lunedì 30 settembre 2013

NEWS SUI "CONTRIBUTI VOLONTARI" DEI GENITORI

NEWS SUI "CONTRIBUTI VOLONTARI" DEI GENITORI


SENTENZA TAR LIGURIA MAGGIO 2013


N. 00758/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00727/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 727 del 2012, proposto da:
Raffaella Spagnesi, Linda Polleggioni, Maria Paola Rottino, Ilaria Coromines, Margherita Bonelli, Barbara Luzzi, Angela Rossi, Brunella Sanzo, Anna Maria Pirra, Nautica Ferracin, Elisabetta Agaccio, Marcella Valcelli, Cristina Ragonese, Giulia Soldano, Marco Nocetti, Maurizio Latella, Corrado Ramella, Silvia Alborno, Rosa Stancati, Fulvio Rombo, Sara Biancheri, Manuela Roggero, Gianluigi Cappelletti, Tiziana Debora Gangemi, Manuela Damante, Alessandra Caldani, Silvia Capraro, Monica Longhi, Doriana Olivieri, Valeria Leone, Giovanna Leone, Manuela Lanteri, Roberta Corbelli, Caterina Oliveri, Laura Avandro, Marianna La Spisa, Monika Strnadova, Cristina Sambuco, Marilisa Spadaro, Andrea Vergante, Cristina Nucci, Manuela Di Gangi, Mariaisabella Virgilio, Antonella Balbis, Lara Lorieri, Emanuela Bruno, Sonia Bonfatti, Anna Maria Ballestra, Antonio Serra, Anna Trionfo, Silvia Rosso, Loredana Attilia Campigotto, Fabio Castello, Vincenzo Filiberto, Angela Muratore, Francine Ernestine Conception Micheletti, Antonella Bignone, Silvia Sciovè, Carla Papalia Forgioni, Barbara Cadoni, Patrizia De Franceschi, Beatrice Giuseppa Strati, Anna Maria Stangoni, Claudia Minervini, Nadia Franco, Simona Napoli, Giovanna Ballestra, Maddalena Vernia, Monica Labriola, Linda Leone, Roberto Cossu, Barbara Cassini, Teodoro Panetta, Patrizia Fusco, Maura Pasini, Maria Gabriella Moraglia, Luigino Solamito, Maria Carmela Di Marco, Nadia Ferraldeschi, Giuseppe Malatino, Lia Maria Cassar, Mauro Fallanca, Mario Molinari, Nicoletta Maineri, Milena Michelutti, Maria Grazia Rabellino, Cristiana Stilli, Serena Castello, Chironi Annalisa, Francesco Maria Zucchi, Angelo Filippi, Rosina Battaglia, Silvana Rubino, Antonino Ioppolo, Gianna Molina, Valeria Ronca, Antonella Squillace, Franca Sacchetti, Miriana Semeria, Giuliana Lanteri, Paola Pozzati, Marzia Riccardi, Luciano Villa, Giuseppina Stabilito, Laura Ormea, Paola Tarabella, Maurizia Lanteri, Marina Musso, Marina Marchionni, Daniela De Simone, Gabriella Cerutti, Gianluca Moreno, Tanya Guglielmi, Emilia Pioppi, Anna Varini, Mauro D'Angelo, Manuela Tarabella, Luigi Esposito, Katiuscia Cesari, Alessandra Mori, Letizia Grabbi, Adriana Di Carlo, Yamiris Del Toro, Roberta Gazzano, Alessandra Lagorio, Giulia Viani, Antonietta Genari, Marcella Grossi, Rosanna Pansieri, Antonio Calvi, Vera Foresto, Brunella Gazzano, Patrizia Rossi, Lucia Lanfredi, Christine Martino, Paola Scopelliti, Monica Taddia, Cristiano Moreno, Renato Donati, Maria Bergonzo, Matteo Bavassano, Davide Accordino, Maria Caterina Gandolfo, Fulvia Amoretti, Giuseppe Lopez, Paola Bosio, Biagia Vermi, Patrizia Bassa, Valeria Ammirati, Sara Di Malta, Chiara Bernardi, Vincenzo Rollando, Vittorio Corio, Fulvio Moscatelli, Genevieve Alberti, Marisa Novaro, Claudia Giordano, Michelangelo Benza, Sabrina Tacconi, Silvia Zanchi, Laura Formichi, Nicoletta Marengo, Angela Rottino, Francesco Fontana, Debora Guidi, Alberto Piattelli, Vincenza De Caro, Lodovica Dagnino, Andrea Casellato, Fabrizio Righetti, Lucia Pappalardo, Anna Lanteri, Lucia Margheritti, Doris Barbero, Emanuela Valentino, Marco Boccone, Marco Canavese, Donatella Barilla, Patrizia Cucinotta, Daniela Adami, Dario Bellavista, Laura Comollo, Claudia Montissori, Patrizia Ferrando, Gianluigi Maria Gemma, Elisabetta D'Adda, Fiorenza Revelli, Flavio Giuseppe Giulio Ramello, Maria Mercede Tobia, Valentino Sabatini, Tina Giordano, Angela Viani, Carmelina Marullo, Evelina Carli, Carlo Ciancarelli, Maria Grazia Varapodio, rappresentati e difesi dagli avv. Roberto Carfagno, Riccardo Maoli, Glauco Stagnaro, con domicilio eletto presso Riccardo Maoli in Genova, via Corsica, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

