MIUR: in alcuni specifici casi si può derogare all'obbligo scolastico.
Nei
mesi di Giugno e Luglio 2013, due Direzioni Generali del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) hanno espresso
pareri favorevoli sul caso particolare di un bambino adottato
internazionalmente per cui la famiglia chiedeva la possibilità di
permanere un anno in più alla scuola dell’Infanzia in Regione
Veneto. Si tratta di una situazione che riguarda tante famiglie adottive
i cui figli sono arrivati recentemente per adozione internazionale in
età di primo obbligo scolastico.
Il
caso specifico riguarda un bambino della provincia di Treviso, per cui
la famiglia aveva chiesto la deroga all’obbligo scolastico, ossia la
possibilità di permanere nella scuola dell’Infanzia oltre il compimento
del sesto anno di età, alla luce delle sue necessità psicofisiche. Il
bimbo era arrivato in Italia da un anno circa e la sua situazione veniva
descritta da ampia documentazione dei Servizi territoriali e dell’Ente
Autorizzato che aveva curato l’adozione e che sosteneva la famiglia
nella richiesta. La
famiglia ha sollevato il caso presso l’Ufficio Scolastico Regionale del
Veneto e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso.
Il
CARE informato della situazione ha proceduto a presentare ulteriormente
la situazione presso il MIUR, anche perché si trattava di una
situazione “esemplare” di molte altre situazioni. L’interesse
sollevato ha portato l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto a fare
richiesta formale al MIUR in merito a questa situazione particolare.
È da ricordare che in Veneto, l’11 aprile 2012, è stato firmato un Protocollo di intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale,
le Aziende UU.LL.SS. della Regione Veneto, il Pubblico Tutore dei
minori del Veneto, gli Enti Autorizzati, inerente l’inserimento e
l’integrazione scolastica del minore adottato). Di tale Protocollo (correlato alla Deliberazione della Giunta Regionale 2497 del 29/11/2011), l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto aveva per altro dato comunicazione al MIUR proprio a riscontro della Circolare per la ricognizione delle buone prassi che il MIUR stesso aveva diffuso nel giugno 2012 per richiesta del Gruppo di lavoro sul tema
Quindi
era di particolare importanza per l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto ottenere una risposta sul caso specifico del bambino in
questione, alla luce dell’impegno che la Regione stessa aveva messo
nella scrittura di un Protocollo che riguardava il tema “scuola e
adozione”.
La risposta, arrivata in giugno dalla Direzione Generale Ordinamenti Scolastici, dice che “in
casi eccezionali e debitamente documentati, può essere possibile
derogare di un anno l’iscrizione alla classe di scuola primaria, a norma
dell’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo n. 297/1994.”
La
risposta arrivata in luglio dalla Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione (presso cui è
attivato il Protocollo MIUR CARE e presso cui sono attivi i due gruppi di lavoro sul tema e dice che “al
fine di consentire la piena inclusione scolastica del minore, è
possibile posticipare di un anno l’iscrizione alla prima classe della
scuola primaria. La possibilità di operare in tal senso trova riscontro
anche nel dispositivo D. Lgs, 294/97 art 114 comma 5 e nella Convenzione
sui Diritti del Fanciullo (New York 1989 – Ratificata con L. 176/1991).
È dovere dell’istituzione
scolastica, garantire il perseguimento degli obblighi di tutela,
dell’interesse superiore del minore, anche consentendo deroga
all’obbligo scolastico, laddove motivata da adeguata certificazione e
sempre in via eccezionale.”
Tali
pareri delle Direzioni Generali del MIUR e le loro motivazioni, pur
centrate su un caso specifico della Regione Veneto, sono di grande
rilievo e mettono al centro del dibattito il superiore interesse dei
bambini e delle bambine ricordando come si possa derogare all’obbligo
scolastico quando in gioco è la salute dei bambini, basandosi sulla
definizione di salute dell’OMS secondo cui la salute è “uno stato di
benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza di
malattia o infermità, è un diritto umano fondamentale”.
Riportiamo qui l’Art 114 del D. Lgs 294/97 di cui è invocato il comma 5.
Art. 114 - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
1.
Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della
riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli
che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con
l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.
3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.
4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.
5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101.
2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.
3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.
4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.
5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101.
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