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TAGLIERITAGLI
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TABELLA CON ORGANICI TABELLA ORGANICI REGIONE PER REGIONE
Circolare ministeriale n. 21 del 14 marzo 2011, prot. n. 270 - Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2011/2012 - Trasmissione schema di decreto interministeriale
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola e Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento
Ufficio IV e Ufficio V
Si trasmette lo schema di decreto, sottoscritto dal Ministro dell’istruzione, università e ricerca da inviare per il prescritto concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante disposizioni, per l’anno scolastico 2011/2012, in ordine alla rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.
Le disposizioni di cui sopra sono frutto di un articolato e ponderato lavoro di analisi e di elaborazione dei dati e degli elementi utilizzati per corrispondere alle diverse esigenze gestionali ed operative e per procedere alla quantificazione del personale occorrente per il corretto funzionamento del sistema istruzione. Si è trattato di un lavoro particolarmente complesso anche per effetto della graduale entrata a regime della riforma del secondo ciclo, che, per l’anno scolastico 2011/2012, interessa solo le classi prime e seconde, e non anche le classi successive, per le quali rimangono in vigore gli ordinamenti previgenti, ancorché modificati nelle quantità orarie con riferimento all’istruzione tecnica e all’istruzione professionale.
Com’è noto, gli interventi relativi all’elaborazione delle dotazioni di organico richiedono confronti e interazioni con le regioni e gli enti locali, in quanto titolari di specifiche ed importanti attribuzioni in materia di politiche scolastiche nei rispettivi territori, di programmazione dell'offerta formativa e del diritto allo studio, di dimensionamento e distribuzione della rete scolastica e di definizione dei punti di erogazione del servizio.
Si richiama, pertanto, la particolare attenzione delle SS.LL. e degli uffici dipendenti sull’esigenza che le regioni e gli enti locali siano opportunamente coinvolti e sensibilizzati in sede di elaborazione del piano di assegnazione delle risorse di organico alle singole province, anche nell’ottica di una funzionale coerenza tra le previsioni del piano regionale di dimensionamento e localizzazione delle istituzioni scolastiche e l’attribuzione delle risorse. Analoga attenzione le SS.LL. vorranno riservare ai rapporti con le OO.SS.
E’ noto, infatti, che la consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale va definita in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto l’attivazione di una serie di interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto, nell’arco del triennio 2009-2011, il rapporto docenti/alunni, nonché sulla base delle istruzioni impartite dal piano programmatico elaborato ai sensi del citato art. 64 e in attuazione dei regolamenti di cui al comma 4 del menzionato art. 64.
La relazione tecnica di accompagnamento alle disposizioni del predetto articolo ha quantificato in 19.700 le riduzioni di posti da effettuare per l’a.s. 2011/2012. Le misure e gli interventi finora adottati da questo Ministero ai fini che qui rilevano e che le SS.LL. dovranno attivare per la parte di competenza, riguardano il riassetto della rete scolastica, la formazione delle classi, il riordino dell’impianto e dell’articolazione del primo ciclo entrato in vigore nell’a.s. 2009/2010 (D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009) e la revisione degli assetti ordinamentali del secondo ciclo (D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010 relativo agli istituti professionali, D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010 relativo agli istituti tecnici e D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010 relativo ai licei) che ha avuto graduale applicazione dall’anno scolastico 2010/2011.
I criteri e i parametri per la formazione delle classi sono fissati dal regolamento approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. 3 giugno 1999 n. 141 per le classi che accolgono gli alunni disabili.
