Ci siamo informati ed è vero: come si fa a coprire la sorveglianza di 11 scuole a orario lungo con solo 20 collaboratori scolastici? Altro che bidello al piano come sarebbe invece necessario per assicurare un adeguato livello di sicurezza…
Insomma le ditte di pulizie puliscono meno, costano di più e non assicurano quel servizio insostituibile di cura degli alunni che da sempre svolgono i bidelli. Se quello che preme è rispettare il dettato legislativo di razionalizzazione della spesa tramite la “revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi” (L. 133/08), allora conviene togliere le ditte e riassumere i collaboratori scolastici e si deve fare adesso, in quanto “a legislazione vigente non è prevista alcuna proroga per l’anno 2011 e seguenti delle attività di pulizia” e la mancanza della copertura dei posti “comporterebbe l’impossibilità di garantire i livelli minimi di igiene nei locali scolastici e pertanto l’interruzione del pubblico servizio dell’istruzione, ivi inclusa quella obbligatoria”.
Per informazioni: agetoscana@age.it – 328 8424375
SCUOLA, APPALTI PER LA PULIZIA
ECCO COME SI SPRECA IL DENARO PUBBLICO
Ha ragione il ministro Gelmini quando dice che le ditte appaltatrici non puliscono le scuole. Lo diciamo anche noi genitori da più di dieci anni, ma nessuno ci ha mai dato ascolto. E non è solo un’impressione nostra, perché le scuole non sono per nulla contente del servizio.
Ora che però anche il ministro se n’è accorto, vorremmo sapere perché dobbiamo tenercele ancora. Proprio il ministro Gelmini nella direttiva 103 del 30 dicembre dice chiaramente che non c’è alcun obbligo di legge di rinnovare gli appalti e tutti lo sanno che le ditte costano ben più degli 11.800 collaboratori scolastici lasciati a casa.
In Toscana sono stati accantonati ben 608 posti di collaboratore scolastico in 227 scuole a fronte di una spesa per gli appalti che per il solo semestre gennaio/giugno 2011 supera gli 8,5 milioni di euro. C’è chi ha avuto il taglio di un bidello, chi invece di tre o quattro oppure anche di dodici, ma non in tutte le scuole: in Italia solo 4.000 su oltre 10.000. E perché, chiediamo noi, forse che i bambini non sono tutti uguali e non hanno tutti lo stesso diritto di stare in una scuola pulita?
Il meglio però deve ancora venire con l’a.s. 2011/12, perché con il terzo anno consecutivo di tagli all’organico del personale ATA quei bidelli accantonati farebbero proprio comodo. Non lo sa il ministro che le scuole con tanti plessi rischiano di non poter più garantire la sorveglianza dei nostri figli per l’intera giornata? I dirigenti scolastici già ce lo dicono: a partire dal prossimo anno alcune scuole resteranno senza collaboratore scolastico per una parte della giornata per carenza di organico. Ci siamo informati ed è vero: come si fa a coprire la sorveglianza di 11 scuole a orario lungo con solo 20 collaboratori scolastici? Altro che bidello al piano come sarebbe invece necessario per assicurare un adeguato livello di sicurezza…
Insomma le ditte di pulizie puliscono meno, costano di più e non assicurano quel servizio insostituibile di cura degli alunni che da sempre svolgono i bidelli. Se quello che preme è rispettare il dettato legislativo di razionalizzazione della spesa tramite la “revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi” (L. 133/08), allora conviene togliere le ditte e riassumere i collaboratori scolastici e si deve fare adesso, in quanto “a legislazione vigente non è prevista alcuna proroga per l’anno 2011 e seguenti delle attività di pulizia” e la mancanza della copertura dei posti “comporterebbe l’impossibilità di garantire i livelli minimi di igiene nei locali scolastici e pertanto l’interruzione del pubblico servizio dell’istruzione, ivi inclusa quella obbligatoria”.
Per informazioni: agetoscana@age.it – 328 8424375
sabato 26 marzo 2011
FONTE: RETESCUOLE
http://www.retescuole.net/contenuto?id=20110320130105
GELMINI E DISABILITA' NELLE SCUOLE
Rivelando un egocentrismo preoccupante per una trentasettenne, l’onorevole bresciano attribuisce ad una categoria di persone una “furbizia”, vale a dire un disprezzo per le regole, che le è proprio. Quando, in tema di sostegno alla disabilità, fa la distinzione tra alcune regioni e altre, l’unico dato statistico sul quale la Gelmini può rilevare una reale distanza tra nord e sud è nella constatazione che il rapporto, previsto per legge, di almeno un docente di sostegno per ogni due disabili, è rispettato in molte province del sud, ma quasi mai in quelle del centro o del nord.
Naturalmente parliamo di scuola statale, perché quella privata, “furbescamente” definita paritaria, spesso rifiuta di accogliere i ragazzi disabili, come dimostrato da inchieste giornalistiche e confermato dalle statistichE.
In altri termini, piuttosto che mettersi all’opera per risolvere una questione di diffusa illegalità al nord, la ministra lamenta il rispetto della legge al sud e auspica non già l’assunzione di un numero tale di docenti da rientrare nei parametri di legge in tutto il territorio nazionale, ma semplicemente un “riequilibrio”.
Nel farlo dimostra il tatto di un elefante in un negozio di cristalli e gioca sui drammi delle famiglie di bambine e bambini con disabilità, su sentimenti di mamme e papà che, lei non lo sa, sono molto simili, ad ogni latitudine. Mostra o finge di ignorare che affinché venga assegnato l’insegnante di sostegno è necessaria una certificazione di disabilità rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, una certificazione che dovrà essere periodicamente sottoposta a verifica e aggiornamento. Non può non sapere, però, che nessuna pratica del genere può essere avviata senza il consenso esplicito dei genitori e che quindi se “una furbizia” c’è, questa è opera in primo luogo delle famiglie dei disabili.
Nonostante abbia partorito da poco una bambina, la ministra pare non essere in grado nemmeno per un attimo di mettersi nei panni di una madre che scopre di aver messo al mondo una bambina con disabilità o che, un brutto giorno, viene convocata dagli insegnanti della figlia che sospettano un disturbo dell’apprendimento.
La Gelmini crediamo non sappia che la strada che si apre da quel momento in poi è lunga e difficile, fatta di consulti e visite, che negli ultimi anni si sono fatte ancora più “severe”, un autentico calvario, quasi che quei bambini/e e quelle famiglie , che si sentono oltremodo caricate di un compito difficile e pesante, meritino anche un inasprimento della pena da parte dello Stato.
Può succedere così, e in verità accade spessissimo, che alunne e alunni con disabilità rifiutino di avere un sostegno sin dal principio, per non dover affrontare un percorso ad ostacoli, per il timore di vedersi etichettati a vita come “handicappati” o, nella maggior parte dei casi, perché non riescono ad accettare la propria realtà. Nelle nostre scuole si nascondono non già i piccoli furbastri frutto dell’immaginazione di una cinica ministra, ma migliaia di ragazzi e ragazze in difficoltà che un sistema d’istruzione veramente inclusivo non dovrebbe criminalizzare, ma incoraggiare a farsi aiutare, con discrezione e professionalità.
No, ministra Gelmini, non può esistere genitore al mondo che auspichi di vedere i propri figli segnati con quello che per gli ignoranti è il marchio indelebile della disabilità ed è semplicemente farneticante pensare che ci sia chi falsifichi carte per conquistare l’ambito trofeo di quattro o sei ore di sostegno a settimana. Se non riesce a capire nemmeno questo allora la preghiamo di fare l’unica cosa giusta: se ne vada!
ReteScuole
http://www.retescuole.net/contenuto?id=20110320130105
GELMINI E DISABILITA' NELLE SCUOLE
Rivelando un egocentrismo preoccupante per una trentasettenne, l’onorevole bresciano attribuisce ad una categoria di persone una “furbizia”, vale a dire un disprezzo per le regole, che le è proprio. Quando, in tema di sostegno alla disabilità, fa la distinzione tra alcune regioni e altre, l’unico dato statistico sul quale la Gelmini può rilevare una reale distanza tra nord e sud è nella constatazione che il rapporto, previsto per legge, di almeno un docente di sostegno per ogni due disabili, è rispettato in molte province del sud, ma quasi mai in quelle del centro o del nord.
Naturalmente parliamo di scuola statale, perché quella privata, “furbescamente” definita paritaria, spesso rifiuta di accogliere i ragazzi disabili, come dimostrato da inchieste giornalistiche e confermato dalle statistichE.
In altri termini, piuttosto che mettersi all’opera per risolvere una questione di diffusa illegalità al nord, la ministra lamenta il rispetto della legge al sud e auspica non già l’assunzione di un numero tale di docenti da rientrare nei parametri di legge in tutto il territorio nazionale, ma semplicemente un “riequilibrio”.
Nel farlo dimostra il tatto di un elefante in un negozio di cristalli e gioca sui drammi delle famiglie di bambine e bambini con disabilità, su sentimenti di mamme e papà che, lei non lo sa, sono molto simili, ad ogni latitudine. Mostra o finge di ignorare che affinché venga assegnato l’insegnante di sostegno è necessaria una certificazione di disabilità rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, una certificazione che dovrà essere periodicamente sottoposta a verifica e aggiornamento. Non può non sapere, però, che nessuna pratica del genere può essere avviata senza il consenso esplicito dei genitori e che quindi se “una furbizia” c’è, questa è opera in primo luogo delle famiglie dei disabili.
Nonostante abbia partorito da poco una bambina, la ministra pare non essere in grado nemmeno per un attimo di mettersi nei panni di una madre che scopre di aver messo al mondo una bambina con disabilità o che, un brutto giorno, viene convocata dagli insegnanti della figlia che sospettano un disturbo dell’apprendimento.
La Gelmini crediamo non sappia che la strada che si apre da quel momento in poi è lunga e difficile, fatta di consulti e visite, che negli ultimi anni si sono fatte ancora più “severe”, un autentico calvario, quasi che quei bambini/e e quelle famiglie , che si sentono oltremodo caricate di un compito difficile e pesante, meritino anche un inasprimento della pena da parte dello Stato.
Può succedere così, e in verità accade spessissimo, che alunne e alunni con disabilità rifiutino di avere un sostegno sin dal principio, per non dover affrontare un percorso ad ostacoli, per il timore di vedersi etichettati a vita come “handicappati” o, nella maggior parte dei casi, perché non riescono ad accettare la propria realtà. Nelle nostre scuole si nascondono non già i piccoli furbastri frutto dell’immaginazione di una cinica ministra, ma migliaia di ragazzi e ragazze in difficoltà che un sistema d’istruzione veramente inclusivo non dovrebbe criminalizzare, ma incoraggiare a farsi aiutare, con discrezione e professionalità.
No, ministra Gelmini, non può esistere genitore al mondo che auspichi di vedere i propri figli segnati con quello che per gli ignoranti è il marchio indelebile della disabilità ed è semplicemente farneticante pensare che ci sia chi falsifichi carte per conquistare l’ambito trofeo di quattro o sei ore di sostegno a settimana. Se non riesce a capire nemmeno questo allora la preghiamo di fare l’unica cosa giusta: se ne vada!
ReteScuole
mercoledì 23 marzo 2011
domenica 20 marzo 2011
RASSEGNA STAMPA PESARESE
MESSAGGERO
«Scuola, no alle iscrizioni al buio»
Domenica 06 Febbraio 2011
di DANIELE SACCHI
Si avvicina la scadenza per le iscrizioni scolastiche ad un altro anno didattico caratterizzato dai tagli della riforma. Fase delicata per la quale, giorni fa, l’assemblea allestita dal Comitato Genitori Insegnanti in Difesa della Scuola Pubblica di Pesaro ha provveduto ad ammonire le famiglie dei tanti rischi di “iscrizioni al buio” in cui si rischia di incappare: «Quando si fanno scelte importanti ci si informa con attenzione per valutare le varie opportunità – si legge in una nota del comitato pesarese - Questa regola però non si può seguire nella scelta della scuola. Una delle più importanti nella vita di un individuo. Chi è alle prese con l’iscrizione alla scuola primaria (che scade il 12 febbraio) non sa infatti se il proprio figlio andrà a scuola per 27, 28, 29 o 30 ore alla settimana, non sa a che ora entrerà e uscirà da scuola e non sa quante ore saranno dedicate a ogni disciplina. Chi invece deve iscriversi alle superiori, non sa se verrà accettato o meno dalla scuola desiderata». Questi sono solo due degli effetti dell’ultimo taglio (34200 lavoratori complessivi) avallato dal ministro Gelmini su proposta del ministro Tremonti. Il Comitato Genitori e Insegnanti si batte dunque per «mantenere alta l’attenzione sulle criticità della scuola pubblica e, in particolare contro la diminuzione degli insegnanti di sostegno, con grave svantaggio per gli alunni in difficoltà e le classi che li ospitano; contro la frammentazione delle classi quando gli insegnanti si ammalano, con pericolo per la sicurezza e scadimento della didattica; contro il sovraffollamento delle classi, con conseguenti problemi di salute, sicurezza e qualità della didattica; contro la diminuzione delle ore settimanali per le classi quarte e quinte della scuola primaria. Il comitato ricorda infine ai genitori di ragazzi con Disturbi Specifici di Apprendimento che la normativa prevede per i loro figli percorsi personalizzati che devono essere garantiti dalle istituzioni scolastiche».
www. Il messaggero.it
«Scuola, no alle iscrizioni al buio»
Domenica 06 Febbraio 2011
di DANIELE SACCHI
Si avvicina la scadenza per le iscrizioni scolastiche ad un altro anno didattico caratterizzato dai tagli della riforma. Fase delicata per la quale, giorni fa, l’assemblea allestita dal Comitato Genitori Insegnanti in Difesa della Scuola Pubblica di Pesaro ha provveduto ad ammonire le famiglie dei tanti rischi di “iscrizioni al buio” in cui si rischia di incappare: «Quando si fanno scelte importanti ci si informa con attenzione per valutare le varie opportunità – si legge in una nota del comitato pesarese - Questa regola però non si può seguire nella scelta della scuola. Una delle più importanti nella vita di un individuo. Chi è alle prese con l’iscrizione alla scuola primaria (che scade il 12 febbraio) non sa infatti se il proprio figlio andrà a scuola per 27, 28, 29 o 30 ore alla settimana, non sa a che ora entrerà e uscirà da scuola e non sa quante ore saranno dedicate a ogni disciplina. Chi invece deve iscriversi alle superiori, non sa se verrà accettato o meno dalla scuola desiderata». Questi sono solo due degli effetti dell’ultimo taglio (34200 lavoratori complessivi) avallato dal ministro Gelmini su proposta del ministro Tremonti. Il Comitato Genitori e Insegnanti si batte dunque per «mantenere alta l’attenzione sulle criticità della scuola pubblica e, in particolare contro la diminuzione degli insegnanti di sostegno, con grave svantaggio per gli alunni in difficoltà e le classi che li ospitano; contro la frammentazione delle classi quando gli insegnanti si ammalano, con pericolo per la sicurezza e scadimento della didattica; contro il sovraffollamento delle classi, con conseguenti problemi di salute, sicurezza e qualità della didattica; contro la diminuzione delle ore settimanali per le classi quarte e quinte della scuola primaria. Il comitato ricorda infine ai genitori di ragazzi con Disturbi Specifici di Apprendimento che la normativa prevede per i loro figli percorsi personalizzati che devono essere garantiti dalle istituzioni scolastiche».
www. Il messaggero.it
sabato 19 marzo 2011
da retescuole
TAGLIERITAGLI
TAGLIERITAGLI
http://www.forumscuole.it/taglieritagli/tagli.pdf
TABELLA CON ORGANICI TABELLA ORGANICI REGIONE PER REGIONE
Circolare ministeriale n. 21 del 14 marzo 2011, prot. n. 270 - Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2011/2012 - Trasmissione schema di decreto interministeriale
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola e Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento
Ufficio IV e Ufficio V
Si trasmette lo schema di decreto, sottoscritto dal Ministro dell’istruzione, università e ricerca da inviare per il prescritto concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante disposizioni, per l’anno scolastico 2011/2012, in ordine alla rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.
Le disposizioni di cui sopra sono frutto di un articolato e ponderato lavoro di analisi e di elaborazione dei dati e degli elementi utilizzati per corrispondere alle diverse esigenze gestionali ed operative e per procedere alla quantificazione del personale occorrente per il corretto funzionamento del sistema istruzione. Si è trattato di un lavoro particolarmente complesso anche per effetto della graduale entrata a regime della riforma del secondo ciclo, che, per l’anno scolastico 2011/2012, interessa solo le classi prime e seconde, e non anche le classi successive, per le quali rimangono in vigore gli ordinamenti previgenti, ancorché modificati nelle quantità orarie con riferimento all’istruzione tecnica e all’istruzione professionale.
Com’è noto, gli interventi relativi all’elaborazione delle dotazioni di organico richiedono confronti e interazioni con le regioni e gli enti locali, in quanto titolari di specifiche ed importanti attribuzioni in materia di politiche scolastiche nei rispettivi territori, di programmazione dell'offerta formativa e del diritto allo studio, di dimensionamento e distribuzione della rete scolastica e di definizione dei punti di erogazione del servizio.
Si richiama, pertanto, la particolare attenzione delle SS.LL. e degli uffici dipendenti sull’esigenza che le regioni e gli enti locali siano opportunamente coinvolti e sensibilizzati in sede di elaborazione del piano di assegnazione delle risorse di organico alle singole province, anche nell’ottica di una funzionale coerenza tra le previsioni del piano regionale di dimensionamento e localizzazione delle istituzioni scolastiche e l’attribuzione delle risorse. Analoga attenzione le SS.LL. vorranno riservare ai rapporti con le OO.SS.
E’ noto, infatti, che la consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale va definita in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto l’attivazione di una serie di interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto, nell’arco del triennio 2009-2011, il rapporto docenti/alunni, nonché sulla base delle istruzioni impartite dal piano programmatico elaborato ai sensi del citato art. 64 e in attuazione dei regolamenti di cui al comma 4 del menzionato art. 64.
La relazione tecnica di accompagnamento alle disposizioni del predetto articolo ha quantificato in 19.700 le riduzioni di posti da effettuare per l’a.s. 2011/2012. Le misure e gli interventi finora adottati da questo Ministero ai fini che qui rilevano e che le SS.LL. dovranno attivare per la parte di competenza, riguardano il riassetto della rete scolastica, la formazione delle classi, il riordino dell’impianto e dell’articolazione del primo ciclo entrato in vigore nell’a.s. 2009/2010 (D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009) e la revisione degli assetti ordinamentali del secondo ciclo (D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010 relativo agli istituti professionali, D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010 relativo agli istituti tecnici e D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010 relativo ai licei) che ha avuto graduale applicazione dall’anno scolastico 2010/2011.