Per completezza di esposizione e perché le SS.LL. dispongano di un quadro chiaro e organico di riferimenti, si indicano di seguito le norme che presiedono alla costituzione degli organici:
• decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, avente ad oggetto “Le norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
• decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, in materia di “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
• legge n. 169 del 30 ottobre 2008, recante, tra l’altro, la previsione nella scuola primaria di classi con un unico insegnante, funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali;
• piano programmatico in attuazione dell’art. 64 succitato e delle relative norme applicative, riferite al primo Ciclo e al dimensionamento della rete scolastica;
• D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;
• D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, riguardante la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
• D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, relativo all’assetto organico della scuola secondaria di I grado e alla definizione delle cattedre in applicazione del D.P.R. n. 89/2009;
• D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010, su “Riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
• D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010, su “Riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
• D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010, regolamento di “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
• circolare ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010 contenente “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”;
• circolare ministeriale n. 101 del 30 dicembre 2010 regolante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell’infanzia e alle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2011/2012;
• intesa stipulata il 16/12/2010 in sede di Conferenza unificata, relativa all’adozione di linee guida per disciplinare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1/quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
La ripartizione a livello regionale dell’organico complessivamente definito in ambito nazionale è stata effettuata, come precisato dall’art. 1, comma 2 dello schema di D.I. citato in oggetto, sulla base dei dati e degli elementi concorrenti alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema dell’istruzione, nelle sue diverse articolazioni, tenendo conto delle specificità relative ai comuni montani, alle piccole isole, alle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie, nonché ai territori con un rilevante numero di alunni con cittadinanza non italiana.
Le dotazioni organiche regionali sono state ripartite come da tabelle allegate al richiamato schema di decreto interministeriale, di cui costituiscono parte integrante, e che prevedono una riduzione di 19.700 posti, da operare in organico di diritto. Si ricorda, fin d’ora che, a conclusione delle operazioni di elaborazione dell’organico di diritto e dell’organico di fatto, debbono essere, comunque, raggiunti gli obiettivi finanziari di contenimento della spesa di cui al piano programmatico previsto dalla legge n. 133/2008.
Ferme restando le istruzioni e le indicazioni di cui alla presente circolare, le SS. LL. porranno in essere autonomamente le azioni ritenute più funzionali e coerenti con gli specifici bisogni delle rispettive realtà territoriali, nonché, tenendo in debita considerazione le autonome scelte delle scuole, valuteranno la possibilità di attivare ulteriori iniziative volte al raggiungimento delle finalità di razionalizzazione e di contenimento della spesa, nel rispetto della qualità del servizio e dell’offerta formativa.
Un ruolo importante, ai fini della corretta e puntuale attuazione delle istruzioni e indicazioni di cui alla presente circolare, spetta alle istituzioni scolastiche e alla piena valorizzazione, da parte delle stesse, della quota di autonomia prevista dal D.P.R. n. 275/1999 e successive modifiche e integrazioni (vedi i regolamenti concernenti il II ciclo). Sarà cura, pertanto, dell’istituzione scolastica, una volta avuta contezza delle proprie risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e modalità che consentano il migliore impiego delle risorse, l’ampliamento del servizio e l’incremento dell’offerta formativa; il tutto valorizzando, le potenzialità proprie dall’autonomia organizzativa e didattica.
Lo schema di decreto interministeriale riporta nella colonna “A” della tabella F le entità delle riduzioni da effettuare in organico di diritto a livello nazionale e regionale e nella colonna “B” i posti derivanti dagli ulteriori interventi di dimensionamento della rete scolastica.
Come negli anni decorsi, sono consentite compensazioni tra i contingenti di organico relativi ai diversi gradi di scolarità, anche nell’ottica, ove possibile, dell’estensione del tempo pieno.
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. e degli operatori impegnati nelle operazioni di definizione e gestione degli organici, sull’esigenza che siano valutate in maniera puntuale le risorse da destinare ad ogni segmento di istruzione e a ciascuna istituzione scolastica, onde evitare situazioni di squilibrio e/o di svantaggio.
Per quanto concerne le ore di insegnamento delle materie alternative alla religione cattolica, si fa presente che è in corso di emanazione una apposita intesa tra il Miur e il Mef, che chiarisce i vari profili della materia e detta disposizioni e istruzioni per la parte relativa agli aspetti contrattuali e retributivi.
PROCEDURE E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI
Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dal suddetto schema di decreto interministeriale e dalla presente circolare, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza, riferite alla scuola dell’infanzia e ai diversi ordini e gradi di istruzione, tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure da porre in essere per il corretto e puntuale avvio del prossimo anno scolastico.
Pertanto, come prima accennato, le SS.LL., stabiliti gli opportuni contatti e confronti con le regioni, con gli enti locali provvederanno alla ripartizione delle consistenze di organico a livello provinciale, valutando le esigenze relative alle tipologie dei diversi ordini e gradi di istruzione e alle condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche di competenza, nonché alle innovazioni introdotte dai provvedimenti applicativi del citato art. 64.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, riguardanti i comuni montani e le piccole isole, la limitata capienza delle aule, le aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana.
Prima della ripartizione delle risorse di organico, le SS.LL. definiranno la fase di informazione alle organizzazioni sindacali, prevista dall’art. 2 dello schema di decreto succitato.
Nel contempo le SS.LL. forniranno le opportune istruzioni e indicazioni ai responsabili degli uffici scolatici territoriali e ai dirigenti scolastici, anche attraverso conferenze di servizio, confronti, approfondimenti e interlocuzioni dirette. Inoltre, evidenzieranno la necessità che i dati relativi agli alunni e alle classi, trasmessi dalle istituzioni scolastiche al sistema informativo, siano assunti nella scrupolosa osservanza della normativa vigente. A tale riguardo il sistema informativo è stato programmato in funzione della determinazione degli organici, secondo i nuovi modelli orario della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado.
E’ di tutta evidenza che il processo di contenimento non potrà prescindere dalla corretta e attenta formazione delle classi. In tale ottica è fatto divieto di effettuare in organico di diritto operazioni di mero frazionamento delle cattedre e di ricomposizione delle stesse in organico di fatto.
Inoltre, al fine di evitare la costituzione di classi con un numero eccessivo di alunni, i dirigenti scolastici provvederanno alla relativa formazione secondo criteri di omogeneità, evitando squilibri numerici tra le stesse. A tale riguardo i dirigenti medesimi eviteranno di accogliere istanze di iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal D.P.R. n. 81/2009, per i vari gradi di istruzione.
Le SS.LL. esamineranno i dati elaborati dai dirigenti scolastici e la loro rispondenza ai contenuti e alle prescrizioni della presente circolare, del decreto interministeriale sugli organici, dei provvedimenti conseguenti all’applicazione delle previsioni della legge Finanziaria n. 133/2008, apportando le eventuali, necessarie variazioni. I dati, una volta validati e resi definitivi, saranno formalmente comunicati alle istituzioni scolastiche interessate. Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso di variazioni successive.
Scuola dell’infanzia
La scuola dell’infanzia è disciplinata dall’art. 2 del regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. Quanto alla consistenza delle dotazioni organiche, ai fini della generalizzazione del servizio, sono stati confermati in organico di diritto i posti attivati in organico di fatto nell’anno 2010/2011.
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che hanno compiuto o compiranno, entro il 31 dicembre 2011, il terzo anno di età.
Ricorrendo le condizioni di cui alla C.M. n. 101 del 30 dicembre 2010 (iscrizioni per l’a.s. 2011/2012), possono, altresì, essere ammessi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiranno tre anni di età dopo il 31 dicembre 2011 e, comunque, entro il 30 aprile 2012, una volta effettuate le opportune valutazioni di carattere pedagogico-didattico da parte del collegio dei docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza.
Gli anticipi nella scuola dell’infanzia trovano fondamento soprattutto nelle positive esperienze degli anni decorsi e nell’intento di corrispondere in maniera sempre più ampia e puntuale alle esigenze delle famiglie. Per l’attuazione degli anticipi i direttori degli uffici scolastici regionali, coadiuvati dai propri uffici territoriali, definiranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, anche attraverso l’attivazione di appositi tavoli di confronto volti ad accertare, nei diversi contesti, l’esistenza o meno delle necessarie condizioni di fattibilità.
Nelle scuole dell’infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti inferiore a quello massimo previsto, è consentita, in via straordinaria, l’iscrizione di non più di tre bambini di età compresa tra i due e i tre anni. L’inserimento di tali bambini non può comunque dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.
Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello, com’è noto, a richiesta delle famiglie è elevabile fino ad un massimo di 50 ore settimanali e riducibile a 25 ore settimanali.
Nella tabella A sono compresi i 610 posti, finanziati con quota parte delle risorse previste dall’art. 1, comma 130, della legge finanziaria n. 311/2004, per la generalizzazione del servizio e l’attuazione degli anticipi.
Qualora le richieste di iscrizione superino la capienza delle sezioni, hanno precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2011. Inoltre, al fine di assicurare continuità al percorso educativo avviato, deve essere data precedenza alle bambine e ai bambini che nella stessa istituzione scolastica hanno frequentato le cd. “Sezioni primavera”, il cui funzionamento, com’è noto, è disciplinato da altre disposizioni (legge Finanziaria n. 296/2006, art. 1, commi 630 e 634). Eventuali incrementi di posti, finalizzati all’estensione del servizio, possono essere autorizzati nell’ambito delle risorse complessive assegnate.