I criteri e i parametri per la formazione delle classi sono fissati dal regolamento approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. 3 giugno 1999 n. 141 per le classi che accolgono gli alunni disabili.
Per completezza di esposizione e perché le SS.LL. dispongano di un quadro chiaro e organico di riferimenti, si indicano di seguito le norme che presiedono alla costituzione degli organici:
• decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, avente ad oggetto “Le norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
• decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, in materia di “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
• legge n. 169 del 30 ottobre 2008, recante, tra l’altro, la previsione nella scuola primaria di classi con un unico insegnante, funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali;
• piano programmatico in attuazione dell’art. 64 succitato e delle relative norme applicative, riferite al primo Ciclo e al dimensionamento della rete scolastica;
• D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;
• D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, riguardante la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
• D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, relativo all’assetto organico della scuola secondaria di I grado e alla definizione delle cattedre in applicazione del D.P.R. n. 89/2009;
• D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010, su “Riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
• D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010, su “Riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
• D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010, regolamento di “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
• circolare ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010 contenente “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”;
• circolare ministeriale n. 101 del 30 dicembre 2010 regolante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell’infanzia e alle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2011/2012;
• intesa stipulata il 16/12/2010 in sede di Conferenza unificata, relativa all’adozione di linee guida per disciplinare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1/quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
La ripartizione a livello regionale dell’organico complessivamente definito in ambito nazionale è stata effettuata, come precisato dall’art. 1, comma 2 dello schema di D.I. citato in oggetto, sulla base dei dati e degli elementi concorrenti alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema dell’istruzione, nelle sue diverse articolazioni, tenendo conto delle specificità relative ai comuni montani, alle piccole isole, alle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie, nonché ai territori con un rilevante numero di alunni con cittadinanza non italiana.
Le dotazioni organiche regionali sono state ripartite come da tabelle allegate al richiamato schema di decreto interministeriale, di cui costituiscono parte integrante, e che prevedono una riduzione di 19.700 posti, da operare in organico di diritto. Si ricorda, fin d’ora che, a conclusione delle operazioni di elaborazione dell’organico di diritto e dell’organico di fatto, debbono essere, comunque, raggiunti gli obiettivi finanziari di contenimento della spesa di cui al piano programmatico previsto dalla legge n. 133/2008.
Ferme restando le istruzioni e le indicazioni di cui alla presente circolare, le SS. LL. porranno in essere autonomamente le azioni ritenute più funzionali e coerenti con gli specifici bisogni delle rispettive realtà territoriali, nonché, tenendo in debita considerazione le autonome scelte delle scuole, valuteranno la possibilità di attivare ulteriori iniziative volte al raggiungimento delle finalità di razionalizzazione e di contenimento della spesa, nel rispetto della qualità del servizio e dell’offerta formativa.
Un ruolo importante, ai fini della corretta e puntuale attuazione delle istruzioni e indicazioni di cui alla presente circolare, spetta alle istituzioni scolastiche e alla piena valorizzazione, da parte delle stesse, della quota di autonomia prevista dal D.P.R. n. 275/1999 e successive modifiche e integrazioni (vedi i regolamenti concernenti il II ciclo). Sarà cura, pertanto, dell’istituzione scolastica, una volta avuta contezza delle proprie risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e modalità che consentano il migliore impiego delle risorse, l’ampliamento del servizio e l’incremento dell’offerta formativa; il tutto valorizzando, le potenzialità proprie dall’autonomia organizzativa e didattica.
Lo schema di decreto interministeriale riporta nella colonna “A” della tabella F le entità delle riduzioni da effettuare in organico di diritto a livello nazionale e regionale e nella colonna “B” i posti derivanti dagli ulteriori interventi di dimensionamento della rete scolastica.
Come negli anni decorsi, sono consentite compensazioni tra i contingenti di organico relativi ai diversi gradi di scolarità, anche nell’ottica, ove possibile, dell’estensione del tempo pieno.
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. e degli operatori impegnati nelle operazioni di definizione e gestione degli organici, sull’esigenza che siano valutate in maniera puntuale le risorse da destinare ad ogni segmento di istruzione e a ciascuna istituzione scolastica, onde evitare situazioni di squilibrio e/o di svantaggio.
Per quanto concerne le ore di insegnamento delle materie alternative alla religione cattolica, si fa presente che è in corso di emanazione una apposita intesa tra il Miur e il Mef, che chiarisce i vari profili della materia e detta disposizioni e istruzioni per la parte relativa agli aspetti contrattuali e retributivi.
PROCEDURE E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI
Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dal suddetto schema di decreto interministeriale e dalla presente circolare, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza, riferite alla scuola dell’infanzia e ai diversi ordini e gradi di istruzione, tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure da porre in essere per il corretto e puntuale avvio del prossimo anno scolastico.
Pertanto, come prima accennato, le SS.LL., stabiliti gli opportuni contatti e confronti con le regioni, con gli enti locali provvederanno alla ripartizione delle consistenze di organico a livello provinciale, valutando le esigenze relative alle tipologie dei diversi ordini e gradi di istruzione e alle condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche di competenza, nonché alle innovazioni introdotte dai provvedimenti applicativi del citato art. 64.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, riguardanti i comuni montani e le piccole isole, la limitata capienza delle aule, le aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana.
Prima della ripartizione delle risorse di organico, le SS.LL. definiranno la fase di informazione alle organizzazioni sindacali, prevista dall’art. 2 dello schema di decreto succitato.
Nel contempo le SS.LL. forniranno le opportune istruzioni e indicazioni ai responsabili degli uffici scolatici territoriali e ai dirigenti scolastici, anche attraverso conferenze di servizio, confronti, approfondimenti e interlocuzioni dirette. Inoltre, evidenzieranno la necessità che i dati relativi agli alunni e alle classi, trasmessi dalle istituzioni scolastiche al sistema informativo, siano assunti nella scrupolosa osservanza della normativa vigente. A tale riguardo il sistema informativo è stato programmato in funzione della determinazione degli organici, secondo i nuovi modelli orario della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado.
E’ di tutta evidenza che il processo di contenimento non potrà prescindere dalla corretta e attenta formazione delle classi. In tale ottica è fatto divieto di effettuare in organico di diritto operazioni di mero frazionamento delle cattedre e di ricomposizione delle stesse in organico di fatto.
Inoltre, al fine di evitare la costituzione di classi con un numero eccessivo di alunni, i dirigenti scolastici provvederanno alla relativa formazione secondo criteri di omogeneità, evitando squilibri numerici tra le stesse. A tale riguardo i dirigenti medesimi eviteranno di accogliere istanze di iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal D.P.R. n. 81/2009, per i vari gradi di istruzione.
Le SS.LL. esamineranno i dati elaborati dai dirigenti scolastici e la loro rispondenza ai contenuti e alle prescrizioni della presente circolare, del decreto interministeriale sugli organici, dei provvedimenti conseguenti all’applicazione delle previsioni della legge Finanziaria n. 133/2008, apportando le eventuali, necessarie variazioni. I dati, una volta validati e resi definitivi, saranno formalmente comunicati alle istituzioni scolastiche interessate. Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso di variazioni successive.
Scuola dell’infanzia
La scuola dell’infanzia è disciplinata dall’art. 2 del regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. Quanto alla consistenza delle dotazioni organiche, ai fini della generalizzazione del servizio, sono stati confermati in organico di diritto i posti attivati in organico di fatto nell’anno 2010/2011.
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che hanno compiuto o compiranno, entro il 31 dicembre 2011, il terzo anno di età.
Ricorrendo le condizioni di cui alla C.M. n. 101 del 30 dicembre 2010 (iscrizioni per l’a.s. 2011/2012), possono, altresì, essere ammessi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiranno tre anni di età dopo il 31 dicembre 2011 e, comunque, entro il 30 aprile 2012, una volta effettuate le opportune valutazioni di carattere pedagogico-didattico da parte del collegio dei docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza.
Gli anticipi nella scuola dell’infanzia trovano fondamento soprattutto nelle positive esperienze degli anni decorsi e nell’intento di corrispondere in maniera sempre più ampia e puntuale alle esigenze delle famiglie. Per l’attuazione degli anticipi i direttori degli uffici scolastici regionali, coadiuvati dai propri uffici territoriali, definiranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, anche attraverso l’attivazione di appositi tavoli di confronto volti ad accertare, nei diversi contesti, l’esistenza o meno delle necessarie condizioni di fattibilità.
Nelle scuole dell’infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti inferiore a quello massimo previsto, è consentita, in via straordinaria, l’iscrizione di non più di tre bambini di età compresa tra i due e i tre anni. L’inserimento di tali bambini non può comunque dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.
Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello, com’è noto, a richiesta delle famiglie è elevabile fino ad un massimo di 50 ore settimanali e riducibile a 25 ore settimanali.
Nella tabella A sono compresi i 610 posti, finanziati con quota parte delle risorse previste dall’art. 1, comma 130, della legge finanziaria n. 311/2004, per la generalizzazione del servizio e l’attuazione degli anticipi.
Qualora le richieste di iscrizione superino la capienza delle sezioni, hanno precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2011. Inoltre, al fine di assicurare continuità al percorso educativo avviato, deve essere data precedenza alle bambine e ai bambini che nella stessa istituzione scolastica hanno frequentato le cd. “Sezioni primavera”, il cui funzionamento, com’è noto, è disciplinato da altre disposizioni (legge Finanziaria n. 296/2006, art. 1, commi 630 e 634). Eventuali incrementi di posti, finalizzati all’estensione del servizio, possono essere autorizzati nell’ambito delle risorse complessive assegnate.
Scuola primaria
Com’è noto, la scuola primaria è disciplinata dall’art. 4 del regolamento sul primo ciclo, approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.
Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2011. Sono ammessi anticipatamente alla frequenza anche coloro che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2012.
L’articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, prevede che le famiglie possano operare le loro scelte, tra i vari modelli, a partire da quello il cui tempo scuola è definito in 24 ore settimanali. Tale modello può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe. Per le classi prime, seconde e terze, sono previste altre articolazioni dell’orario scolastico settimanale: 27 ore elevabili, nei limiti delle consistenze di organico assegnato, sino a 30 ore, fermo restando che le risorse di organico complessive sono assegnate in ragione di 27 ore settimanali per classe. Sulla base di tale criterio, la quantificazione della dotazione è operata dal sistema informativo moltiplicando il numero delle classi per 27 e dividendo il prodotto per 22, vale a dire per l’orario contrattuale di insegnamento di ciascun docente. Eventuali economie derivanti dalle scelte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell’intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell’ impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico reperibili a livello regionale, possono concorrere ad ampliare l’offerta formativa della scuola fino a 30 ore.
Le classi quarte e quinte continuano a funzionare, fino alla messa a regime del predetto modello (corrispondente, com’è noto, a 27 ore di media) secondo gli orari attualmente previsti di 27 e 30 ore settimanali, nel rispetto, comunque, della dotazione organica corrispondente alla media di 30 ore settimanali per classe. L’organico calcolato dal sistema informativo è determinato moltiplicando il numero delle classi interessate per 30 e dividendo il prodotto per 22. Le economie derivanti dalle scelte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell’intero orario da parte del docente della classe, in dipendenza dell’ impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico disponibili a livello regionale, concorrono ad incrementare, ove necessario, il tempo scuola, nonché assicurare il tempo mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani e per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al Piano dell’offerta formativa.
Si prevede l’utilizzo anche nella scuola primaria degli “spezzoni orario”, che, unitamente alle ore residuate dalla costituzione di altri posti e attività (compresi quelli dell’insegnamento dell’inglese), concorrono alla formazione di posti interi nell’ambito della stessa istituzione scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora nell’istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere “arrotondate” a posto intero, sempre rimanendo nel limite della dotazione regionale assegnata. Qualora le ore residuate siano in numero inferiore a 12, le stesse dovranno essere trattate e calcolate in organico di fatto.
Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l’orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l’assegnazione di due docenti per classe e l’obbligo dei rientri pomeridiani. Le quattro ore in più rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque, disponibili nell’organico di istituto, potranno essere utilizzate prioritariamente per l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e, in subordine, per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa.
Condizione essenziale per l’attivazione del tempo pieno rimane la disponibilità di strutture idonee e di risorse all’interno della scuola. L’attivazione è effettuata nei limiti dell’organico autorizzato e, comunque, nell’ambito della dotazione complessiva assegnata.
Ovviamente, le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento del modelli orari in atto nella scuola e assicurare a tutti gli alunni la continuità dell’orario delle lezioni seguite nell’anno precedente.
L’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi). A tal fine il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, adotta le soluzioni organizzative utili a garantire in tutte le classi l’assegnazione di un docente in possesso dei titoli per tale insegnamento. Le SS.LL., nel corso delle apposite conferenze di servizio, avranno cura di richiamare l’attenzione dei dirigenti scolastici su tale adempimento.
Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile, in nessun modo, coprire attraverso l’equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.
In conformità dell’accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con legge n. 121 del 25 marzo 1985, e delle conseguenti intese, l’insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.
Si evidenzia che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso.
Il totale dei posti e delle ore derivanti dall’applicazione delle disposizioni e delle istruzioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all’integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto. Si ricorda che gli eventuali spezzoni di orario debbono rientrare nel novero delle complessive dotazioni assegnate in organico.
L’istituzione scolastica, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa prevista dal D.P.R. n. 275/1999, articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili. Le ore di insegnamento residuate dalla istituzione di classi con 24 ore e dall’eventuale presenza aggiuntiva di docenti specialisti per l’insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica, nonché dal recupero delle ore di compresenza del tempo pieno, possono essere impiegate per ampliare l’offerta formativa della scuola (a titolo esemplificativo: attivazione/continuazione di classi a tempo pieno, modello orario settimanale di 30 ore nelle classi prime, seconde e terze, orario mensa nelle classi che adottano i rientri pomeridiani).
Istruzione secondaria di I grado
La scuola secondaria di I grado è regolata dall’art. 5 del regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.
Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano) e quello relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40).
Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria media di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, detta consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. A livello regionale possono, altresì, essere individuate ulteriori modalità organizzative, al fine di un pieno utilizzo delle ore a qualunque titolo disponibili.
Mentre il quadro orario delle discipline è previsto dall’art. 5 del citato regolamento, approvato con D.P.R. n. 89/2009, l’assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009. Fermo restando che le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, va evitata l’assegnazione delle stesse, costituite con il solo contributo orario previsto per l’approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27/10/2010.
Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei, che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane e di assicurare almeno due o tre rientri settimanali e sempreché si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza, ricorrendone le condizioni, di assicurare comunque il funzionamento delle classi già attivate prima dell’a.s. 2008/2009. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità possono essere autorizzati utilizzando le eventuali economie derivanti dall’organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’insegnamento della tecnologia, prima rientrante nell’area disciplinare “Matematica, scienze e tecnologia”, è stato ricondotto ad insegnamento autonomo ed affidato all’insegnante di tecnologia (già educazione tecnica), con orario settimanale di due ore.
Nulla è innovato con riferimento all’insegnamento dello strumento musicale. Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono, pertanto, confermati i criteri fissati dalla normativa vigente (D. M. 6 agosto 1999, n. 201).
Fermo restando il mantenimento in organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti, che vanno assoggettati alle stesse regole di tutti gli altri corsi ordinari, l’eventuale istituzione di nuovi corsi deve avvenire in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con l’allegato decreto interministeriale. Nel caso in cui l’insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento che normalmente le scuole possono scegliere nella loro autonomia, vanno destinate, in un corso completo, allo strumento musicale.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 212 dell’8 luglio 2005 “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”, le scuole annesse ai conservatori debbono intendersi chiuse. Infatti il citato articolo 14, ha abrogato, tra l’altro, il comma 5 dell’art. 239 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che stabiliva che “presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui all’art. 174, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo scolastico”.
Istruzione secondaria di II grado
Com’è noto, l’istruzione secondaria di II grado è stata oggetto di un processo di riordino che ha portato all’emanazione dei già citati D.P.R. n. 87/2010 relativo agli istituti professionali, D.P.R. n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e D.P.R. n. 89/2010 relativo ai licei.
Le dotazioni organiche degli istituti di secondo grado sono determinate per la classi prime e seconde con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricoli previsti dai nuovi regolamenti e per le classi terze, quarte e quinte dell’istruzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del relativo regolamento e le classi terze dell’istruzione professionale secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del relativo regolamento e comunque in applicazione del decreto interministeriale, che individua l’orario delle classi di concorso da ridurre, che verrà emanato non appena acquisito il parere del Cnpi. Contestualmente alla presente, con nota a parte, vengono trasmessi gli schemi dei citati decreti, in corso di perfezionamento.
Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, occorre fare riferimento, oltre alle norme appena citate, ai criteri e ai parametri previsti dal regolamento sul dimensionamento e sul proficuo utilizzo del personale scolastico approvato, con D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009.
In attuazione dell’art. 8, comma 1, del decreto interministeriale, che con la presente si trasmette, gli istituiti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico dell’istruzione tecnica, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato dell’istruzione professionale. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi, solo in presenza della necessaria delibera regionale, (ad es. percorsi di istituto tecnico e percorsi di istituto professionale e di licei o di sezioni di liceo musicale e coreutico) assumono la denominazione di “istituti di istruzione secondaria superiore”.
In relazione a quanto sopra, nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o sezione di liceo musicale e coreutico, secondo quanto stabilito dall’art. 18, comma 3, del citato D.P.R. n. 81/2009. Negli altri casi il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.
I licei musicali istituiti nell’a.s. 2010/2011, potranno attivare classi prime in numero non superiore di quelle funzionanti nel corrente anno.
Per le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (classe prima del liceo classico, classe terza dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, classe terza degli istituti professionali alle quali si acceda dal biennio comune a più corsi di qualifica, classe prima o unica dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d’arte applicata) continua ad applicarsi l’attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.
Ne consegue che, qualora il totale delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli non consenta l’attivazione di uno o più corsi/indirizzi presenti nell’istituzione scolastica, le SS.LL. daranno opportune indicazioni ai dirigenti scolastici nel senso del mantenimento dei corsi/indirizzi maggiormente richiesti, evitando, comunque, duplicazioni di quelli di analogo tipo. Al fine poi di garantire un’offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.