Scuola primaria
Com’è noto, la scuola primaria è disciplinata dall’art. 4 del regolamento sul primo ciclo, approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.
Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2011. Sono ammessi anticipatamente alla frequenza anche coloro che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2012.
L’articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, prevede che le famiglie possano operare le loro scelte, tra i vari modelli, a partire da quello il cui tempo scuola è definito in 24 ore settimanali. Tale modello può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe. Per le classi prime, seconde e terze, sono previste altre articolazioni dell’orario scolastico settimanale: 27 ore elevabili, nei limiti delle consistenze di organico assegnato, sino a 30 ore, fermo restando che le risorse di organico complessive sono assegnate in ragione di 27 ore settimanali per classe. Sulla base di tale criterio, la quantificazione della dotazione è operata dal sistema informativo moltiplicando il numero delle classi per 27 e dividendo il prodotto per 22, vale a dire per l’orario contrattuale di insegnamento di ciascun docente. Eventuali economie derivanti dalle scelte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell’intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell’ impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico reperibili a livello regionale, possono concorrere ad ampliare l’offerta formativa della scuola fino a 30 ore.
Le classi quarte e quinte continuano a funzionare, fino alla messa a regime del predetto modello (corrispondente, com’è noto, a 27 ore di media) secondo gli orari attualmente previsti di 27 e 30 ore settimanali, nel rispetto, comunque, della dotazione organica corrispondente alla media di 30 ore settimanali per classe. L’organico calcolato dal sistema informativo è determinato moltiplicando il numero delle classi interessate per 30 e dividendo il prodotto per 22. Le economie derivanti dalle scelte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell’intero orario da parte del docente della classe, in dipendenza dell’ impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico disponibili a livello regionale, concorrono ad incrementare, ove necessario, il tempo scuola, nonché assicurare il tempo mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani e per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al Piano dell’offerta formativa.
Si prevede l’utilizzo anche nella scuola primaria degli “spezzoni orario”, che, unitamente alle ore residuate dalla costituzione di altri posti e attività (compresi quelli dell’insegnamento dell’inglese), concorrono alla formazione di posti interi nell’ambito della stessa istituzione scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora nell’istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere “arrotondate” a posto intero, sempre rimanendo nel limite della dotazione regionale assegnata. Qualora le ore residuate siano in numero inferiore a 12, le stesse dovranno essere trattate e calcolate in organico di fatto.
Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l’orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l’assegnazione di due docenti per classe e l’obbligo dei rientri pomeridiani. Le quattro ore in più rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque, disponibili nell’organico di istituto, potranno essere utilizzate prioritariamente per l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e, in subordine, per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa.
Condizione essenziale per l’attivazione del tempo pieno rimane la disponibilità di strutture idonee e di risorse all’interno della scuola. L’attivazione è effettuata nei limiti dell’organico autorizzato e, comunque, nell’ambito della dotazione complessiva assegnata.
Ovviamente, le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento del modelli orari in atto nella scuola e assicurare a tutti gli alunni la continuità dell’orario delle lezioni seguite nell’anno precedente.
L’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi). A tal fine il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, adotta le soluzioni organizzative utili a garantire in tutte le classi l’assegnazione di un docente in possesso dei titoli per tale insegnamento. Le SS.LL., nel corso delle apposite conferenze di servizio, avranno cura di richiamare l’attenzione dei dirigenti scolastici su tale adempimento.
Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile, in nessun modo, coprire attraverso l’equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.
In conformità dell’accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con legge n. 121 del 25 marzo 1985, e delle conseguenti intese, l’insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.
Si evidenzia che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso.
Il totale dei posti e delle ore derivanti dall’applicazione delle disposizioni e delle istruzioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all’integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto. Si ricorda che gli eventuali spezzoni di orario debbono rientrare nel novero delle complessive dotazioni assegnate in organico.
L’istituzione scolastica, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa prevista dal D.P.R. n. 275/1999, articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili. Le ore di insegnamento residuate dalla istituzione di classi con 24 ore e dall’eventuale presenza aggiuntiva di docenti specialisti per l’insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica, nonché dal recupero delle ore di compresenza del tempo pieno, possono essere impiegate per ampliare l’offerta formativa della scuola (a titolo esemplificativo: attivazione/continuazione di classi a tempo pieno, modello orario settimanale di 30 ore nelle classi prime, seconde e terze, orario mensa nelle classi che adottano i rientri pomeridiani).
Istruzione secondaria di I grado
La scuola secondaria di I grado è regolata dall’art. 5 del regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.
Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano) e quello relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40).
Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria media di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, detta consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. A livello regionale possono, altresì, essere individuate ulteriori modalità organizzative, al fine di un pieno utilizzo delle ore a qualunque titolo disponibili.
Mentre il quadro orario delle discipline è previsto dall’art. 5 del citato regolamento, approvato con D.P.R. n. 89/2009, l’assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009. Fermo restando che le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, va evitata l’assegnazione delle stesse, costituite con il solo contributo orario previsto per l’approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27/10/2010.
Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei, che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane e di assicurare almeno due o tre rientri settimanali e sempreché si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza, ricorrendone le condizioni, di assicurare comunque il funzionamento delle classi già attivate prima dell’a.s. 2008/2009. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità possono essere autorizzati utilizzando le eventuali economie derivanti dall’organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’insegnamento della tecnologia, prima rientrante nell’area disciplinare “Matematica, scienze e tecnologia”, è stato ricondotto ad insegnamento autonomo ed affidato all’insegnante di tecnologia (già educazione tecnica), con orario settimanale di due ore.
Nulla è innovato con riferimento all’insegnamento dello strumento musicale. Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono, pertanto, confermati i criteri fissati dalla normativa vigente (D. M. 6 agosto 1999, n. 201).
Fermo restando il mantenimento in organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti, che vanno assoggettati alle stesse regole di tutti gli altri corsi ordinari, l’eventuale istituzione di nuovi corsi deve avvenire in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con l’allegato decreto interministeriale. Nel caso in cui l’insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento che normalmente le scuole possono scegliere nella loro autonomia, vanno destinate, in un corso completo, allo strumento musicale.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 212 dell’8 luglio 2005 “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”, le scuole annesse ai conservatori debbono intendersi chiuse. Infatti il citato articolo 14, ha abrogato, tra l’altro, il comma 5 dell’art. 239 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che stabiliva che “presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui all’art. 174, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo scolastico”.
Istruzione secondaria di II grado
Com’è noto, l’istruzione secondaria di II grado è stata oggetto di un processo di riordino che ha portato all’emanazione dei già citati D.P.R. n. 87/2010 relativo agli istituti professionali, D.P.R. n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e D.P.R. n. 89/2010 relativo ai licei.
Le dotazioni organiche degli istituti di secondo grado sono determinate per la classi prime e seconde con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricoli previsti dai nuovi regolamenti e per le classi terze, quarte e quinte dell’istruzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del relativo regolamento e le classi terze dell’istruzione professionale secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del relativo regolamento e comunque in applicazione del decreto interministeriale, che individua l’orario delle classi di concorso da ridurre, che verrà emanato non appena acquisito il parere del Cnpi. Contestualmente alla presente, con nota a parte, vengono trasmessi gli schemi dei citati decreti, in corso di perfezionamento.
Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, occorre fare riferimento, oltre alle norme appena citate, ai criteri e ai parametri previsti dal regolamento sul dimensionamento e sul proficuo utilizzo del personale scolastico approvato, con D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009.
In attuazione dell’art. 8, comma 1, del decreto interministeriale, che con la presente si trasmette, gli istituiti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico dell’istruzione tecnica, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato dell’istruzione professionale. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi, solo in presenza della necessaria delibera regionale, (ad es. percorsi di istituto tecnico e percorsi di istituto professionale e di licei o di sezioni di liceo musicale e coreutico) assumono la denominazione di “istituti di istruzione secondaria superiore”.
In relazione a quanto sopra, nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o sezione di liceo musicale e coreutico, secondo quanto stabilito dall’art. 18, comma 3, del citato D.P.R. n. 81/2009. Negli altri casi il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.
I licei musicali istituiti nell’a.s. 2010/2011, potranno attivare classi prime in numero non superiore di quelle funzionanti nel corrente anno.