Si ricorda che, al fine di poter raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa in applicazione dell’art. 64 della legge n. 133 del 2008, evitando esuberi di personale e disponibilità di posti in altre classi di concorso, i vari indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale e le tipologie dei diversi percorsi liceali devono essere attivati nell’assoluto rispetto delle dotazioni organiche assegnate.
Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. E’ consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi di studio sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente consiglio d’istituto individua i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa istituzione scolastica, ferma restando la possibilità per tali alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.
Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del regolamento sul dimensionamento delle rete scolastica approvato con D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009.
Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell’anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di udi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe.
Le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate in presenza di almeno 25 alunni.
Ai sensi dell’art. 18 del regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione motivata del collegio dei docenti, qualora, a parità di condizioni, non comportino incrementi di ore o di cattedre.
Ai sensi dell’art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell’art. 21 del regolamento sul dimensionamento, approvato con D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno, comunque, avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.
Allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari (e nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64) è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore, sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente. In base a quanto previsto dal citato regolamento, i docenti che a seguito della formazione delle cattedre con 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d’ufficio secondo la procedura prevista dal Ccni sulla mobilità.
Si precisa che, in considerazione della progressiva applicazione della riforma, non vengono più formate cattedre ordinarie, ma solo cattedre interne, utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora vigente nelle classi successive alle prime e seconde, sempre tenendo conto delle riduzioni stabilite per l’istruzione tecnica e professionale dai decreti interministeriali prima menzionati. Il sistema informativo, in base ai piani di studio del nuovo e del pregresso ordinamento, svilupperà il piano orario complessivo di ogni singola scuola e determinerà le cattedre interne e gli spezzoni residui, da utilizzare per la formazione di eventuali cattedre esterne.
Nel caso che l’istituzione scolastica comprenda un liceo artistico e un istituto d’arte, l’utilizzo indistinto dei contributi orario dei vari percorsi di studio (del liceo artistico e dell’istituto d’arte) per la costituzione delle cattedre all’interno dell’istituzione determinano l’organico di istituto, con la conseguente necessità di formulare un’unica graduatoria, suddivisa per classi di concorso, per l’individuazione del docente soprannumerario. Tale criterio si applica anche al caso in cui esistono già entrambe le istituzioni (liceo artistico e istituto d’arte) all’interno di un istituto superiore.
Relativamente all’ufficio tecnico, l’art. 8, comma 4, del regolamento relativo all’istruzione tecnica e l’art. 8, comma 7, del regolamento relativo all’istruzione professionale, stabiliscono che i posti dell’ufficio tecnico sono coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulle utilizzazioni.
A) Classi di concorso
In attesa dell’emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione dell’organico di diritto vengono confermate, per le classi prime e seconde interessate al riordino del secondo ciclo, le classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modifiche e integrazioni, opportunamente integrate e rivedute. Con nota a parte viene trasmesso l’elenco delle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino.
Gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere considerati “atipici”. Pertanto, la relativa attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica. In tale ottica le scuole opereranno avvalendosi della procedura attualmente prevista dal sistema informativo. In presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti “atipici” si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 del Ccni sulla mobilità. In assenza di titolari da “tutelare” l’attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con l’ufficio scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale. In assenza delle citate situazioni il dirigente scolastico, sulla base del parere del collegio dei docenti, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento.
B) Quota del 20% riservata all’autonomia
Com’è noto, i tre regolamenti relativi al riordino del 2° ciclo prevedono che le istituzioni scolastiche possono, previa delibera del collegio dei docenti, utilizzare la quota di autonomia del 20%, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita. Ciò sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riguardo alle attività di laboratorio, sia per l’eventuale attivazione di ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.
Poiché l’utilizzo di tale quota, da calcolare tenendo conto della proiezione sull’intero percorso quinquennale, non potrà, comunque, determinare esuberi di personale a ”regime”, il sistema informativo ha attivato una apposita funzione a mezzo della quale le istituzioni scolastiche potranno apportare le modifiche orarie alle classi di concorso (ore in più in corrispondenza di ore in meno) e, contestualmente, gli uffici scolastici territoriali potranno verificare il determinarsi o meno di situazioni di esubero, e quindi, autorizzare interventi modificativi del quadro orario. L’utilizzo della quota dell’autonomia non potrà determinare situazioni di soprannumerarietà a livello scuola e, pertanto, si renderà possibile solo in presenza di classi di concorso con posti o ore disponibili.
La nuova funzione riguarda esclusivamente le classi prime e seconde interessate al riordino, mentre per la classi successive si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 275/1999.
C) Percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
I percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di uno dei 21 titoli di qualifica professionale (vedi decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale è stato recepito l’accordo in sede Conferenza Stato-regioni del 29 aprile 2010) sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle regioni.
I percorsi di IeFP di cui al primo comma possono essere realizzati, fermo restando la competenza delle regioni e la presenza degli stessi nell’ambito della programmazione regionale, dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità adottate con l’intesa in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2010 e previste nelle linee-guida di cui all'articolo 13, comma 1/quinquies della legge n. 40/2007 (vedi www.istruzione.it - Riordino istruzione professionale):
– tipologia A “offerta sussidiaria integrativa” (Linee guida, capo II, punto 2). Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle 21 qualifiche professionali di cui all’allegato 2 della citata intesa del 16/12/2010. A tal fine, in attuazione dell’accordo territoriale tra Usr e competente Assessorato regionale, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i percorsi di qualifica previsti dall’accordo Stato-regioni del 29/4/2010. E’ di fondamentale importanza che le istituzioni scolastiche facciano riferimento alla tabella allegato n. 3 dell’intesa del 16/12/2010, che stabilisce le confluenze tra i vecchi i nuovi percorsi di qualifica professionale. Per la predisposizione dell’offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri riportati nelle più volte citate Linee guida e nei limiti delle risorse disponibili;
– tipologia B “offerta sussidiaria complementare” (Linee guida, capo II, punto 2). Devono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire solo i titoli di qualifica triennali di cui al capo II, punto 2, delle Linee guida. Tale possibilità può trovare attuazione solo qualora il competente Assessorato regionale deliberi, in attuazione dell’accordo territoriale col competente Usr, per la prima attuazione delle Linee guida, di attivare presso gli istituti professionali classi prime che assumano gli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi triennali di IeFP. A tal fine, gli istituti professionali formeranno classi secondo gli standard formativi e l’ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al capo III del decreto legislativo n. 226/2005, fermo restando che la spesa complessiva non potrà, comunque, superare quella derivante dall’attivazione di percorsi ordinari degli istituti professionali. Per consentire la realizzazione di tali percorsi il sistema informativo di questo Ministero sta predisponendo una funzione che riporta le classi di concorso elencate dalla tabella B della citata intesa e non ricomprese tra quelle previste dagli attuali ordinamenti, che consentirà di effettuare l’attribuzione dell’insegnamento alle classi di concorso finalizzate all’acquisizione degli standard formativi e l’ordinamento dei percorsi di IeFP. Resta inteso che la scelta della classe di concorso prevista dalla citata tabella B non dovrà comportare situazioni di soprannumero o di esubero a livello provinciale, tenendo a riferimento lo sviluppo quinquennale dei corsi statali e di quelli triennali dei corsi IeFP.
La realizzazione dell’offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del piano programmatico di cui all’articolo 64, comma 4 della legge n. 133/2008 e dei conseguenti regolamenti attuativi; in nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell’attivazione dell’offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP.
Le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l’offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La presenza dell’offerta di IeFP non può, comunque, comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio prima descritto. L’organico dell’istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi di IeFP.
In effetti l’organico assegnato agli istituti professionali è comprensivo anche delle eventuali quote orarie relative alle classi di IeFP. L’attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal dirigente scolastico nell’ambito delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della generalità delle classi dell’istituzione scolastica, nel rispetto dell’articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e delle specifiche contrattazioni decentrate da attivare sulla base del Ccni relativo alle utilizzazioni del personale docente.
D) Ulteriori disposizioni
Per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio, potranno essere utilizzate eventuali risorse aggiuntive che fondatamente si renderanno disponibili a seguito dell’assegnazione agli istituti delle dotazioni organiche o, in sede di definizione dell’organico di fatto, per effetto dell’impiego di personale docente eventualmente in soprannumero.
Al fine di pervenire ad una puntuale e corretta determinazione delle disponibilità dell’organico di diritto da utilizzare per i trasferimenti, le nomine in ruolo e per le altre operazioni finalizzate al regolare avvio dell’anno scolastico, le SS.LL. e i dipendenti Uffici scolastici provinciali eviteranno il ricorso al frazionamento delle cattedre.
Si ritiene, infine, di dover far presente che le dotazioni organiche devono essere assegnate in coerenza con gli interventi di dimensionamento e distribuzione delle istituzioni scolastiche e, per quanto riguarda l’istruzione secondaria di II grado, di attivazione di nuovi indirizzi di studio, che dovranno essere pienamente compatibili con le complessive disponibilità di organico.
Istruzione degli adulti
L’organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all’attuazione progressiva della citata disposizione, le dotazioni organiche dei Centri territoriali permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2010/2011. Nelle more dell’emanando regolamento che definirà l’assetto organizzativo e didattico dei Cpia, in fase di avanzata definizione, i docenti permangono in servizio presso i Centri territoriali permanenti di titolarità. Si ricorda che, con la sottoscrizione dell’accordo quadro tra questo Ministero e il Ministero dell’interno dell’11 novembre 2010, ai Ctp è stato attribuito un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell’operazione relativa “al rilascio del permesso di soggiorno CE “. Si invitano, pertanto, le SS.LL. a tenere in debita evidenza tale adempimento valutando la possibilità di riservare apposite risorse.
Posti di sostegno
Com’è noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito per evidenti problemi di contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.
Secondo la Consulta, la scelta operata di sopprimere la deroga che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova giustificazione nel nostro ordinamento, posto che attraverso la deroga è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione dei disabili gravi.
La ratio della norma, che prevede la possibilità di assegnare ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di assicurare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità; si tratta, dunque, di un intervento mirato che non si applica nei confronti di tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì, tiene conto della specifica tipologia di handicap.
In relazione a quanto sopra, considerato che i posti in deroga sono attribuiti in organico di fatto, questo Ministero si riserva di impartire ulteriori disposizioni nella apposita specifica circolare, che dovrà scaturire obbligatoriamente da confronti con i vari soggetti istituzionali interessati alla soluzione del delicato problema.
La declaratoria di incostituzionalità del comma 414, dell’art. 2 della legge n. 244/2007 non è estesa alla parte della norma in cui è previsto che la dotazione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno deve essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007. Nell’a.s. 2011/2012, viene, quindi, determinato un organico di diritto di complessivi 63.348 posti, pari al numero di posti attivati in organico di diritto nell’anno scolastico 2010/2011 e riportato nella tabella E, colonna A.
Come per il decorso anno, si ritiene comunque opportuno riportare nella colonna C della suddetta tabella E il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna regione nell’a.s. 2011/2012, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto.
Ovviamente, alla complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare, da parte del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno.
Le SS.LL., in accordo con le regioni, gli enti locali e gli altri livelli istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.
Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.
INDICAZIONI FINALI
Si ricorda che il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dall’articolo 64 della legge 6/8/2008, n. 133 comporta l’applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.
Al fine di disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni, che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse nell’ambito del contingente di posti assegnato, gli uffici regionali effettueranno un costante e puntuale monitoraggio delle operazioni finalizzate alla determinazione degli organici e al regolare avvio dell’anno scolastico, vigilando sul regolare e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.
In relazione a quanto sopra le SS.LL., avvalendosi della collaborazione della apposita struttura costituita presso codeste Direzioni generali regionali, avranno cura di segnalare a questo Dipartimento (e-mail gildo.deangelis@istruzione.it) e alla Direzione generale del personale della scuola (e-mail mariaassunta.palermo@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento. Tanto anche nell’intento di raccordare proficuamente l’attività della menzionata struttura con quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento.
TAGLIERITAGLI
TAGLIERITAGLI
http://www.forumscuole.it/taglieritagli/tagli.pdf
TABELLA CON ORGANICI TABELLA ORGANICI REGIONE PER REGIONE
Circolare ministeriale n. 21 del 14 marzo 2011, prot. n. 270 - Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2011/2012 - Trasmissione schema di decreto interministeriale
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola e Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento
Ufficio IV e Ufficio V
Si trasmette lo schema di decreto, sottoscritto dal Ministro dell’istruzione, università e ricerca da inviare per il prescritto concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante disposizioni, per l’anno scolastico 2011/2012, in ordine alla rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.
Le disposizioni di cui sopra sono frutto di un articolato e ponderato lavoro di analisi e di elaborazione dei dati e degli elementi utilizzati per corrispondere alle diverse esigenze gestionali ed operative e per procedere alla quantificazione del personale occorrente per il corretto funzionamento del sistema istruzione. Si è trattato di un lavoro particolarmente complesso anche per effetto della graduale entrata a regime della riforma del secondo ciclo, che, per l’anno scolastico 2011/2012, interessa solo le classi prime e seconde, e non anche le classi successive, per le quali rimangono in vigore gli ordinamenti previgenti, ancorché modificati nelle quantità orarie con riferimento all’istruzione tecnica e all’istruzione professionale.
Com’è noto, gli interventi relativi all’elaborazione delle dotazioni di organico richiedono confronti e interazioni con le regioni e gli enti locali, in quanto titolari di specifiche ed importanti attribuzioni in materia di politiche scolastiche nei rispettivi territori, di programmazione dell'offerta formativa e del diritto allo studio, di dimensionamento e distribuzione della rete scolastica e di definizione dei punti di erogazione del servizio.
Si richiama, pertanto, la particolare attenzione delle SS.LL. e degli uffici dipendenti sull’esigenza che le regioni e gli enti locali siano opportunamente coinvolti e sensibilizzati in sede di elaborazione del piano di assegnazione delle risorse di organico alle singole province, anche nell’ottica di una funzionale coerenza tra le previsioni del piano regionale di dimensionamento e localizzazione delle istituzioni scolastiche e l’attribuzione delle risorse. Analoga attenzione le SS.LL. vorranno riservare ai rapporti con le OO.SS.
E’ noto, infatti, che la consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale va definita in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto l’attivazione di una serie di interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto, nell’arco del triennio 2009-2011, il rapporto docenti/alunni, nonché sulla base delle istruzioni impartite dal piano programmatico elaborato ai sensi del citato art. 64 e in attuazione dei regolamenti di cui al comma 4 del menzionato art. 64.
La relazione tecnica di accompagnamento alle disposizioni del predetto articolo ha quantificato in 19.700 le riduzioni di posti da effettuare per l’a.s. 2011/2012. Le misure e gli interventi finora adottati da questo Ministero ai fini che qui rilevano e che le SS.LL. dovranno attivare per la parte di competenza, riguardano il riassetto della rete scolastica, la formazione delle classi, il riordino dell’impianto e dell’articolazione del primo ciclo entrato in vigore nell’a.s. 2009/2010 (D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009) e la revisione degli assetti ordinamentali del secondo ciclo (D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010 relativo agli istituti professionali, D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010 relativo agli istituti tecnici e D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010 relativo ai licei) che ha avuto graduale applicazione dall’anno scolastico 2010/2011.
I criteri e i parametri per la formazione delle classi sono fissati dal regolamento approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. 3 giugno 1999 n. 141 per le classi che accolgono gli alunni disabili.
Per completezza di esposizione e perché le SS.LL. dispongano di un quadro chiaro e organico di riferimenti, si indicano di seguito le norme che presiedono alla costituzione degli organici:
• decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, avente ad oggetto “Le norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
• decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, in materia di “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
• legge n. 169 del 30 ottobre 2008, recante, tra l’altro, la previsione nella scuola primaria di classi con un unico insegnante, funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali;
• piano programmatico in attuazione dell’art. 64 succitato e delle relative norme applicative, riferite al primo Ciclo e al dimensionamento della rete scolastica;
• D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;
• D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, riguardante la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
• D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, relativo all’assetto organico della scuola secondaria di I grado e alla definizione delle cattedre in applicazione del D.P.R. n. 89/2009;
• D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010, su “Riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
• D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010, su “Riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
• D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010, regolamento di “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
• circolare ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010 contenente “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”;
• circolare ministeriale n. 101 del 30 dicembre 2010 regolante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell’infanzia e alle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2011/2012;
• intesa stipulata il 16/12/2010 in sede di Conferenza unificata, relativa all’adozione di linee guida per disciplinare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1/quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
La ripartizione a livello regionale dell’organico complessivamente definito in ambito nazionale è stata effettuata, come precisato dall’art. 1, comma 2 dello schema di D.I. citato in oggetto, sulla base dei dati e degli elementi concorrenti alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema dell’istruzione, nelle sue diverse articolazioni, tenendo conto delle specificità relative ai comuni montani, alle piccole isole, alle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie, nonché ai territori con un rilevante numero di alunni con cittadinanza non italiana.
Le dotazioni organiche regionali sono state ripartite come da tabelle allegate al richiamato schema di decreto interministeriale, di cui costituiscono parte integrante, e che prevedono una riduzione di 19.700 posti, da operare in organico di diritto. Si ricorda, fin d’ora che, a conclusione delle operazioni di elaborazione dell’organico di diritto e dell’organico di fatto, debbono essere, comunque, raggiunti gli obiettivi finanziari di contenimento della spesa di cui al piano programmatico previsto dalla legge n. 133/2008.
Ferme restando le istruzioni e le indicazioni di cui alla presente circolare, le SS. LL. porranno in essere autonomamente le azioni ritenute più funzionali e coerenti con gli specifici bisogni delle rispettive realtà territoriali, nonché, tenendo in debita considerazione le autonome scelte delle scuole, valuteranno la possibilità di attivare ulteriori iniziative volte al raggiungimento delle finalità di razionalizzazione e di contenimento della spesa, nel rispetto della qualità del servizio e dell’offerta formativa.
Un ruolo importante, ai fini della corretta e puntuale attuazione delle istruzioni e indicazioni di cui alla presente circolare, spetta alle istituzioni scolastiche e alla piena valorizzazione, da parte delle stesse, della quota di autonomia prevista dal D.P.R. n. 275/1999 e successive modifiche e integrazioni (vedi i regolamenti concernenti il II ciclo). Sarà cura, pertanto, dell’istituzione scolastica, una volta avuta contezza delle proprie risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e modalità che consentano il migliore impiego delle risorse, l’ampliamento del servizio e l’incremento dell’offerta formativa; il tutto valorizzando, le potenzialità proprie dall’autonomia organizzativa e didattica.