Per le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (classe prima del liceo classico, classe terza dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, classe terza degli istituti professionali alle quali si acceda dal biennio comune a più corsi di qualifica, classe prima o unica dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d’arte applicata) continua ad applicarsi l’attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.
Ne consegue che, qualora il totale delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli non consenta l’attivazione di uno o più corsi/indirizzi presenti nell’istituzione scolastica, le SS.LL. daranno opportune indicazioni ai dirigenti scolastici nel senso del mantenimento dei corsi/indirizzi maggiormente richiesti, evitando, comunque, duplicazioni di quelli di analogo tipo. Al fine poi di garantire un’offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.
Si ricorda che, al fine di poter raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa in applicazione dell’art. 64 della legge n. 133 del 2008, evitando esuberi di personale e disponibilità di posti in altre classi di concorso, i vari indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale e le tipologie dei diversi percorsi liceali devono essere attivati nell’assoluto rispetto delle dotazioni organiche assegnate.
Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. E’ consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi di studio sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente consiglio d’istituto individua i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa istituzione scolastica, ferma restando la possibilità per tali alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.
Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del regolamento sul dimensionamento delle rete scolastica approvato con D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009.
Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell’anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di udi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe.
Le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate in presenza di almeno 25 alunni.
Ai sensi dell’art. 18 del regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione motivata del collegio dei docenti, qualora, a parità di condizioni, non comportino incrementi di ore o di cattedre.
Ai sensi dell’art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell’art. 21 del regolamento sul dimensionamento, approvato con D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno, comunque, avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.
Allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari (e nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64) è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore, sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente. In base a quanto previsto dal citato regolamento, i docenti che a seguito della formazione delle cattedre con 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d’ufficio secondo la procedura prevista dal Ccni sulla mobilità.
Si precisa che, in considerazione della progressiva applicazione della riforma, non vengono più formate cattedre ordinarie, ma solo cattedre interne, utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora vigente nelle classi successive alle prime e seconde, sempre tenendo conto delle riduzioni stabilite per l’istruzione tecnica e professionale dai decreti interministeriali prima menzionati. Il sistema informativo, in base ai piani di studio del nuovo e del pregresso ordinamento, svilupperà il piano orario complessivo di ogni singola scuola e determinerà le cattedre interne e gli spezzoni residui, da utilizzare per la formazione di eventuali cattedre esterne.
Nel caso che l’istituzione scolastica comprenda un liceo artistico e un istituto d’arte, l’utilizzo indistinto dei contributi orario dei vari percorsi di studio (del liceo artistico e dell’istituto d’arte) per la costituzione delle cattedre all’interno dell’istituzione determinano l’organico di istituto, con la conseguente necessità di formulare un’unica graduatoria, suddivisa per classi di concorso, per l’individuazione del docente soprannumerario. Tale criterio si applica anche al caso in cui esistono già entrambe le istituzioni (liceo artistico e istituto d’arte) all’interno di un istituto superiore.
Relativamente all’ufficio tecnico, l’art. 8, comma 4, del regolamento relativo all’istruzione tecnica e l’art. 8, comma 7, del regolamento relativo all’istruzione professionale, stabiliscono che i posti dell’ufficio tecnico sono coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulle utilizzazioni.
A) Classi di concorso
In attesa dell’emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione dell’organico di diritto vengono confermate, per le classi prime e seconde interessate al riordino del secondo ciclo, le classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modifiche e integrazioni, opportunamente integrate e rivedute. Con nota a parte viene trasmesso l’elenco delle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino.
Gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere considerati “atipici”. Pertanto, la relativa attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica. In tale ottica le scuole opereranno avvalendosi della procedura attualmente prevista dal sistema informativo. In presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti “atipici” si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 del Ccni sulla mobilità. In assenza di titolari da “tutelare” l’attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con l’ufficio scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale. In assenza delle citate situazioni il dirigente scolastico, sulla base del parere del collegio dei docenti, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento.
B) Quota del 20% riservata all’autonomia
Com’è noto, i tre regolamenti relativi al riordino del 2° ciclo prevedono che le istituzioni scolastiche possono, previa delibera del collegio dei docenti, utilizzare la quota di autonomia del 20%, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita. Ciò sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riguardo alle attività di laboratorio, sia per l’eventuale attivazione di ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.