Lo schema di decreto interministeriale riporta nella colonna “A” della tabella F le entità delle riduzioni da effettuare in organico di diritto a livello nazionale e regionale e nella colonna “B” i posti derivanti dagli ulteriori interventi di dimensionamento della rete scolastica.
Come negli anni decorsi, sono consentite compensazioni tra i contingenti di organico relativi ai diversi gradi di scolarità, anche nell’ottica, ove possibile, dell’estensione del tempo pieno.
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. e degli operatori impegnati nelle operazioni di definizione e gestione degli organici, sull’esigenza che siano valutate in maniera puntuale le risorse da destinare ad ogni segmento di istruzione e a ciascuna istituzione scolastica, onde evitare situazioni di squilibrio e/o di svantaggio.
Per quanto concerne le ore di insegnamento delle materie alternative alla religione cattolica, si fa presente che è in corso di emanazione una apposita intesa tra il Miur e il Mef, che chiarisce i vari profili della materia e detta disposizioni e istruzioni per la parte relativa agli aspetti contrattuali e retributivi.
PROCEDURE E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI
Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dal suddetto schema di decreto interministeriale e dalla presente circolare, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza, riferite alla scuola dell’infanzia e ai diversi ordini e gradi di istruzione, tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure da porre in essere per il corretto e puntuale avvio del prossimo anno scolastico.
Pertanto, come prima accennato, le SS.LL., stabiliti gli opportuni contatti e confronti con le regioni, con gli enti locali provvederanno alla ripartizione delle consistenze di organico a livello provinciale, valutando le esigenze relative alle tipologie dei diversi ordini e gradi di istruzione e alle condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche di competenza, nonché alle innovazioni introdotte dai provvedimenti applicativi del citato art. 64.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, riguardanti i comuni montani e le piccole isole, la limitata capienza delle aule, le aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana.
Prima della ripartizione delle risorse di organico, le SS.LL. definiranno la fase di informazione alle organizzazioni sindacali, prevista dall’art. 2 dello schema di decreto succitato.
Nel contempo le SS.LL. forniranno le opportune istruzioni e indicazioni ai responsabili degli uffici scolatici territoriali e ai dirigenti scolastici, anche attraverso conferenze di servizio, confronti, approfondimenti e interlocuzioni dirette. Inoltre, evidenzieranno la necessità che i dati relativi agli alunni e alle classi, trasmessi dalle istituzioni scolastiche al sistema informativo, siano assunti nella scrupolosa osservanza della normativa vigente. A tale riguardo il sistema informativo è stato programmato in funzione della determinazione degli organici, secondo i nuovi modelli orario della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado.
E’ di tutta evidenza che il processo di contenimento non potrà prescindere dalla corretta e attenta formazione delle classi. In tale ottica è fatto divieto di effettuare in organico di diritto operazioni di mero frazionamento delle cattedre e di ricomposizione delle stesse in organico di fatto.
Inoltre, al fine di evitare la costituzione di classi con un numero eccessivo di alunni, i dirigenti scolastici provvederanno alla relativa formazione secondo criteri di omogeneità, evitando squilibri numerici tra le stesse. A tale riguardo i dirigenti medesimi eviteranno di accogliere istanze di iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal D.P.R. n. 81/2009, per i vari gradi di istruzione.
Le SS.LL. esamineranno i dati elaborati dai dirigenti scolastici e la loro rispondenza ai contenuti e alle prescrizioni della presente circolare, del decreto interministeriale sugli organici, dei provvedimenti conseguenti all’applicazione delle previsioni della legge Finanziaria n. 133/2008, apportando le eventuali, necessarie variazioni. I dati, una volta validati e resi definitivi, saranno formalmente comunicati alle istituzioni scolastiche interessate. Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso di variazioni successive.
Scuola dell’infanzia
La scuola dell’infanzia è disciplinata dall’art. 2 del regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. Quanto alla consistenza delle dotazioni organiche, ai fini della generalizzazione del servizio, sono stati confermati in organico di diritto i posti attivati in organico di fatto nell’anno 2010/2011.
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che hanno compiuto o compiranno, entro il 31 dicembre 2011, il terzo anno di età.
Ricorrendo le condizioni di cui alla C.M. n. 101 del 30 dicembre 2010 (iscrizioni per l’a.s. 2011/2012), possono, altresì, essere ammessi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiranno tre anni di età dopo il 31 dicembre 2011 e, comunque, entro il 30 aprile 2012, una volta effettuate le opportune valutazioni di carattere pedagogico-didattico da parte del collegio dei docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza.
Gli anticipi nella scuola dell’infanzia trovano fondamento soprattutto nelle positive esperienze degli anni decorsi e nell’intento di corrispondere in maniera sempre più ampia e puntuale alle esigenze delle famiglie. Per l’attuazione degli anticipi i direttori degli uffici scolastici regionali, coadiuvati dai propri uffici territoriali, definiranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, anche attraverso l’attivazione di appositi tavoli di confronto volti ad accertare, nei diversi contesti, l’esistenza o meno delle necessarie condizioni di fattibilità.
Nelle scuole dell’infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti inferiore a quello massimo previsto, è consentita, in via straordinaria, l’iscrizione di non più di tre bambini di età compresa tra i due e i tre anni. L’inserimento di tali bambini non può comunque dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.
Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello, com’è noto, a richiesta delle famiglie è elevabile fino ad un massimo di 50 ore settimanali e riducibile a 25 ore settimanali.
Nella tabella A sono compresi i 610 posti, finanziati con quota parte delle risorse previste dall’art. 1, comma 130, della legge finanziaria n. 311/2004, per la generalizzazione del servizio e l’attuazione degli anticipi.
Qualora le richieste di iscrizione superino la capienza delle sezioni, hanno precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2011. Inoltre, al fine di assicurare continuità al percorso educativo avviato, deve essere data precedenza alle bambine e ai bambini che nella stessa istituzione scolastica hanno frequentato le cd. “Sezioni primavera”, il cui funzionamento, com’è noto, è disciplinato da altre disposizioni (legge Finanziaria n. 296/2006, art. 1, commi 630 e 634). Eventuali incrementi di posti, finalizzati all’estensione del servizio, possono essere autorizzati nell’ambito delle risorse complessive assegnate.
Scuola primaria
Com’è noto, la scuola primaria è disciplinata dall’art. 4 del regolamento sul primo ciclo, approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.
Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2011. Sono ammessi anticipatamente alla frequenza anche coloro che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2012.
L’articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, prevede che le famiglie possano operare le loro scelte, tra i vari modelli, a partire da quello il cui tempo scuola è definito in 24 ore settimanali. Tale modello può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe. Per le classi prime, seconde e terze, sono previste altre articolazioni dell’orario scolastico settimanale: 27 ore elevabili, nei limiti delle consistenze di organico assegnato, sino a 30 ore, fermo restando che le risorse di organico complessive sono assegnate in ragione di 27 ore settimanali per classe. Sulla base di tale criterio, la quantificazione della dotazione è operata dal sistema informativo moltiplicando il numero delle classi per 27 e dividendo il prodotto per 22, vale a dire per l’orario contrattuale di insegnamento di ciascun docente. Eventuali economie derivanti dalle scelte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell’intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell’ impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico reperibili a livello regionale, possono concorrere ad ampliare l’offerta formativa della scuola fino a 30 ore.
Le classi quarte e quinte continuano a funzionare, fino alla messa a regime del predetto modello (corrispondente, com’è noto, a 27 ore di media) secondo gli orari attualmente previsti di 27 e 30 ore settimanali, nel rispetto, comunque, della dotazione organica corrispondente alla media di 30 ore settimanali per classe. L’organico calcolato dal sistema informativo è determinato moltiplicando il numero delle classi interessate per 30 e dividendo il prodotto per 22. Le economie derivanti dalle scelte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell’intero orario da parte del docente della classe, in dipendenza dell’ impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico disponibili a livello regionale, concorrono ad incrementare, ove necessario, il tempo scuola, nonché assicurare il tempo mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani e per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al Piano dell’offerta formativa.
Si prevede l’utilizzo anche nella scuola primaria degli “spezzoni orario”, che, unitamente alle ore residuate dalla costituzione di altri posti e attività (compresi quelli dell’insegnamento dell’inglese), concorrono alla formazione di posti interi nell’ambito della stessa istituzione scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora nell’istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere “arrotondate” a posto intero, sempre rimanendo nel limite della dotazione regionale assegnata. Qualora le ore residuate siano in numero inferiore a 12, le stesse dovranno essere trattate e calcolate in organico di fatto.
Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l’orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l’assegnazione di due docenti per classe e l’obbligo dei rientri pomeridiani. Le quattro ore in più rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque, disponibili nell’organico di istituto, potranno essere utilizzate prioritariamente per l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e, in subordine, per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa.
Condizione essenziale per l’attivazione del tempo pieno rimane la disponibilità di strutture idonee e di risorse all’interno della scuola. L’attivazione è effettuata nei limiti dell’organico autorizzato e, comunque, nell’ambito della dotazione complessiva assegnata.
Ovviamente, le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento del modelli orari in atto nella scuola e assicurare a tutti gli alunni la continuità dell’orario delle lezioni seguite nell’anno precedente.
L’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi). A tal fine il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, adotta le soluzioni organizzative utili a garantire in tutte le classi l’assegnazione di un docente in possesso dei titoli per tale insegnamento. Le SS.LL., nel corso delle apposite conferenze di servizio, avranno cura di richiamare l’attenzione dei dirigenti scolastici su tale adempimento.
Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile, in nessun modo, coprire attraverso l’equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.
In conformità dell’accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con legge n. 121 del 25 marzo 1985, e delle conseguenti intese, l’insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.
Si evidenzia che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso.
Il totale dei posti e delle ore derivanti dall’applicazione delle disposizioni e delle istruzioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all’integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto. Si ricorda che gli eventuali spezzoni di orario debbono rientrare nel novero delle complessive dotazioni assegnate in organico.
L’istituzione scolastica, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa prevista dal D.P.R. n. 275/1999, articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili. Le ore di insegnamento residuate dalla istituzione di classi con 24 ore e dall’eventuale presenza aggiuntiva di docenti specialisti per l’insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica, nonché dal recupero delle ore di compresenza del tempo pieno, possono essere impiegate per ampliare l’offerta formativa della scuola (a titolo esemplificativo: attivazione/continuazione di classi a tempo pieno, modello orario settimanale di 30 ore nelle classi prime, seconde e terze, orario mensa nelle classi che adottano i rientri pomeridiani).
Istruzione secondaria di I grado
La scuola secondaria di I grado è regolata dall’art. 5 del regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.
Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano) e quello relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40).
Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria media di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, detta consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. A livello regionale possono, altresì, essere individuate ulteriori modalità organizzative, al fine di un pieno utilizzo delle ore a qualunque titolo disponibili.
Mentre il quadro orario delle discipline è previsto dall’art. 5 del citato regolamento, approvato con D.P.R. n. 89/2009, l’assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009. Fermo restando che le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, va evitata l’assegnazione delle stesse, costituite con il solo contributo orario previsto per l’approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27/10/2010.
Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei, che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane e di assicurare almeno due o tre rientri settimanali e sempreché si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza, ricorrendone le condizioni, di assicurare comunque il funzionamento delle classi già attivate prima dell’a.s. 2008/2009. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità possono essere autorizzati utilizzando le eventuali economie derivanti dall’organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’insegnamento della tecnologia, prima rientrante nell’area disciplinare “Matematica, scienze e tecnologia”, è stato ricondotto ad insegnamento autonomo ed affidato all’insegnante di tecnologia (già educazione tecnica), con orario settimanale di due ore.
Nulla è innovato con riferimento all’insegnamento dello strumento musicale. Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono, pertanto, confermati i criteri fissati dalla normativa vigente (D. M. 6 agosto 1999, n. 201).
Fermo restando il mantenimento in organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti, che vanno assoggettati alle stesse regole di tutti gli altri corsi ordinari, l’eventuale istituzione di nuovi corsi deve avvenire in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con l’allegato decreto interministeriale. Nel caso in cui l’insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento che normalmente le scuole possono scegliere nella loro autonomia, vanno destinate, in un corso completo, allo strumento musicale.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 212 dell’8 luglio 2005 “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”, le scuole annesse ai conservatori debbono intendersi chiuse. Infatti il citato articolo 14, ha abrogato, tra l’altro, il comma 5 dell’art. 239 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che stabiliva che “presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui all’art. 174, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo scolastico”.
Istruzione secondaria di II grado
Com’è noto, l’istruzione secondaria di II grado è stata oggetto di un processo di riordino che ha portato all’emanazione dei già citati D.P.R. n. 87/2010 relativo agli istituti professionali, D.P.R. n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e D.P.R. n. 89/2010 relativo ai licei.
Le dotazioni organiche degli istituti di secondo grado sono determinate per la classi prime e seconde con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricoli previsti dai nuovi regolamenti e per le classi terze, quarte e quinte dell’istruzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del relativo regolamento e le classi terze dell’istruzione professionale secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del relativo regolamento e comunque in applicazione del decreto interministeriale, che individua l’orario delle classi di concorso da ridurre, che verrà emanato non appena acquisito il parere del Cnpi. Contestualmente alla presente, con nota a parte, vengono trasmessi gli schemi dei citati decreti, in corso di perfezionamento.
Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, occorre fare riferimento, oltre alle norme appena citate, ai criteri e ai parametri previsti dal regolamento sul dimensionamento e sul proficuo utilizzo del personale scolastico approvato, con D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009.
In attuazione dell’art. 8, comma 1, del decreto interministeriale, che con la presente si trasmette, gli istituiti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico dell’istruzione tecnica, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato dell’istruzione professionale. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi, solo in presenza della necessaria delibera regionale, (ad es. percorsi di istituto tecnico e percorsi di istituto professionale e di licei o di sezioni di liceo musicale e coreutico) assumono la denominazione di “istituti di istruzione secondaria superiore”.
In relazione a quanto sopra, nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o sezione di liceo musicale e coreutico, secondo quanto stabilito dall’art. 18, comma 3, del citato D.P.R. n. 81/2009. Negli altri casi il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.
I licei musicali istituiti nell’a.s. 2010/2011, potranno attivare classi prime in numero non superiore di quelle funzionanti nel corrente anno.
Per le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (classe prima del liceo classico, classe terza dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, classe terza degli istituti professionali alle quali si acceda dal biennio comune a più corsi di qualifica, classe prima o unica dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d’arte applicata) continua ad applicarsi l’attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.
Ne consegue che, qualora il totale delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli non consenta l’attivazione di uno o più corsi/indirizzi presenti nell’istituzione scolastica, le SS.LL. daranno opportune indicazioni ai dirigenti scolastici nel senso del mantenimento dei corsi/indirizzi maggiormente richiesti, evitando, comunque, duplicazioni di quelli di analogo tipo. Al fine poi di garantire un’offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.
Si ricorda che, al fine di poter raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa in applicazione dell’art. 64 della legge n. 133 del 2008, evitando esuberi di personale e disponibilità di posti in altre classi di concorso, i vari indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale e le tipologie dei diversi percorsi liceali devono essere attivati nell’assoluto rispetto delle dotazioni organiche assegnate.
Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. E’ consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi di studio sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente consiglio d’istituto individua i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa istituzione scolastica, ferma restando la possibilità per tali alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.
Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del regolamento sul dimensionamento delle rete scolastica approvato con D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009.
Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell’anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di udi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe.
Le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate in presenza di almeno 25 alunni.
Ai sensi dell’art. 18 del regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione motivata del collegio dei docenti, qualora, a parità di condizioni, non comportino incrementi di ore o di cattedre.
Ai sensi dell’art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell’art. 21 del regolamento sul dimensionamento, approvato con D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno, comunque, avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.
Allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari (e nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64) è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore, sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente. In base a quanto previsto dal citato regolamento, i docenti che a seguito della formazione delle cattedre con 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d’ufficio secondo la procedura prevista dal Ccni sulla mobilità.
Si precisa che, in considerazione della progressiva applicazione della riforma, non vengono più formate cattedre ordinarie, ma solo cattedre interne, utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora vigente nelle classi successive alle prime e seconde, sempre tenendo conto delle riduzioni stabilite per l’istruzione tecnica e professionale dai decreti interministeriali prima menzionati. Il sistema informativo, in base ai piani di studio del nuovo e del pregresso ordinamento, svilupperà il piano orario complessivo di ogni singola scuola e determinerà le cattedre interne e gli spezzoni residui, da utilizzare per la formazione di eventuali cattedre esterne.
Nel caso che l’istituzione scolastica comprenda un liceo artistico e un istituto d’arte, l’utilizzo indistinto dei contributi orario dei vari percorsi di studio (del liceo artistico e dell’istituto d’arte) per la costituzione delle cattedre all’interno dell’istituzione determinano l’organico di istituto, con la conseguente necessità di formulare un’unica graduatoria, suddivisa per classi di concorso, per l’individuazione del docente soprannumerario. Tale criterio si applica anche al caso in cui esistono già entrambe le istituzioni (liceo artistico e istituto d’arte) all’interno di un istituto superiore.
Relativamente all’ufficio tecnico, l’art. 8, comma 4, del regolamento relativo all’istruzione tecnica e l’art. 8, comma 7, del regolamento relativo all’istruzione professionale, stabiliscono che i posti dell’ufficio tecnico sono coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulle utilizzazioni.
A) Classi di concorso
In attesa dell’emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione dell’organico di diritto vengono confermate, per le classi prime e seconde interessate al riordino del secondo ciclo, le classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modifiche e integrazioni, opportunamente integrate e rivedute. Con nota a parte viene trasmesso l’elenco delle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino.
Gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere considerati “atipici”. Pertanto, la relativa attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica. In tale ottica le scuole opereranno avvalendosi della procedura attualmente prevista dal sistema informativo. In presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti “atipici” si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 del Ccni sulla mobilità. In assenza di titolari da “tutelare” l’attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con l’ufficio scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale. In assenza delle citate situazioni il dirigente scolastico, sulla base del parere del collegio dei docenti, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento.
B) Quota del 20% riservata all’autonomia
Com’è noto, i tre regolamenti relativi al riordino del 2° ciclo prevedono che le istituzioni scolastiche possono, previa delibera del collegio dei docenti, utilizzare la quota di autonomia del 20%, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita. Ciò sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riguardo alle attività di laboratorio, sia per l’eventuale attivazione di ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.