Poiché l’utilizzo di tale quota, da calcolare tenendo conto della proiezione sull’intero percorso quinquennale, non potrà, comunque, determinare esuberi di personale a ”regime”, il sistema informativo ha attivato una apposita funzione a mezzo della quale le istituzioni scolastiche potranno apportare le modifiche orarie alle classi di concorso (ore in più in corrispondenza di ore in meno) e, contestualmente, gli uffici scolastici territoriali potranno verificare il determinarsi o meno di situazioni di esubero, e quindi, autorizzare interventi modificativi del quadro orario. L’utilizzo della quota dell’autonomia non potrà determinare situazioni di soprannumerarietà a livello scuola e, pertanto, si renderà possibile solo in presenza di classi di concorso con posti o ore disponibili.
La nuova funzione riguarda esclusivamente le classi prime e seconde interessate al riordino, mentre per la classi successive si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 275/1999.
C) Percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
I percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di uno dei 21 titoli di qualifica professionale (vedi decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale è stato recepito l’accordo in sede Conferenza Stato-regioni del 29 aprile 2010) sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle regioni.
I percorsi di IeFP di cui al primo comma possono essere realizzati, fermo restando la competenza delle regioni e la presenza degli stessi nell’ambito della programmazione regionale, dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità adottate con l’intesa in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2010 e previste nelle linee-guida di cui all'articolo 13, comma 1/quinquies della legge n. 40/2007 (vedi www.istruzione.it - Riordino istruzione professionale):
– tipologia A “offerta sussidiaria integrativa” (Linee guida, capo II, punto 2). Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle 21 qualifiche professionali di cui all’allegato 2 della citata intesa del 16/12/2010. A tal fine, in attuazione dell’accordo territoriale tra Usr e competente Assessorato regionale, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i percorsi di qualifica previsti dall’accordo Stato-regioni del 29/4/2010. E’ di fondamentale importanza che le istituzioni scolastiche facciano riferimento alla tabella allegato n. 3 dell’intesa del 16/12/2010, che stabilisce le confluenze tra i vecchi i nuovi percorsi di qualifica professionale. Per la predisposizione dell’offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri riportati nelle più volte citate Linee guida e nei limiti delle risorse disponibili;
– tipologia B “offerta sussidiaria complementare” (Linee guida, capo II, punto 2). Devono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire solo i titoli di qualifica triennali di cui al capo II, punto 2, delle Linee guida. Tale possibilità può trovare attuazione solo qualora il competente Assessorato regionale deliberi, in attuazione dell’accordo territoriale col competente Usr, per la prima attuazione delle Linee guida, di attivare presso gli istituti professionali classi prime che assumano gli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi triennali di IeFP. A tal fine, gli istituti professionali formeranno classi secondo gli standard formativi e l’ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al capo III del decreto legislativo n. 226/2005, fermo restando che la spesa complessiva non potrà, comunque, superare quella derivante dall’attivazione di percorsi ordinari degli istituti professionali. Per consentire la realizzazione di tali percorsi il sistema informativo di questo Ministero sta predisponendo una funzione che riporta le classi di concorso elencate dalla tabella B della citata intesa e non ricomprese tra quelle previste dagli attuali ordinamenti, che consentirà di effettuare l’attribuzione dell’insegnamento alle classi di concorso finalizzate all’acquisizione degli standard formativi e l’ordinamento dei percorsi di IeFP. Resta inteso che la scelta della classe di concorso prevista dalla citata tabella B non dovrà comportare situazioni di soprannumero o di esubero a livello provinciale, tenendo a riferimento lo sviluppo quinquennale dei corsi statali e di quelli triennali dei corsi IeFP.
La realizzazione dell’offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del piano programmatico di cui all’articolo 64, comma 4 della legge n. 133/2008 e dei conseguenti regolamenti attuativi; in nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell’attivazione dell’offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP.
Le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l’offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La presenza dell’offerta di IeFP non può, comunque, comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio prima descritto. L’organico dell’istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi di IeFP.
In effetti l’organico assegnato agli istituti professionali è comprensivo anche delle eventuali quote orarie relative alle classi di IeFP. L’attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal dirigente scolastico nell’ambito delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della generalità delle classi dell’istituzione scolastica, nel rispetto dell’articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e delle specifiche contrattazioni decentrate da attivare sulla base del Ccni relativo alle utilizzazioni del personale docente.