Poiché l’utilizzo di tale quota, da calcolare tenendo conto della proiezione sull’intero percorso quinquennale, non potrà, comunque, determinare esuberi di personale a ”regime”, il sistema informativo ha attivato una apposita funzione a mezzo della quale le istituzioni scolastiche potranno apportare le modifiche orarie alle classi di concorso (ore in più in corrispondenza di ore in meno) e, contestualmente, gli uffici scolastici territoriali potranno verificare il determinarsi o meno di situazioni di esubero, e quindi, autorizzare interventi modificativi del quadro orario. L’utilizzo della quota dell’autonomia non potrà determinare situazioni di soprannumerarietà a livello scuola e, pertanto, si renderà possibile solo in presenza di classi di concorso con posti o ore disponibili.
La nuova funzione riguarda esclusivamente le classi prime e seconde interessate al riordino, mentre per la classi successive si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 275/1999.
C) Percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
I percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di uno dei 21 titoli di qualifica professionale (vedi decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale è stato recepito l’accordo in sede Conferenza Stato-regioni del 29 aprile 2010) sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle regioni.
I percorsi di IeFP di cui al primo comma possono essere realizzati, fermo restando la competenza delle regioni e la presenza degli stessi nell’ambito della programmazione regionale, dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità adottate con l’intesa in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2010 e previste nelle linee-guida di cui all'articolo 13, comma 1/quinquies della legge n. 40/2007 (vedi www.istruzione.it - Riordino istruzione professionale):
– tipologia A “offerta sussidiaria integrativa” (Linee guida, capo II, punto 2). Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle 21 qualifiche professionali di cui all’allegato 2 della citata intesa del 16/12/2010. A tal fine, in attuazione dell’accordo territoriale tra Usr e competente Assessorato regionale, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i percorsi di qualifica previsti dall’accordo Stato-regioni del 29/4/2010. E’ di fondamentale importanza che le istituzioni scolastiche facciano riferimento alla tabella allegato n. 3 dell’intesa del 16/12/2010, che stabilisce le confluenze tra i vecchi i nuovi percorsi di qualifica professionale. Per la predisposizione dell’offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri riportati nelle più volte citate Linee guida e nei limiti delle risorse disponibili;
– tipologia B “offerta sussidiaria complementare” (Linee guida, capo II, punto 2). Devono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire solo i titoli di qualifica triennali di cui al capo II, punto 2, delle Linee guida. Tale possibilità può trovare attuazione solo qualora il competente Assessorato regionale deliberi, in attuazione dell’accordo territoriale col competente Usr, per la prima attuazione delle Linee guida, di attivare presso gli istituti professionali classi prime che assumano gli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi triennali di IeFP. A tal fine, gli istituti professionali formeranno classi secondo gli standard formativi e l’ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al capo III del decreto legislativo n. 226/2005, fermo restando che la spesa complessiva non potrà, comunque, superare quella derivante dall’attivazione di percorsi ordinari degli istituti professionali. Per consentire la realizzazione di tali percorsi il sistema informativo di questo Ministero sta predisponendo una funzione che riporta le classi di concorso elencate dalla tabella B della citata intesa e non ricomprese tra quelle previste dagli attuali ordinamenti, che consentirà di effettuare l’attribuzione dell’insegnamento alle classi di concorso finalizzate all’acquisizione degli standard formativi e l’ordinamento dei percorsi di IeFP. Resta inteso che la scelta della classe di concorso prevista dalla citata tabella B non dovrà comportare situazioni di soprannumero o di esubero a livello provinciale, tenendo a riferimento lo sviluppo quinquennale dei corsi statali e di quelli triennali dei corsi IeFP.
La realizzazione dell’offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del piano programmatico di cui all’articolo 64, comma 4 della legge n. 133/2008 e dei conseguenti regolamenti attuativi; in nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell’attivazione dell’offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP.
Le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l’offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La presenza dell’offerta di IeFP non può, comunque, comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio prima descritto. L’organico dell’istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi di IeFP.
In effetti l’organico assegnato agli istituti professionali è comprensivo anche delle eventuali quote orarie relative alle classi di IeFP. L’attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal dirigente scolastico nell’ambito delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della generalità delle classi dell’istituzione scolastica, nel rispetto dell’articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e delle specifiche contrattazioni decentrate da attivare sulla base del Ccni relativo alle utilizzazioni del personale docente.
D) Ulteriori disposizioni
Per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio, potranno essere utilizzate eventuali risorse aggiuntive che fondatamente si renderanno disponibili a seguito dell’assegnazione agli istituti delle dotazioni organiche o, in sede di definizione dell’organico di fatto, per effetto dell’impiego di personale docente eventualmente in soprannumero.
Al fine di pervenire ad una puntuale e corretta determinazione delle disponibilità dell’organico di diritto da utilizzare per i trasferimenti, le nomine in ruolo e per le altre operazioni finalizzate al regolare avvio dell’anno scolastico, le SS.LL. e i dipendenti Uffici scolastici provinciali eviteranno il ricorso al frazionamento delle cattedre.
Si ritiene, infine, di dover far presente che le dotazioni organiche devono essere assegnate in coerenza con gli interventi di dimensionamento e distribuzione delle istituzioni scolastiche e, per quanto riguarda l’istruzione secondaria di II grado, di attivazione di nuovi indirizzi di studio, che dovranno essere pienamente compatibili con le complessive disponibilità di organico.
Istruzione degli adulti
L’organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all’attuazione progressiva della citata disposizione, le dotazioni organiche dei Centri territoriali permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2010/2011. Nelle more dell’emanando regolamento che definirà l’assetto organizzativo e didattico dei Cpia, in fase di avanzata definizione, i docenti permangono in servizio presso i Centri territoriali permanenti di titolarità. Si ricorda che, con la sottoscrizione dell’accordo quadro tra questo Ministero e il Ministero dell’interno dell’11 novembre 2010, ai Ctp è stato attribuito un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell’operazione relativa “al rilascio del permesso di soggiorno CE “. Si invitano, pertanto, le SS.LL. a tenere in debita evidenza tale adempimento valutando la possibilità di riservare apposite risorse.
Posti di sostegno
Com’è noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito per evidenti problemi di contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.
Secondo la Consulta, la scelta operata di sopprimere la deroga che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova giustificazione nel nostro ordinamento, posto che attraverso la deroga è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione dei disabili gravi.
La ratio della norma, che prevede la possibilità di assegnare ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di assicurare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità; si tratta, dunque, di un intervento mirato che non si applica nei confronti di tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì, tiene conto della specifica tipologia di handicap.
In relazione a quanto sopra, considerato che i posti in deroga sono attribuiti in organico di fatto, questo Ministero si riserva di impartire ulteriori disposizioni nella apposita specifica circolare, che dovrà scaturire obbligatoriamente da confronti con i vari soggetti istituzionali interessati alla soluzione del delicato problema.
La declaratoria di incostituzionalità del comma 414, dell’art. 2 della legge n. 244/2007 non è estesa alla parte della norma in cui è previsto che la dotazione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno deve essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007. Nell’a.s. 2011/2012, viene, quindi, determinato un organico di diritto di complessivi 63.348 posti, pari al numero di posti attivati in organico di diritto nell’anno scolastico 2010/2011 e riportato nella tabella E, colonna A.
Come per il decorso anno, si ritiene comunque opportuno riportare nella colonna C della suddetta tabella E il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna regione nell’a.s. 2011/2012, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto.
Ovviamente, alla complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare, da parte del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno.
Le SS.LL., in accordo con le regioni, gli enti locali e gli altri livelli istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.
Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.
INDICAZIONI FINALI
Si ricorda che il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dall’articolo 64 della legge 6/8/2008, n. 133 comporta l’applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.
Al fine di disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni, che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse nell’ambito del contingente di posti assegnato, gli uffici regionali effettueranno un costante e puntuale monitoraggio delle operazioni finalizzate alla determinazione degli organici e al regolare avvio dell’anno scolastico, vigilando sul regolare e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.
In relazione a quanto sopra le SS.LL., avvalendosi della collaborazione della apposita struttura costituita presso codeste Direzioni generali regionali, avranno cura di segnalare a questo Dipartimento (e-mail gildo.deangelis@istruzione.it) e alla Direzione generale del personale della scuola (e-mail mariaassunta.palermo@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento. Tanto anche nell’intento di raccordare proficuamente l’attività della menzionata struttura con quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento.
mercoledì 16 marzo 2011
Comunicato Stampa del Comitato per la Promozione e Difesa della Scuola Pubblica RECANATI
Agli organi di informazione
Riesce sempre più difficile commentare le prese di posizione di alcuni esponenti del Governo sulla scuola. In particolare, l’uscita incredibile del Presidente del Consiglio secondo cui nella scuola di Stato vi sarebbero insegnanti che vogliono “inculcare” valori contrari a quelli delle famiglie, lascia interdetti. Si immagina ormai che le famiglie, tra i vari pericoli e le varie insidie da cui cercano di preservare i figli (droga, alcool, cattive compagnie), debbano fronteggiare il pericolo ben più insidioso della scuola pubblica traviatrice. Ben più insidioso perché ci vanno quasi tutti, per molte ore e molti anni. Sotto sotto il Presidente sembra suggerire di abolirle, le scuole pubbliche. Non ha il coraggio di dirlo, ma chi segue la vicenda della scuola sa che le decisioni prese, i tagli sconsiderati hanno già ridotto la scuola di Stato sotto il livello di galleggiamento e la qualità ne sta risentendo in maniera evidente e negativa. Che sia una strategia cercata per aprire il mercato alle private?
C’è da chiedersi come mai la scuola pubblica possa “inculcare” valori contrari a quelli delle famiglie. Non risulta che nei concorsi per l’assunzione degli insegnanti vi sia una selezione che favorisca i più adatti a traviare i ragazzi. E’ noto che da sempre nella scuola ci sono insegnanti di destra e di sinistra e anche molti altri del tutto apolitici e allora perché mai il risultato dovrebbe essere quello di “inculcare” valori contrari a quelli delle famiglie? Non sarà che ciò che disturba ed è considerato con ostilità è la natura propria della scuola pubblica, che è quella di essere il luogo del confronto tra le differenze? La sua realtà, modernissima e d’avanguardia per la nostra società, è di costituire l’unico luogo dove stanno insieme il ricco e il povero, il credente e il non credente, quello di sinistra e quello di destra, l’italiano e lo straniero. Pensiamoci bene: in tutto il resto della vita spesso non capiterà più. E’ quello lo specifico della scuola, il suo insostituibile ruolo per la coesione della società. Forse disturba il metodo consolidato di presentare le diverse opinioni, di far conoscere quel che è diverso e magari anche il fatto che il figlio dell’operaio possa avere le stesse chances del figlio del professionista ed eventualmente, grazie agli studi gratuiti e qualificati, diventare egli stesso un giorno un professionista. Probabilmente disturba non tanto che certe posizioni contrarie all’ideologia del Governo vengano “inculcate”, cosa impossibile per come funziona la scuola, ma che siano anche solo conosciute, dibattute e che su di esse si attui un confronto consentendo a ciascuno di scegliere, ragionando con la propria testa.
Noi siamo tra quelli che ritengono proprio questo il fine della scuola: fornire le più ampie conoscenze e il metodo per poter decidere in autonomia su qualunque cosa. Pertanto riteniamo necessario l’impegno di ciascuno per la tutela della scuola pubblica, che, al di là delle battute talvolta risibili dei governati, sta davvero vivendo un momento di gravissima difficoltà e di pericolo per la sua tenuta nei prossimi anni. E’ di questi giorni l’annuncio di un’altra tornata di tagli che si vanno ad aggiungere a quelli già patiti dalle scuole statali e non ancora assorbiti.
Invitiamo quindi tutti coloro che ritengono la scuola pubblica un valore fondamentale, un vero organo costituzionale, come qualcuno ha detto, ad aderire per la sua difesa alla manifestazione nazionale del 12 marzo a Roma e a quella regionale di Ancona, prevista per le ore 18.00 in Piazza Roma..
Comitato per la promozione e la difesa della scuola pubblica
(09.03.2011)
comunicato coordinamento genitori democratici nazionale
Agli organi di informazione
Riesce sempre più difficile commentare le prese di posizione di alcuni esponenti del Governo sulla scuola. In particolare, l’uscita incredibile del Presidente del Consiglio secondo cui nella scuola di Stato vi sarebbero insegnanti che vogliono “inculcare” valori contrari a quelli delle famiglie, lascia interdetti. Si immagina ormai che le famiglie, tra i vari pericoli e le varie insidie da cui cercano di preservare i figli (droga, alcool, cattive compagnie), debbano fronteggiare il pericolo ben più insidioso della scuola pubblica traviatrice. Ben più insidioso perché ci vanno quasi tutti, per molte ore e molti anni. Sotto sotto il Presidente sembra suggerire di abolirle, le scuole pubbliche. Non ha il coraggio di dirlo, ma chi segue la vicenda della scuola sa che le decisioni prese, i tagli sconsiderati hanno già ridotto la scuola di Stato sotto il livello di galleggiamento e la qualità ne sta risentendo in maniera evidente e negativa. Che sia una strategia cercata per aprire il mercato alle private?
C’è da chiedersi come mai la scuola pubblica possa “inculcare” valori contrari a quelli delle famiglie. Non risulta che nei concorsi per l’assunzione degli insegnanti vi sia una selezione che favorisca i più adatti a traviare i ragazzi. E’ noto che da sempre nella scuola ci sono insegnanti di destra e di sinistra e anche molti altri del tutto apolitici e allora perché mai il risultato dovrebbe essere quello di “inculcare” valori contrari a quelli delle famiglie? Non sarà che ciò che disturba ed è considerato con ostilità è la natura propria della scuola pubblica, che è quella di essere il luogo del confronto tra le differenze? La sua realtà, modernissima e d’avanguardia per la nostra società, è di costituire l’unico luogo dove stanno insieme il ricco e il povero, il credente e il non credente, quello di sinistra e quello di destra, l’italiano e lo straniero. Pensiamoci bene: in tutto il resto della vita spesso non capiterà più. E’ quello lo specifico della scuola, il suo insostituibile ruolo per la coesione della società. Forse disturba il metodo consolidato di presentare le diverse opinioni, di far conoscere quel che è diverso e magari anche il fatto che il figlio dell’operaio possa avere le stesse chances del figlio del professionista ed eventualmente, grazie agli studi gratuiti e qualificati, diventare egli stesso un giorno un professionista. Probabilmente disturba non tanto che certe posizioni contrarie all’ideologia del Governo vengano “inculcate”, cosa impossibile per come funziona la scuola, ma che siano anche solo conosciute, dibattute e che su di esse si attui un confronto consentendo a ciascuno di scegliere, ragionando con la propria testa.
Noi siamo tra quelli che ritengono proprio questo il fine della scuola: fornire le più ampie conoscenze e il metodo per poter decidere in autonomia su qualunque cosa. Pertanto riteniamo necessario l’impegno di ciascuno per la tutela della scuola pubblica, che, al di là delle battute talvolta risibili dei governati, sta davvero vivendo un momento di gravissima difficoltà e di pericolo per la sua tenuta nei prossimi anni. E’ di questi giorni l’annuncio di un’altra tornata di tagli che si vanno ad aggiungere a quelli già patiti dalle scuole statali e non ancora assorbiti.
Invitiamo quindi tutti coloro che ritengono la scuola pubblica un valore fondamentale, un vero organo costituzionale, come qualcuno ha detto, ad aderire per la sua difesa alla manifestazione nazionale del 12 marzo a Roma e a quella regionale di Ancona, prevista per le ore 18.00 in Piazza Roma..
Comitato per la promozione e la difesa della scuola pubblica
(09.03.2011)
comunicato coordinamento genitori democratici nazionale
domenica 6 marzo 2011
dal comitato genitori ed insegnanti per la scuola pubblica -Pesaro
Salve!
Abbiamo percorso un lungo cammino, noi del "comitato genitori ed insegnanti per la scuola pubblica" insieme a te, in questi 2 anni e mezzo, da quando ci hai lasciato la tua firma ed hai cominciato a ricevere le nostre mails. Ci siamo riuniti in assemblee per capire ed informare, abbiamo protestato nelle piazze e sui giornali.
Ora e' il momento di indire un censimento su tutto il teritorio pesarese.
Si', il mese di marzo sara'"il mese del censimento"
Raccoglieremo tutte le testimonianze su come sta cambiando la scuola, su cio' che di diverso e' avvenuto nelle scuole in questi 2 ultimi anni scolastici, in meglio ed in peggio, per ogni ordine e grado, dalle elementari alle superiori. Lo chiediamo anche a te!
Rispondi a questa mail indicando alcuni fatti relativi alla vita scolastica di cui sei a conoscenza. Sii il piu' preciso possibile, indicando anche il nome della scuola e firmandoti col tuo nome o se preferisci come "un insegnante" o "un genitore" (la privacy sara' mantenuta). Scrivi e chiedi ad altri di scrivere, fai girare il più possibile questo messaggio In questo modo creeremo una banca dati qualificata e radicata sul territorio che ci rendera' consapevoli dello stato della nostra scuola pubblica dopo l'avvio della cosiddetta "riforma Gelmini". Alla fine del mese abbiamo intenzione di rendere pubblici i risultati.
Aspettiamo il tuo contributo, non costa molto ma e' molto importante!
Ricorda: "marzo - mese del censimento"
comitato genitori ed insegnanti per la scuola pubblica -Pesaro indirizzo e_mail: comitatoscuolaps@alice.it
Salve!
Abbiamo percorso un lungo cammino, noi del "comitato genitori ed insegnanti per la scuola pubblica" insieme a te, in questi 2 anni e mezzo, da quando ci hai lasciato la tua firma ed hai cominciato a ricevere le nostre mails. Ci siamo riuniti in assemblee per capire ed informare, abbiamo protestato nelle piazze e sui giornali.
Ora e' il momento di indire un censimento su tutto il teritorio pesarese.
Si', il mese di marzo sara'"il mese del censimento"
Raccoglieremo tutte le testimonianze su come sta cambiando la scuola, su cio' che di diverso e' avvenuto nelle scuole in questi 2 ultimi anni scolastici, in meglio ed in peggio, per ogni ordine e grado, dalle elementari alle superiori. Lo chiediamo anche a te!
Rispondi a questa mail indicando alcuni fatti relativi alla vita scolastica di cui sei a conoscenza. Sii il piu' preciso possibile, indicando anche il nome della scuola e firmandoti col tuo nome o se preferisci come "un insegnante" o "un genitore" (la privacy sara' mantenuta). Scrivi e chiedi ad altri di scrivere, fai girare il più possibile questo messaggio In questo modo creeremo una banca dati qualificata e radicata sul territorio che ci rendera' consapevoli dello stato della nostra scuola pubblica dopo l'avvio della cosiddetta "riforma Gelmini". Alla fine del mese abbiamo intenzione di rendere pubblici i risultati.
Aspettiamo il tuo contributo, non costa molto ma e' molto importante!
Ricorda: "marzo - mese del censimento"
comitato genitori ed insegnanti per la scuola pubblica -Pesaro indirizzo e_mail: comitatoscuolaps@alice.it
Fondi per l'autonomia scolastica: solo sei milioni di euro per l'integrazione degli alunni disabili
FONTE: FLC-CGIL
La Circolare del MIUR n. 13 dell'8 febbraio 2011 assegna agli USR i fondi della Legge 440/97 relativi all’esercizio finanziario 2010.
14/02/2011
E' stata pubblicata la Circolare n. 13 del MIUR che ripartisce i fondi della Legge 440/97 destinati alle “iniziative finalizzate al potenziamento e alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, con particolare riguardo agli alunni con deficit sensoriale” fra gli Uffici Scolastici Regionali e fornisce i suggerimenti del MIUR per il relativo utilizzo.
La Circolare suggerisce che i fondi siano destinati alle iniziative promosse dalle scuole per:
progetti per l’innovazione delle metodologie didattiche ed organizzative che, anche grazie all’uso delle nuove tecnologie, realizzino attività interne alla classe per lo sviluppo delle competenze e delle abilità sociali degli alunni con disabilità;
situazioni di particolare complessità che comportino la prosecuzione di progetti in rete fra scuole o fra scuole, enti locali ed associazioni, anche con il coinvolgimento dei Centri territoriali di supporto per la disabilità (CTS);
progetti che implementino procedure, buone pratiche per il progetto di vita dell’alunno con disabilità, con particolare riguardo all’istituto dell’alternanza scuolalavoro;
potenziamento delle relazioni scuola-famiglia;
sviluppo di reti di scuole collegate a Scuole Polo o CTS mediante la creazione di siti web, di forum della rete, nonché mediante la costituzione di gruppi di lavoro in rete, impegnati anche in attività di monitoraggio e di individuazione dei bisogni delle scuole.
I suggerimenti per la formazione del personale, anch’essi a carico dei fondi ripartiti agli USR, sono:
potenziamento attività di formazione teso a diffondere fra i docenti curricolari la cultura dell’integrazione, con particolare riguardo alla relazione educativa che si instaura con gli alunni con disabilità;
acquisizione o potenziamento di metodologie didattiche specializzate per migliorare le opportunità di formazione degli alunni con disabilità, anche mediante le nuove tecnologie;
attività di formazione per la diffusione della conoscenza del modello ICF dell’OMS con particolare riguardo alla sua applicazione nella scuola.
Per i Centri territoriali di Supporto la Circolare suggerisce che si utilizzino le risorse, “tenuto conto del ruolo strategico che esse possono avere al fine della realizzazione di un effettivo processo di integrazione scolastica e per lo sviluppo di concrete pratiche di scuola inclusiva”, per realizzare:
progetti di coordinamento fra CTS su base regionale ed interregionale;
attività di aggiornamento per gli operatori effettivamente operanti all’interno dei C.T.S;
diffusione della conoscenza e ampliamento della familiarità con gli ausili tecnologici per l’integrazione fra docenti curricolari e specializzati, con particolare riguardo ai prodotti realizzati con l’azione 6 del Progetto “Nuove tecnologie e disabilità”;
progetti sperimentali per individuare metodologie didattiche inclusive che coinvolgano le nuove tecnologie;
acquisto di software e hardware per l’ampliamento delle dotazioni tecnologiche ed informatiche dei Centri Territoriali di Supporto al fine di potenziare le opportunità di apprendimento e di integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Le valutazioni della FLC CGIL
Per i fondi assegnati agli Uffici Scolastici Regionali, ove siano utilizzati per pagare prestazioni aggiuntive al personale, debbono essere seguite le procedure previste dall’art. 6 CCNL.
I fondi assegnati sono:
€ 5.828.450,00 per la progettualità delle scuole o di reti di scuole
€ 450.000,00, per i Centri Territoriali di Supporto
Considerato che le scuole sono oltre 10.000 e i Centri territoriali di supporto sono 96 e che in media ad ogni scuola potranno essere assegnati circa 500 euro mentre i CTS ne potranno avere circa 4.500, e considerato ancora che gli alunni disabili sono circa 185.000 e per ognuno di essi il finanziamento è di 33 euro, sarebbe bene che il MIUR, anche senza aspettare il monitoraggio e la verifica dei risultati ottenuti (previsto dalla circolare), suggerisse al Governo che così non si può andare avanti.
Già avevamo denunciato la progressiva diminuzione delle risorse della Legge 440/97, in occasione della presentazione dello schema di Direttiva e, insieme alla richiesta di ripristinare i finanziamenti necessari, avevamo avanzato proposte per la loro tempestiva destinazione alle scuole.
Quelle risorse sono state poi ulteriormente diminuite per un utilizzo che non ha niente a che fare con il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa da parte delle scuole.
Ora ribadiamo, su un aspetto così importante come quello della integrazione scolastica degli alunni disabili, che è necessario cambiare.
Il Paese ha bisogno di una svolta, la conoscenza è futuro, fermiamo il ritorno al passato.
CIRCOLARE MINISTERIALE 13
FONTE: FLC-CGIL
La Circolare del MIUR n. 13 dell'8 febbraio 2011 assegna agli USR i fondi della Legge 440/97 relativi all’esercizio finanziario 2010.
14/02/2011
E' stata pubblicata la Circolare n. 13 del MIUR che ripartisce i fondi della Legge 440/97 destinati alle “iniziative finalizzate al potenziamento e alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, con particolare riguardo agli alunni con deficit sensoriale” fra gli Uffici Scolastici Regionali e fornisce i suggerimenti del MIUR per il relativo utilizzo.
La Circolare suggerisce che i fondi siano destinati alle iniziative promosse dalle scuole per:
progetti per l’innovazione delle metodologie didattiche ed organizzative che, anche grazie all’uso delle nuove tecnologie, realizzino attività interne alla classe per lo sviluppo delle competenze e delle abilità sociali degli alunni con disabilità;
situazioni di particolare complessità che comportino la prosecuzione di progetti in rete fra scuole o fra scuole, enti locali ed associazioni, anche con il coinvolgimento dei Centri territoriali di supporto per la disabilità (CTS);
progetti che implementino procedure, buone pratiche per il progetto di vita dell’alunno con disabilità, con particolare riguardo all’istituto dell’alternanza scuolalavoro;
potenziamento delle relazioni scuola-famiglia;
sviluppo di reti di scuole collegate a Scuole Polo o CTS mediante la creazione di siti web, di forum della rete, nonché mediante la costituzione di gruppi di lavoro in rete, impegnati anche in attività di monitoraggio e di individuazione dei bisogni delle scuole.
I suggerimenti per la formazione del personale, anch’essi a carico dei fondi ripartiti agli USR, sono:
potenziamento attività di formazione teso a diffondere fra i docenti curricolari la cultura dell’integrazione, con particolare riguardo alla relazione educativa che si instaura con gli alunni con disabilità;
acquisizione o potenziamento di metodologie didattiche specializzate per migliorare le opportunità di formazione degli alunni con disabilità, anche mediante le nuove tecnologie;
attività di formazione per la diffusione della conoscenza del modello ICF dell’OMS con particolare riguardo alla sua applicazione nella scuola.
Per i Centri territoriali di Supporto la Circolare suggerisce che si utilizzino le risorse, “tenuto conto del ruolo strategico che esse possono avere al fine della realizzazione di un effettivo processo di integrazione scolastica e per lo sviluppo di concrete pratiche di scuola inclusiva”, per realizzare:
progetti di coordinamento fra CTS su base regionale ed interregionale;
attività di aggiornamento per gli operatori effettivamente operanti all’interno dei C.T.S;
diffusione della conoscenza e ampliamento della familiarità con gli ausili tecnologici per l’integrazione fra docenti curricolari e specializzati, con particolare riguardo ai prodotti realizzati con l’azione 6 del Progetto “Nuove tecnologie e disabilità”;
progetti sperimentali per individuare metodologie didattiche inclusive che coinvolgano le nuove tecnologie;
acquisto di software e hardware per l’ampliamento delle dotazioni tecnologiche ed informatiche dei Centri Territoriali di Supporto al fine di potenziare le opportunità di apprendimento e di integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Le valutazioni della FLC CGIL
Per i fondi assegnati agli Uffici Scolastici Regionali, ove siano utilizzati per pagare prestazioni aggiuntive al personale, debbono essere seguite le procedure previste dall’art. 6 CCNL.
I fondi assegnati sono:
€ 5.828.450,00 per la progettualità delle scuole o di reti di scuole
€ 450.000,00, per i Centri Territoriali di Supporto
Considerato che le scuole sono oltre 10.000 e i Centri territoriali di supporto sono 96 e che in media ad ogni scuola potranno essere assegnati circa 500 euro mentre i CTS ne potranno avere circa 4.500, e considerato ancora che gli alunni disabili sono circa 185.000 e per ognuno di essi il finanziamento è di 33 euro, sarebbe bene che il MIUR, anche senza aspettare il monitoraggio e la verifica dei risultati ottenuti (previsto dalla circolare), suggerisse al Governo che così non si può andare avanti.
Già avevamo denunciato la progressiva diminuzione delle risorse della Legge 440/97, in occasione della presentazione dello schema di Direttiva e, insieme alla richiesta di ripristinare i finanziamenti necessari, avevamo avanzato proposte per la loro tempestiva destinazione alle scuole.
Quelle risorse sono state poi ulteriormente diminuite per un utilizzo che non ha niente a che fare con il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa da parte delle scuole.
Ora ribadiamo, su un aspetto così importante come quello della integrazione scolastica degli alunni disabili, che è necessario cambiare.
Il Paese ha bisogno di una svolta, la conoscenza è futuro, fermiamo il ritorno al passato.
CIRCOLARE MINISTERIALE 13
FONTE: CGIL
Scuola e laicità dello Stato
18/02/2011 Negli anni precedenti in occasione del 17 febbraio, anniversario delle Lettere Patenti di Carlo Alberto che nel 1848 le promulgò riconoscendo i diritti civili ai Valdesi, passaggio determinante per giungere in seguito alla libertà religiosa, in CGIL con tutti i soggetti che operano per la Laicità dello Stato e della Scuola pubblica sono state organizzate iniziative tese a sostenere il lavoro culturale di coloro che quotidianamente vigilano affinché la Laicità dello Stato non sia calpestata.
La laicità nella scuola pubblica, infatti, ha subito negli ultimi anni numerosi attacchi: un Concordato già pasticciato e continui e subdoli interventi hanno rischiato di rendere la situazione di fatto ancora peggiore di quanto previsto dalla normativa, provocando grosse difficoltà per i genitori nel far valere le proprie scelte in una scuola messa nella condizione di non poter garantire i diritti di tutti, anche di chi non intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. In particolare ricordiamo anche il lavoro fatto dai ragazzi per richiamare l’attenzione sulla valutazione dei crediti per chi si avvale dell’insegnamento dell’IRC senza che vi fossero le condizioni per usufruire di attività alternative. In tanti, genitori, insegnanti, associazioni, si è cercato di non abbassare mai la guardia, di rispondere colpo su colpo, spesso ricorrendo alle vie legali, con ricorsi su ricorsi. Si chiedeva una cosa molto semplice: il rispetto della norma e, dunque, che ai bambini i cui genitori decidono di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica fossero garantite le attività alternative.
Quest’anno fa piacere segnalare che, laddove si sono costituiti gruppi di lavoro per vigilare e rivendicare che nelle Scuole vi sia il rispetto almeno delle regole Stabilite dal Concordato, questa attenzione e questo impegno continuo a partire dal potenziamento dell’informazione cominciano a dare qualche frutto.
Finalmente qualcosa è cambiato. L’anno scolastico 2010/2011, caratterizzato da tanti problemi per la scuola pubblica, ha visto invece qualche spiraglio positivo almeno per quanto riguarda il problema delle attività alternative per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica. Non solo a livello legislativo è stata sottolineata con chiarezza l’obbligatorietà per le scuole di organizzare le attività alternative, fosse anche per un solo studente, ma il Ministero dell’Istruzione ha chiarito che le scuole possono, debbono organizzare queste attività con spesa a carico del Ministero del Tesoro, e quindi senza gravare sui propri bilanci, messi a dura prova dai continui tagli alle spese per l’istruzione. E le scuole, dopo qualche incertezza iniziale, in molte realtà lo stanno facendo.
Un secondo risultato positivo è stato quello dei moduli per le iscrizioni che, dopo i pasticci dell’anno scorso e le relative proteste, anche dei ragazzi delle Scuole Superiori, sono finalmente corretti e contengono tutte le opzioni previste dalla normativa vigente.
A questo punto i diritti degli studenti e delle famiglie sono stati riconosciuti: adesso è compito di tutti contribuire a diffondere informazioni corrette e a vigilare perché non si verifichi più che bambini vengano trattati come pacchi da spostare in altre classi o da abbandonare nei corridoio che i genitori più deboli debbano fare scelte non dettate dalla propria coscienza, ma dalla necessità di non fare sentire 'diversi' i propri figli.
Ora è necessario continuare il lavoro di rete che ci siamo impegnati a fare con tutti i soggetti con i quali si è fatto questo impegnativo ma assolutamente utile percorso.
VADEMECUM PER L'ESERCIZIO DELLA SCELTA RELATIVA ALL'IRC E ALLE ATTIVITA' ALTERNATIVE
Scuola e laicità dello Stato
18/02/2011 Negli anni precedenti in occasione del 17 febbraio, anniversario delle Lettere Patenti di Carlo Alberto che nel 1848 le promulgò riconoscendo i diritti civili ai Valdesi, passaggio determinante per giungere in seguito alla libertà religiosa, in CGIL con tutti i soggetti che operano per la Laicità dello Stato e della Scuola pubblica sono state organizzate iniziative tese a sostenere il lavoro culturale di coloro che quotidianamente vigilano affinché la Laicità dello Stato non sia calpestata.
La laicità nella scuola pubblica, infatti, ha subito negli ultimi anni numerosi attacchi: un Concordato già pasticciato e continui e subdoli interventi hanno rischiato di rendere la situazione di fatto ancora peggiore di quanto previsto dalla normativa, provocando grosse difficoltà per i genitori nel far valere le proprie scelte in una scuola messa nella condizione di non poter garantire i diritti di tutti, anche di chi non intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. In particolare ricordiamo anche il lavoro fatto dai ragazzi per richiamare l’attenzione sulla valutazione dei crediti per chi si avvale dell’insegnamento dell’IRC senza che vi fossero le condizioni per usufruire di attività alternative. In tanti, genitori, insegnanti, associazioni, si è cercato di non abbassare mai la guardia, di rispondere colpo su colpo, spesso ricorrendo alle vie legali, con ricorsi su ricorsi. Si chiedeva una cosa molto semplice: il rispetto della norma e, dunque, che ai bambini i cui genitori decidono di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica fossero garantite le attività alternative.
Quest’anno fa piacere segnalare che, laddove si sono costituiti gruppi di lavoro per vigilare e rivendicare che nelle Scuole vi sia il rispetto almeno delle regole Stabilite dal Concordato, questa attenzione e questo impegno continuo a partire dal potenziamento dell’informazione cominciano a dare qualche frutto.
Finalmente qualcosa è cambiato. L’anno scolastico 2010/2011, caratterizzato da tanti problemi per la scuola pubblica, ha visto invece qualche spiraglio positivo almeno per quanto riguarda il problema delle attività alternative per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica. Non solo a livello legislativo è stata sottolineata con chiarezza l’obbligatorietà per le scuole di organizzare le attività alternative, fosse anche per un solo studente, ma il Ministero dell’Istruzione ha chiarito che le scuole possono, debbono organizzare queste attività con spesa a carico del Ministero del Tesoro, e quindi senza gravare sui propri bilanci, messi a dura prova dai continui tagli alle spese per l’istruzione. E le scuole, dopo qualche incertezza iniziale, in molte realtà lo stanno facendo.
Un secondo risultato positivo è stato quello dei moduli per le iscrizioni che, dopo i pasticci dell’anno scorso e le relative proteste, anche dei ragazzi delle Scuole Superiori, sono finalmente corretti e contengono tutte le opzioni previste dalla normativa vigente.
A questo punto i diritti degli studenti e delle famiglie sono stati riconosciuti: adesso è compito di tutti contribuire a diffondere informazioni corrette e a vigilare perché non si verifichi più che bambini vengano trattati come pacchi da spostare in altre classi o da abbandonare nei corridoio che i genitori più deboli debbano fare scelte non dettate dalla propria coscienza, ma dalla necessità di non fare sentire 'diversi' i propri figli.
Ora è necessario continuare il lavoro di rete che ci siamo impegnati a fare con tutti i soggetti con i quali si è fatto questo impegnativo ma assolutamente utile percorso.
VADEMECUM PER L'ESERCIZIO DELLA SCELTA RELATIVA ALL'IRC E ALLE ATTIVITA' ALTERNATIVE
COMUNICATO STAMPA ANFFAS ONLUS
GITA NEGATA A STUDENTE CON DISABILITA’:
LA DISCRIMINAZIONE SI COMBATTE IN CLASSE
I giornali di oggi riportano una notizia che suscita in Anffas Onlus,Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/oRelazionale, sentimenti fortemente contraddittori.
La notizia è quella proveniente da una scuola media di Catanzaro all’internodella quale la Dirigente Scolastica avrebbe (secondo quanto riportato dalla stampa) negato ad un alunno con sindrome di down la partecipazione a gite scolastiche ed uscite didattiche, invitando i compagni ed i docenti a nascondere allo stesso le date delle uscite in programmazione adducendo quale motivazione “la scarsa capacità dello stesso ad apprendere a causa della sua infermità”. Invito, questo, che sarebbe stato immediatamente declinato dagli stessi, i quali avrebbero dichiarato di preferire rinunciare tutti alle gite piuttosto che veder discriminato il loro compagno.
La notizia suscita in noi sentimenti contrastanti perché:
- da un lato siamo frustrati ed estremamente contrariati, nonché drammaticamente preoccupati, dal fatto che in assoluto contrasto a quanto ormai universalmente sancito e ribadito a livello nazionale ed internazionale e quindi nella più evidente illegalità, esiste ancora chi continua a violare i più fondamentali diritti delle persone con disabilità e delle persone con disabilità e paradossalmente spesso chi si rende protagonista di tali violazioni è tra coloro i quali invece dovrebbero farsene primi garanti;
- d’altro canto questa notizia ci lancia un messaggio di civiltà e speranza per l’iniziativa di contrasto che, forse per la prima volta, proviene da una società e comunità che possiamo, in questo caso, davvero definire “civile”.