D) Ulteriori disposizioni
Per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio, potranno essere utilizzate eventuali risorse aggiuntive che fondatamente si renderanno disponibili a seguito dell’assegnazione agli istituti delle dotazioni organiche o, in sede di definizione dell’organico di fatto, per effetto dell’impiego di personale docente eventualmente in soprannumero.
Al fine di pervenire ad una puntuale e corretta determinazione delle disponibilità dell’organico di diritto da utilizzare per i trasferimenti, le nomine in ruolo e per le altre operazioni finalizzate al regolare avvio dell’anno scolastico, le SS.LL. e i dipendenti Uffici scolastici provinciali eviteranno il ricorso al frazionamento delle cattedre.
Si ritiene, infine, di dover far presente che le dotazioni organiche devono essere assegnate in coerenza con gli interventi di dimensionamento e distribuzione delle istituzioni scolastiche e, per quanto riguarda l’istruzione secondaria di II grado, di attivazione di nuovi indirizzi di studio, che dovranno essere pienamente compatibili con le complessive disponibilità di organico.
Istruzione degli adulti
L’organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all’attuazione progressiva della citata disposizione, le dotazioni organiche dei Centri territoriali permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2010/2011. Nelle more dell’emanando regolamento che definirà l’assetto organizzativo e didattico dei Cpia, in fase di avanzata definizione, i docenti permangono in servizio presso i Centri territoriali permanenti di titolarità. Si ricorda che, con la sottoscrizione dell’accordo quadro tra questo Ministero e il Ministero dell’interno dell’11 novembre 2010, ai Ctp è stato attribuito un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell’operazione relativa “al rilascio del permesso di soggiorno CE “. Si invitano, pertanto, le SS.LL. a tenere in debita evidenza tale adempimento valutando la possibilità di riservare apposite risorse.
Posti di sostegno
Com’è noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito per evidenti problemi di contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.
Secondo la Consulta, la scelta operata di sopprimere la deroga che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova giustificazione nel nostro ordinamento, posto che attraverso la deroga è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione dei disabili gravi.
La ratio della norma, che prevede la possibilità di assegnare ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di assicurare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità; si tratta, dunque, di un intervento mirato che non si applica nei confronti di tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì, tiene conto della specifica tipologia di handicap.
In relazione a quanto sopra, considerato che i posti in deroga sono attribuiti in organico di fatto, questo Ministero si riserva di impartire ulteriori disposizioni nella apposita specifica circolare, che dovrà scaturire obbligatoriamente da confronti con i vari soggetti istituzionali interessati alla soluzione del delicato problema.
La declaratoria di incostituzionalità del comma 414, dell’art. 2 della legge n. 244/2007 non è estesa alla parte della norma in cui è previsto che la dotazione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno deve essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007. Nell’a.s. 2011/2012, viene, quindi, determinato un organico di diritto di complessivi 63.348 posti, pari al numero di posti attivati in organico di diritto nell’anno scolastico 2010/2011 e riportato nella tabella E, colonna A.
Come per il decorso anno, si ritiene comunque opportuno riportare nella colonna C della suddetta tabella E il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna regione nell’a.s. 2011/2012, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto.
Ovviamente, alla complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare, da parte del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno.
Le SS.LL., in accordo con le regioni, gli enti locali e gli altri livelli istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.
Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.
INDICAZIONI FINALI
Si ricorda che il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dall’articolo 64 della legge 6/8/2008, n. 133 comporta l’applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.
Al fine di disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni, che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse nell’ambito del contingente di posti assegnato, gli uffici regionali effettueranno un costante e puntuale monitoraggio delle operazioni finalizzate alla determinazione degli organici e al regolare avvio dell’anno scolastico, vigilando sul regolare e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.
In relazione a quanto sopra le SS.LL., avvalendosi della collaborazione della apposita struttura costituita presso codeste Direzioni generali regionali, avranno cura di segnalare a questo Dipartimento (e-mail gildo.deangelis@istruzione.it) e alla Direzione generale del personale della scuola (e-mail mariaassunta.palermo@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento. Tanto anche nell’intento di raccordare proficuamente l’attività della menzionata struttura con quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento.
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