I compagni di scuola del ragazzo con disabilità hanno mostrato, oltre che sensibilità ed attenzione, alto senso civico e responsabilità. Crediamo, pur non conoscendo nello specifico i fatti, che si possano definire, nonostante la tenera età, dei veri e propri “cittadini modello” e dei piccoli “difensori dei diritti umani”. Ciò significa che forse la cultura della disabilità basata sui diritti umani sta penetrando nelle nostre comunità,
magari saltando qualche generazione.
Non vogliamo qui annoverare tutti i dettami normativi e culturali che sanciscono il diritto degli alunni con disabilità alla partecipazione attiva e piena, in condizioni di eguaglianza con gli altri, a tutte le attività scolastiche (di cui gite scolastiche, viaggi di istruzione e momenti ludico-culturali e sportivi rappresentano componenti essenziali e fondamentali), né tanto meno soffermarci oltre a ricordare che nel nostro Paese per fortuna esiste una specifica legge (la 67/06) che tutela le persone con disabilità dalla discriminazione in tutti gli ambiti della vita, ma ci preme soprattutto manifestare tutta la nostra solidarietà e vicinanza all’alunno con disabilità ed alla sua famiglia, nonché ai compagni di scuola ed insieme a loro a tutte le altre persone e famiglie che si trovano in situazioni simili.
E’ per questo che l’Associazione desidera rinnovare e ricordare il proprio impegno di tutela dei diritti umani e civili delle persone con disabilità (in particolare intellettiva e/o relazionale) e dei loro genitori e familiari, rendendosi disponibile a ricevere segnalazioni e supportare, anche nelle sedi giudiziarie, iniziative di contrasto ad analoghe situazioni in tutto il territorio nazionale.
Roberto Speziale
Presidente Nazionale Anffas Onlus
GITA NEGATA A STUDENTE CON DISABILITA’:
LA DISCRIMINAZIONE SI COMBATTE IN CLASSE
I giornali di oggi riportano una notizia che suscita in Anffas Onlus,Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/oRelazionale, sentimenti fortemente contraddittori.
La notizia è quella proveniente da una scuola media di Catanzaro all’internodella quale la Dirigente Scolastica avrebbe (secondo quanto riportato dalla stampa) negato ad un alunno con sindrome di down la partecipazione a gite scolastiche ed uscite didattiche, invitando i compagni ed i docenti a nascondere allo stesso le date delle uscite in programmazione adducendo quale motivazione “la scarsa capacità dello stesso ad apprendere a causa della sua infermità”. Invito, questo, che sarebbe stato immediatamente declinato dagli stessi, i quali avrebbero dichiarato di preferire rinunciare tutti alle gite piuttosto che veder discriminato il loro compagno.
La notizia suscita in noi sentimenti contrastanti perché:
- da un lato siamo frustrati ed estremamente contrariati, nonché drammaticamente preoccupati, dal fatto che in assoluto contrasto a quanto ormai universalmente sancito e ribadito a livello nazionale ed internazionale e quindi nella più evidente illegalità, esiste ancora chi continua a violare i più fondamentali diritti delle persone con disabilità e delle persone con disabilità e paradossalmente spesso chi si rende protagonista di tali violazioni è tra coloro i quali invece dovrebbero farsene primi garanti;
- d’altro canto questa notizia ci lancia un messaggio di civiltà e speranza per l’iniziativa di contrasto che, forse per la prima volta, proviene da una società e comunità che possiamo, in questo caso, davvero definire “civile”.
I compagni di scuola del ragazzo con disabilità hanno mostrato, oltre che sensibilità ed attenzione, alto senso civico e responsabilità. Crediamo, pur non conoscendo nello specifico i fatti, che si possano definire, nonostante la tenera età, dei veri e propri “cittadini modello” e dei piccoli “difensori dei diritti umani”. Ciò significa che forse la cultura della disabilità basata sui diritti umani sta penetrando nelle nostre comunità,
magari saltando qualche generazione.
Non vogliamo qui annoverare tutti i dettami normativi e culturali che sanciscono il diritto degli alunni con disabilità alla partecipazione attiva e piena, in condizioni di eguaglianza con gli altri, a tutte le attività scolastiche (di cui gite scolastiche, viaggi di istruzione e momenti ludico-culturali e sportivi rappresentano componenti essenziali e fondamentali), né tanto meno soffermarci oltre a ricordare che nel nostro Paese per fortuna esiste una specifica legge (la 67/06) che tutela le persone con disabilità dalla discriminazione in tutti gli ambiti della vita, ma ci preme soprattutto manifestare tutta la nostra solidarietà e vicinanza all’alunno con disabilità ed alla sua famiglia, nonché ai compagni di scuola ed insieme a loro a tutte le altre persone e famiglie che si trovano in situazioni simili.
E’ per questo che l’Associazione desidera rinnovare e ricordare il proprio impegno di tutela dei diritti umani e civili delle persone con disabilità (in particolare intellettiva e/o relazionale) e dei loro genitori e familiari, rendendosi disponibile a ricevere segnalazioni e supportare, anche nelle sedi giudiziarie, iniziative di contrasto ad analoghe situazioni in tutto il territorio nazionale.
Roberto Speziale
Presidente Nazionale Anffas Onlus
FONTE: DISABILI.COM
http://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/22850-integrazione-scolastica-degli-alunni-disabili-troppi-diritti-negati
Qual'è la reale condizione degli alunni con disabilità?
L’Istat ha recentemente pubblicato l’indagine riguardante le risorse e gli strumenti di cui sono dotate le scuole per permettere e favorire l’inserimento scolastico degli alunni con disabilità. La presenza di alunni con disabilità è notevolmente aumentata, ma quasi 10.000 studenti non hanno visto rispettare il proprio diritti al progetto educativo individuale, troppe scuole non sono ancora accessibili e l’insegnante di sostegno ricopre un ruolo ancora marginale.
IL DATO POSITIVO - L’indagine si riferisce alle scuole statali e private, per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010. E’ necessario premettere che la presenza di alunni con disabilità nella scuola primaria è praticamente raddoppiata, passando dall’,7% al 2,6% del totale della popolazione studentesca in dieci anni. Nella scuola secondaria l’incremento è addirittura superiore.
Nelle scuole italiane studiano oltre 130 mila alunni con disabilità (circa 73 mila nelle primarie e 29 nella secondaria), di cui solo un terzo di sesso femminile. Gli alunni disabili sono mediamente più vecchi dei propri compagni di classe, il che implica necessariamente che le bocciature siano molto frequenti.
Gli studenti disabili che frequentano le scuole italiane sono soprattutto ragazzi con disabilità cognitive (circa il 40%), il 17% sono affetti da disturbi generalizzati dello sviluppo, il 14% sono disabili motori e nel 10% dei casi si tratta di disabilità sensoriali.
LE CERTIFICAZIONI – Nella scuola primaria il 72,2% degli alunni ha una certificazione di handicap in base alla Legge 104, il 2% è certificato come invalido civile e il 13,8% le possiede entrambe. Nella scuola secondaria le certificazioni L.104 sono leggermente inferiori. L’Istat stesso ci ricorda che l’avere una certificazione che attesti il proprio stato di disabilità è normativamente propedeutico all’erogazione da parte del sistema scuola dei servizi per l’integrazione.
IL DATO NEGATIVO – Secondo le statistiche il 95% degli alunni ha una regolare diagnosi funzionale e l’85% un profilo dinamico funzionale , mentre il PEI è stato redatto per il 93% degli alunni della scuola primaria e il 96% di quelli della scuola secondaria. Il che significa che almeno 6500 alunni non hanno avuto diritto a una diagnosi funzionale, 19500 al profilo dinamico funzionale e più di 9000 studenti non hanno avuto un PEI.
I SERVIZI - L'indagine mostra ancora che rispettivamente solo il 21% ed il 18% degli alunni usufruisce di un servizio di trasporto casa-scuola garantito dai comuni ed al 5% e 8% tale servizio è garantito da altri enti locali o da privati.
BARRIERE E TECNOLOGIA– Le barriere architettoniche nelle scuole sono ancora troppe, almeno il 30% degli istituti scolastici presenta ancora gravi impedimenti alla mobilità e all’accessibilità degli studenti disabili, con una netta differenza tra il nord e il sud della nazione.
L’utilizzo dell’informatica e della tecnologia per la “didattica speciale” in Italia non è disponibile per tutti: seppure l’aumento delle postazioni informatiche dedicate sia aumentato sensibilmente nelle regioni più all’avanguardia si arriva all’80% delle scuole, in quelle più retrograde al 48%. La disponibilità di postazioni informatiche nelle classi anziché in laboratori separati è di estrema importanza ai fini dell’integrazione scolastica. Altri dati da analizzare sarebbero quelli riguardanti l’effettivo utilizzo delle postazioni, quando presenti, anche questo piuttosto deludente.
GLI INSEGNATI – Sono proprio loro l’altra faccia della medaglia, coloro i quali dovrebbero accompagnare passo dopo passo i giovani studenti nell’apprendimento e nella vita di relazione.
Nell’anno scolastico 2008-2009 gli insegnati di sostegno sono stati 60.529, di cui 33.556 nella scuola primaria e 26.973 in quella secondaria. Gli assistenti educativi culturali sono arrivati a 13 mila, 700 i comunicatori per non udenti, 1500 i facilitatori per la comunicazione e 10.289 i collaboratori scolastici con assegnazione specifica per l'assistenza all'igiene personale. La distribuzione geogradica della presenza di personale a sostegno dell’integrazione scolastica è però davvero impari tra nord e sud Italia.
Quanto ancora dovranno aspettare i nostri bambini?
DATI ISTAT SULL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA
http://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/22850-integrazione-scolastica-degli-alunni-disabili-troppi-diritti-negati
Qual'è la reale condizione degli alunni con disabilità?
L’Istat ha recentemente pubblicato l’indagine riguardante le risorse e gli strumenti di cui sono dotate le scuole per permettere e favorire l’inserimento scolastico degli alunni con disabilità. La presenza di alunni con disabilità è notevolmente aumentata, ma quasi 10.000 studenti non hanno visto rispettare il proprio diritti al progetto educativo individuale, troppe scuole non sono ancora accessibili e l’insegnante di sostegno ricopre un ruolo ancora marginale.
IL DATO POSITIVO - L’indagine si riferisce alle scuole statali e private, per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010. E’ necessario premettere che la presenza di alunni con disabilità nella scuola primaria è praticamente raddoppiata, passando dall’,7% al 2,6% del totale della popolazione studentesca in dieci anni. Nella scuola secondaria l’incremento è addirittura superiore.
Nelle scuole italiane studiano oltre 130 mila alunni con disabilità (circa 73 mila nelle primarie e 29 nella secondaria), di cui solo un terzo di sesso femminile. Gli alunni disabili sono mediamente più vecchi dei propri compagni di classe, il che implica necessariamente che le bocciature siano molto frequenti.
Gli studenti disabili che frequentano le scuole italiane sono soprattutto ragazzi con disabilità cognitive (circa il 40%), il 17% sono affetti da disturbi generalizzati dello sviluppo, il 14% sono disabili motori e nel 10% dei casi si tratta di disabilità sensoriali.
LE CERTIFICAZIONI – Nella scuola primaria il 72,2% degli alunni ha una certificazione di handicap in base alla Legge 104, il 2% è certificato come invalido civile e il 13,8% le possiede entrambe. Nella scuola secondaria le certificazioni L.104 sono leggermente inferiori. L’Istat stesso ci ricorda che l’avere una certificazione che attesti il proprio stato di disabilità è normativamente propedeutico all’erogazione da parte del sistema scuola dei servizi per l’integrazione.
IL DATO NEGATIVO – Secondo le statistiche il 95% degli alunni ha una regolare diagnosi funzionale e l’85% un profilo dinamico funzionale , mentre il PEI è stato redatto per il 93% degli alunni della scuola primaria e il 96% di quelli della scuola secondaria. Il che significa che almeno 6500 alunni non hanno avuto diritto a una diagnosi funzionale, 19500 al profilo dinamico funzionale e più di 9000 studenti non hanno avuto un PEI.
I SERVIZI - L'indagine mostra ancora che rispettivamente solo il 21% ed il 18% degli alunni usufruisce di un servizio di trasporto casa-scuola garantito dai comuni ed al 5% e 8% tale servizio è garantito da altri enti locali o da privati.
BARRIERE E TECNOLOGIA– Le barriere architettoniche nelle scuole sono ancora troppe, almeno il 30% degli istituti scolastici presenta ancora gravi impedimenti alla mobilità e all’accessibilità degli studenti disabili, con una netta differenza tra il nord e il sud della nazione.
L’utilizzo dell’informatica e della tecnologia per la “didattica speciale” in Italia non è disponibile per tutti: seppure l’aumento delle postazioni informatiche dedicate sia aumentato sensibilmente nelle regioni più all’avanguardia si arriva all’80% delle scuole, in quelle più retrograde al 48%. La disponibilità di postazioni informatiche nelle classi anziché in laboratori separati è di estrema importanza ai fini dell’integrazione scolastica. Altri dati da analizzare sarebbero quelli riguardanti l’effettivo utilizzo delle postazioni, quando presenti, anche questo piuttosto deludente.
GLI INSEGNATI – Sono proprio loro l’altra faccia della medaglia, coloro i quali dovrebbero accompagnare passo dopo passo i giovani studenti nell’apprendimento e nella vita di relazione.
Nell’anno scolastico 2008-2009 gli insegnati di sostegno sono stati 60.529, di cui 33.556 nella scuola primaria e 26.973 in quella secondaria. Gli assistenti educativi culturali sono arrivati a 13 mila, 700 i comunicatori per non udenti, 1500 i facilitatori per la comunicazione e 10.289 i collaboratori scolastici con assegnazione specifica per l'assistenza all'igiene personale. La distribuzione geogradica della presenza di personale a sostegno dell’integrazione scolastica è però davvero impari tra nord e sud Italia.
Quanto ancora dovranno aspettare i nostri bambini?
DATI ISTAT SULL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Federazione Gilda-Unams
GILDA degli INSEGNANTI PADOVA
PROVE INVALSI: OBBLIGO, SCELTA O OPPORTUNITÀ?
1 - IL QUADRO NORMATIVO:
Tutte le prerogative degli organi collegiali della Scuola sono pienamente vigenti, e non possono essere modificate da note e circolari ministeriali.
L’art. 3, comma 1, lettera b, della legge 28 marzo 2003, n.53 (che istituisce l’ Istituto Nazionale per la VALutazione del Sistema di Istruzione) assegna all’INVALSI il compito di effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Annualmente, poi, il Ministero affida, con Circolare “ad hoc”, gli specifici obiettivi di valutazione dell’anno scolastico in corso (per il 2010/2011 si veda la Direttiva n. 67, del 30 luglio 2010); successivamente, con una semplice Nota Prot. n 3813 AOODPPR /USC datata 30/12/2010 ma pubblicata l’11/1/2011 e rivolta alle Direzioni Regionali, il MIUR detta alcune modalità operative per la rilevazione annuale.
Nessuno degli atti normativi citati ha il potere di intervenire su altre norme vigenti, relative da una parte ai processi decisionali delle Scuole autonome, dall’altra agli obblighi di lavoro dei docenti, descritti nel CCNL.
Val la pena di ricordare che il Presidente dell’INVALSI, Piero Cipollone, ha scritto una lettera ai Dirigenti Scolastici in data 10 gennaio, per invitarli alla partecipazione. Nel sito web www.invalsi.it è possibile trovare i form attraverso i quali, ANNUALMENTE, le singole Istituzioni scolastiche si registrano.
2 - CHI DECIDE? CHI DOVREBBE DECIDERE?
Titolare delle delibere in ordine all’azione didattica ed educativa generale, comprendente anche i criteri e le attività di valutazione, è il Collegio dei Docenti.
Già da anni in molte scuole si “dà per scontata” l’adesione alle attività inerenti la somministrazione delle prove INVALSI; ma è davvero così?
Vediamo:
Sia la Carta Costituzionale (vedasi l’articolo 33 sulla libertà di insegnamento) che il Contratto Nazionale assegnano a ciascun docente piena autonomia professionale e didattica dunque indicazioni di qualunque tipo su attività didattiche di valutazione non possono avere alcun carattere imperativo.
Il Collegio dei Docenti è l’organo collegiale cui sono affidate, nel rispetto della libertà di insegnamento del singolo docente – costituzionalmente garantita – le competenze riguardo le scelte didattiche generali, gli indirizzi educativi, l’adesione ad attività d’Istituto ed infine la stesura e l’approvazione del principale documento - il POF – che riunisce tutte le determinazioni citate. Infatti, l’art. 7 comma 2 del Testo Unico sulla scuola prevede che “il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.
b) Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
d) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti”.
e) Inoltre, il regolamento sull’autonomia (DPR n. 275/99) prevede all’art. 4 c.4 :”Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, Coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”
Inoltre:
In base al comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001 il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri poteri nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali e non ha quindi la possibilità di aderire alle prove Invalsi senza una delibera del Collegio dei Docenti che ne ha esclusiva competenza, visto che l’adesione ad attività di valutazione rientra tra le sue prerogative; accade piuttosto spesso la delibera del Collegio venga verbalizzata, anche se durante le sedute il tema passa “sotto traccia”, senza una vera discussione ed una specifica delibera.
Intervenendo anch’essa in materie di competenza del Collegio dei Docenti, la Nota Miur del 30 dicembre 2010 risulta in evidente contrasto con il già citato art. 7 del Testo Unico, previgente, imponendo modalità di valutazione degli apprendimenti degli allievi e quindi prevaricando la progettualità del Collegio in un ambito che la norma attribuisce alla sua competenza. Pertanto gli insegnanti, in seno al Collegio, devono poter esprimere il loro consenso, o dissenso, alla adesione della scuola alle già citate attività. Qualora non sia previsto uno specifico punto all’O.d.g., se ne può richiedere l’introduzione, oppure convocare un collegio straordinario con la sottoscrizione di un terzo dei componenti.
In conseguenza di quanto già detto eventuali decisioni unilaterali dei Dirigenti, in merito alla adesione alle Prove INVALSI, non possono avere alcuna automatica ricaduta sui doveri del personale docente.
3 - GLI IMPEGNI AGGIUNTIVI SONO DOVUTI?
Per definizione ciò che non è compreso negli obblighi di servizio previsti per i Docenti si configura come attività aggiuntiva (o lavoro straordinario) e in quanto tale non è obbligatorio.
Il contratto nazionale di lavoro descrive gli obblighi di servizio dei docenti negli articoli dal 26 al 29 e non prevede obblighi inerenti a questa tipologia di attività.
Poiché la somministrazione, la correzione e la tabulazione dei risultati delle prove Invalsi non rientrano in nessuno degli obblighi previsti dal Contratto nazionale, gli oneri che ne derivano non possono che essere attività aggiuntive:
- ogni attività aggiuntiva d’Istituto deve innanzitutto essere prevista dal POF, dunque essere approvata dal Collegio docenti;
- il lavoro straordinario è volontario e non può essere imposto con un obbligo di servizio;
- ogni attività aggiuntiva deve prevedere l’attribuzione di un incarico che definisca modi e tempi di svolgimento ed il relativo pagamento: a questo proposito è opportuno il coinvolgimento delle RSU di istituto sia nella fase decisionale – non si possono infatti prevedere pagamenti per attività non deliberate – sia in quella più specificamente contrattuale, nel determinare - in caso di approvazione dell’attività da parte del Collegio - quali e quante risorse saranno impiegate nella remunerazione di chi se ne occuperà..
4 - COME VALUTIAMO LE PROVE ED I LORO RISULTATI?
I Docenti della scuola italiana sono stati pressoché esclusi dal percorso che ha portato alla costituzione dell’INVALSI, dal dibattito su cosa e come sia opportuno valutare in modo “standardizzato”, sull’utilizzo dei dati ricavati dall’elaborazione dei risultati.
L’esigenza della definizione di alcuni standard comuni, e di una omogeneità nella valutazione e nella certificazione dei livelli acquisiti in uscita dai percorsi di istruzione, è sentita da più parti e soddisfatta nei paesi dell’area OCSE con diverse modalità, afferenti anche alle diverse architetture dei sistemi scolastici; di particolare rilievo il fatto che i titoli di studio rilasciati dal sistema di istruzione – statali, pubblici, privati – abbiano o meno valore legale.
Anche la comunità europea gioca un ruolo fondamentale, laddove fissa una corrispondenza tra titoli di studio e/o professionali dei diversi paesi necessaria per la libera circolazione al suo interno dei cittadini/lavoratori.
Nel nostro Paese, tuttavia, la strada percorsa sinora con la delega all’INVALSI della costruzione di un Sistema nazionale di valutazione suscita perplessità in ordine alla mancanza di organicità dell’impianto delle prove ed alla loro adeguatezza nel testare il raggiungimento degli obiettivi; proprio la mancanza di una ampia riflessione “preventiva” su COSA MISURARE e di un continuo riscontro con chi nella scuola opera ha fatto si che queste prove, soprattutto quelle destinate al primo ciclo di istruzione sembrino più ciò che l’alunno possiede come patrimonio individuale e sociale, piuttosto che ciò che ha acquisito come patrimonio di conoscenze e – se si vuole – di competenze nell’ambito del percorso strettamente scolastico. ( questi temi sono tra l’altro stati al centro del Convegno Nazionale “E alla fine cosa valutare? Slalom tra Conoscenze e Competenze” che la Gilda di Padova ha organizzato il 30 novembre 2010).
Entrando nello specifico, la sequenza delle prove INVALSI sperimentate ed utilizzate dal 2003 hanno fatto sorgere questi dubbi:
- i test INVALSI sono spesso risultati estranei o avulsi rispetto sia alle programmazioni previste nei POF delle singole scuole, sia rispetto alle indicazioni nazionali delle diverse discipline testate; il rischio è quello di una standardizzare dell'insegnamento, attraverso la “curvatura” delle scelte didattiche dei collegi docenti e dei singoli insegnanti alle richieste dei test, senza più tener conto delle caratteristiche del territorio, delle singole classi e dei singoli alunni, della diversità di stili e scelte metodologici, rischiando di ridurre drasticamente il pluralismo e la libertà d’insegnamento nella scuola.
- L’inserimento della valutazione obbligatoria della Prova nazionale INVALSI per gli Esami di Stato alla conclusione del Primo Ciclo di Istruzione, per fare un esempio, ha acquisito un peso rilevante rispetto alle prove predisposte a livello di Istituto, portando un evidente squilibrio nella determinazione della valutazione finale del singolo studente.
- Non risulta affatto chiaro come sarà elaborato il nesso tra risultati delle prove e situazione socio-culturale delle diverse realtà territoriali e dell’utenza dei singoli istituti, nonostante l’enorme massa di dati statistici che vengono contemporaneamente rilevati, in modo da far pensare quasi ad una “schedatura” degli studenti (la raccolta di dati “sensibili” iniziata lo scorso anno ha suscitato perplessità e preoccupazioni, tanto è vero che l’INVALSI ha recentissimamente dovuto emanare una “informativa” alle famiglie sul trattamento e la conservazione dei dati raccolti): la mancanza di chiarezza su questo punto rende le Prove INVALSI ancora inefficaci a descrivere le cause delle disomogeneità finora rilevate, e a consentire di approntare gli interventi necessari alla loro correzione.
- Il contenuto e gli elementi di valutazione connessi alle prove INVALSI risultano profondamente dissonanti con le altre forme di valutazione in uscita già presenti e praticate nelle scuole dei diversi gradi, alla luce delle Indicazioni Nazionali e delle istruzioni operative per gli Esami di Stato (valutazioni finali, certificazione competenze, esami di stato); esiste quindi un rischio concreto di divergenza tra i due contesti valutativi: come potranno essere utilizzati, in modo da garantire equità e trasparenza, i dati così acquisiti da INVALSI nella valutazione degli Istituti Scolastici o addirittura dei singoli Docenti?
Alla luce delle riflessioni e degli elementi sopra riportati invitiamo tutti i Docenti:
a pretendere, nelle proprie scuole, il rispetto delle prerogative del Collegio dei Docenti in merito alle decisioni di carattere didattico generale ivi comprese le attività di valutazione d’istituto;
a non dare per scontato di doversi accollare, ancora una volta, una incombenza in più, senza che chi la propone ne preveda anche il finanziamento;
ad avviare un dibattito sull’opportunità di dare sempre più spazio a questo tipo di prove, volontà peraltro già espressa da Max Bruschi (consigliere del Ministro Gelmini, che vorrebbe addirittura sostituire “in toto” le prove scritte dell’Esame di Stato - 1° ciclo con prove tipo “INVALSI”), fondandovi una parte via via crescente della valutazione degli allievi, con il relativo rischio di appiattimento ad un modello di insegnamento del tipo “teaching to test”.
23 febbraio
Gilda degli insegnanti
http://www.gildavenezia.it/docs/Archivio/2011/febbr2011/Invalsi_PD.pdf
ALTRO MATERIALE:
Un sistema di misurazione degli apprendimenti per la valutazione delle
scuole: finalità e aspetti metodologici - Checchi, Ichino, Vittadini
http://www.invalsi.it/download/INVALSI_2008.pdf
I devoti della misurazione - Gabrielli (Cesp Trieste
http://www.cespbo.it/testi/2011_1/invalsi_devoti-misurazione_marzo%202011.pdf
GILDA degli INSEGNANTI PADOVA
PROVE INVALSI: OBBLIGO, SCELTA O OPPORTUNITÀ?
1 - IL QUADRO NORMATIVO:
Tutte le prerogative degli organi collegiali della Scuola sono pienamente vigenti, e non possono essere modificate da note e circolari ministeriali.
L’art. 3, comma 1, lettera b, della legge 28 marzo 2003, n.53 (che istituisce l’ Istituto Nazionale per la VALutazione del Sistema di Istruzione) assegna all’INVALSI il compito di effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Annualmente, poi, il Ministero affida, con Circolare “ad hoc”, gli specifici obiettivi di valutazione dell’anno scolastico in corso (per il 2010/2011 si veda la Direttiva n. 67, del 30 luglio 2010); successivamente, con una semplice Nota Prot. n 3813 AOODPPR /USC datata 30/12/2010 ma pubblicata l’11/1/2011 e rivolta alle Direzioni Regionali, il MIUR detta alcune modalità operative per la rilevazione annuale.
Nessuno degli atti normativi citati ha il potere di intervenire su altre norme vigenti, relative da una parte ai processi decisionali delle Scuole autonome, dall’altra agli obblighi di lavoro dei docenti, descritti nel CCNL.
Val la pena di ricordare che il Presidente dell’INVALSI, Piero Cipollone, ha scritto una lettera ai Dirigenti Scolastici in data 10 gennaio, per invitarli alla partecipazione. Nel sito web www.invalsi.it è possibile trovare i form attraverso i quali, ANNUALMENTE, le singole Istituzioni scolastiche si registrano.
2 - CHI DECIDE? CHI DOVREBBE DECIDERE?
Titolare delle delibere in ordine all’azione didattica ed educativa generale, comprendente anche i criteri e le attività di valutazione, è il Collegio dei Docenti.
Già da anni in molte scuole si “dà per scontata” l’adesione alle attività inerenti la somministrazione delle prove INVALSI; ma è davvero così?
Vediamo:
Sia la Carta Costituzionale (vedasi l’articolo 33 sulla libertà di insegnamento) che il Contratto Nazionale assegnano a ciascun docente piena autonomia professionale e didattica dunque indicazioni di qualunque tipo su attività didattiche di valutazione non possono avere alcun carattere imperativo.
Il Collegio dei Docenti è l’organo collegiale cui sono affidate, nel rispetto della libertà di insegnamento del singolo docente – costituzionalmente garantita – le competenze riguardo le scelte didattiche generali, gli indirizzi educativi, l’adesione ad attività d’Istituto ed infine la stesura e l’approvazione del principale documento - il POF – che riunisce tutte le determinazioni citate. Infatti, l’art. 7 comma 2 del Testo Unico sulla scuola prevede che “il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.
b) Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
d) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti”.
e) Inoltre, il regolamento sull’autonomia (DPR n. 275/99) prevede all’art. 4 c.4 :”Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, Coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”
Inoltre:
In base al comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001 il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri poteri nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali e non ha quindi la possibilità di aderire alle prove Invalsi senza una delibera del Collegio dei Docenti che ne ha esclusiva competenza, visto che l’adesione ad attività di valutazione rientra tra le sue prerogative; accade piuttosto spesso la delibera del Collegio venga verbalizzata, anche se durante le sedute il tema passa “sotto traccia”, senza una vera discussione ed una specifica delibera.
Intervenendo anch’essa in materie di competenza del Collegio dei Docenti, la Nota Miur del 30 dicembre 2010 risulta in evidente contrasto con il già citato art. 7 del Testo Unico, previgente, imponendo modalità di valutazione degli apprendimenti degli allievi e quindi prevaricando la progettualità del Collegio in un ambito che la norma attribuisce alla sua competenza. Pertanto gli insegnanti, in seno al Collegio, devono poter esprimere il loro consenso, o dissenso, alla adesione della scuola alle già citate attività. Qualora non sia previsto uno specifico punto all’O.d.g., se ne può richiedere l’introduzione, oppure convocare un collegio straordinario con la sottoscrizione di un terzo dei componenti.
In conseguenza di quanto già detto eventuali decisioni unilaterali dei Dirigenti, in merito alla adesione alle Prove INVALSI, non possono avere alcuna automatica ricaduta sui doveri del personale docente.
3 - GLI IMPEGNI AGGIUNTIVI SONO DOVUTI?
Per definizione ciò che non è compreso negli obblighi di servizio previsti per i Docenti si configura come attività aggiuntiva (o lavoro straordinario) e in quanto tale non è obbligatorio.
Il contratto nazionale di lavoro descrive gli obblighi di servizio dei docenti negli articoli dal 26 al 29 e non prevede obblighi inerenti a questa tipologia di attività.
Poiché la somministrazione, la correzione e la tabulazione dei risultati delle prove Invalsi non rientrano in nessuno degli obblighi previsti dal Contratto nazionale, gli oneri che ne derivano non possono che essere attività aggiuntive:
- ogni attività aggiuntiva d’Istituto deve innanzitutto essere prevista dal POF, dunque essere approvata dal Collegio docenti;
- il lavoro straordinario è volontario e non può essere imposto con un obbligo di servizio;
- ogni attività aggiuntiva deve prevedere l’attribuzione di un incarico che definisca modi e tempi di svolgimento ed il relativo pagamento: a questo proposito è opportuno il coinvolgimento delle RSU di istituto sia nella fase decisionale – non si possono infatti prevedere pagamenti per attività non deliberate – sia in quella più specificamente contrattuale, nel determinare - in caso di approvazione dell’attività da parte del Collegio - quali e quante risorse saranno impiegate nella remunerazione di chi se ne occuperà..
4 - COME VALUTIAMO LE PROVE ED I LORO RISULTATI?
I Docenti della scuola italiana sono stati pressoché esclusi dal percorso che ha portato alla costituzione dell’INVALSI, dal dibattito su cosa e come sia opportuno valutare in modo “standardizzato”, sull’utilizzo dei dati ricavati dall’elaborazione dei risultati.
L’esigenza della definizione di alcuni standard comuni, e di una omogeneità nella valutazione e nella certificazione dei livelli acquisiti in uscita dai percorsi di istruzione, è sentita da più parti e soddisfatta nei paesi dell’area OCSE con diverse modalità, afferenti anche alle diverse architetture dei sistemi scolastici; di particolare rilievo il fatto che i titoli di studio rilasciati dal sistema di istruzione – statali, pubblici, privati – abbiano o meno valore legale.
Anche la comunità europea gioca un ruolo fondamentale, laddove fissa una corrispondenza tra titoli di studio e/o professionali dei diversi paesi necessaria per la libera circolazione al suo interno dei cittadini/lavoratori.
Nel nostro Paese, tuttavia, la strada percorsa sinora con la delega all’INVALSI della costruzione di un Sistema nazionale di valutazione suscita perplessità in ordine alla mancanza di organicità dell’impianto delle prove ed alla loro adeguatezza nel testare il raggiungimento degli obiettivi; proprio la mancanza di una ampia riflessione “preventiva” su COSA MISURARE e di un continuo riscontro con chi nella scuola opera ha fatto si che queste prove, soprattutto quelle destinate al primo ciclo di istruzione sembrino più ciò che l’alunno possiede come patrimonio individuale e sociale, piuttosto che ciò che ha acquisito come patrimonio di conoscenze e – se si vuole – di competenze nell’ambito del percorso strettamente scolastico. ( questi temi sono tra l’altro stati al centro del Convegno Nazionale “E alla fine cosa valutare? Slalom tra Conoscenze e Competenze” che la Gilda di Padova ha organizzato il 30 novembre 2010).
Entrando nello specifico, la sequenza delle prove INVALSI sperimentate ed utilizzate dal 2003 hanno fatto sorgere questi dubbi:
- i test INVALSI sono spesso risultati estranei o avulsi rispetto sia alle programmazioni previste nei POF delle singole scuole, sia rispetto alle indicazioni nazionali delle diverse discipline testate; il rischio è quello di una standardizzare dell'insegnamento, attraverso la “curvatura” delle scelte didattiche dei collegi docenti e dei singoli insegnanti alle richieste dei test, senza più tener conto delle caratteristiche del territorio, delle singole classi e dei singoli alunni, della diversità di stili e scelte metodologici, rischiando di ridurre drasticamente il pluralismo e la libertà d’insegnamento nella scuola.
- L’inserimento della valutazione obbligatoria della Prova nazionale INVALSI per gli Esami di Stato alla conclusione del Primo Ciclo di Istruzione, per fare un esempio, ha acquisito un peso rilevante rispetto alle prove predisposte a livello di Istituto, portando un evidente squilibrio nella determinazione della valutazione finale del singolo studente.
- Non risulta affatto chiaro come sarà elaborato il nesso tra risultati delle prove e situazione socio-culturale delle diverse realtà territoriali e dell’utenza dei singoli istituti, nonostante l’enorme massa di dati statistici che vengono contemporaneamente rilevati, in modo da far pensare quasi ad una “schedatura” degli studenti (la raccolta di dati “sensibili” iniziata lo scorso anno ha suscitato perplessità e preoccupazioni, tanto è vero che l’INVALSI ha recentissimamente dovuto emanare una “informativa” alle famiglie sul trattamento e la conservazione dei dati raccolti): la mancanza di chiarezza su questo punto rende le Prove INVALSI ancora inefficaci a descrivere le cause delle disomogeneità finora rilevate, e a consentire di approntare gli interventi necessari alla loro correzione.
- Il contenuto e gli elementi di valutazione connessi alle prove INVALSI risultano profondamente dissonanti con le altre forme di valutazione in uscita già presenti e praticate nelle scuole dei diversi gradi, alla luce delle Indicazioni Nazionali e delle istruzioni operative per gli Esami di Stato (valutazioni finali, certificazione competenze, esami di stato); esiste quindi un rischio concreto di divergenza tra i due contesti valutativi: come potranno essere utilizzati, in modo da garantire equità e trasparenza, i dati così acquisiti da INVALSI nella valutazione degli Istituti Scolastici o addirittura dei singoli Docenti?
Alla luce delle riflessioni e degli elementi sopra riportati invitiamo tutti i Docenti:
a pretendere, nelle proprie scuole, il rispetto delle prerogative del Collegio dei Docenti in merito alle decisioni di carattere didattico generale ivi comprese le attività di valutazione d’istituto;
a non dare per scontato di doversi accollare, ancora una volta, una incombenza in più, senza che chi la propone ne preveda anche il finanziamento;
ad avviare un dibattito sull’opportunità di dare sempre più spazio a questo tipo di prove, volontà peraltro già espressa da Max Bruschi (consigliere del Ministro Gelmini, che vorrebbe addirittura sostituire “in toto” le prove scritte dell’Esame di Stato - 1° ciclo con prove tipo “INVALSI”), fondandovi una parte via via crescente della valutazione degli allievi, con il relativo rischio di appiattimento ad un modello di insegnamento del tipo “teaching to test”.
23 febbraio
Gilda degli insegnanti
http://www.gildavenezia.it/docs/Archivio/2011/febbr2011/Invalsi_PD.pdf
ALTRO MATERIALE:
Un sistema di misurazione degli apprendimenti per la valutazione delle
scuole: finalità e aspetti metodologici - Checchi, Ichino, Vittadini
http://www.invalsi.it/download/INVALSI_2008.pdf
I devoti della misurazione - Gabrielli (Cesp Trieste
http://www.cespbo.it/testi/2011_1/invalsi_devoti-misurazione_marzo%202011.pdf
Iscriviti a:
Post (Atom)