per l’accertamento

dell’omessa erogazione di parte di somme stanziate in favore degli istituti scolastici della Provincia di Imperia e per la condanna, al fine di ripristinare il corretto espletamento del servizio scolastico pubblico, ad adottare, nel termine fissato ai sensi dell'art. 4, c. 1, del d. lgs n. 198/2009, gli atti ed i provvedimenti di rispettiva competenza necessari ad effettuare la suddetta erogazione


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2013 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Nell’odierno giudizio, i ricorrenti (genitori, insegnanti e personale ATA degli istituti scolastici meglio elencati in atti della Provincia di Imperia) agiscono ai sensi dell’art. 1 del dlgs 198/2009 per ottenere la condanna delle Amministrazioni ministeriali centrali e periferiche all’adozione dei provvedimenti necessari alla compiuta erogazione delle provvidenze finanziarie previste nei bilanci scolastici.

Ricorre altresì l’Associazione “Facciamo Scuola Insieme” che è statutariamente preordinata a promuovere la collaborazione tra genitori, studenti ed insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di formulare proposte nei confronti delle Autorità scolastiche, amministrative e politiche per la crescita della quantità e qualità di investimenti pubblici e privati nel sistema dell’istruzione e formazione in Italia.

Premettono quanto segue:

- ai sensi dell’art. 21 della legge 59/1997 ed art. 1 del DPR n. 275/1999 le istituzioni scolastiche ed educative sono dotate di autonomia funzionale, garanzia di libertà d’insegnamento e pluralismo culturale, e provvedono alla definizione ed alla realizzazione dell’offerta formativa;

- l’offerta formativa è rivolta alla realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie ed alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti;

- i ricorrenti, nelle rispettive qualità, sono tutti titolari di un interesse qualificato al corretto e regolare ottimale svolgimento dell’attività scolastica, costituzionalmente tutelata dall’art. 34;

- l’interesse qualificato dei ricorrenti si sostanzia in quello ad ottenere che vengano effettivamente attuate tutte le iniziative di istruzione e formazione previste nei Piani dell’offerta formativa e della programmazione didattica dei singoli Istituti, con specifico riferimento alle attività e progetti didattici programmati, ai correlativi processi educativi, all’organizzazione di occasioni e spazi di incontro previsti, al raccordo tra il POF e la programmazione didattica, all’osservanza delle vigenti norme di sicurezza nell’ambito delle strutture scolastiche;

- la realizzazione dell’offerta formativa è supportata dalla dotazione finanziaria di cui gli Istituti dispongono, regolata dall’art. 21, comma 5 della l. n. 55/1997 che si suddivide in assegnazione ordinaria ed assegnazione perequativa, attribuita senza altro vincolo di destinazione se non quello dell’utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività formative e di istruzione, mentre la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria;

- le entrate assegnate agli Istituti Scolastici ma non riscosse durante l’esercizio corrente costituiscono residui attivi (art. 2, comma 8, DM n. 44/2001), da ripartirsi secondo i criteri ed i parametri di cui al DM 1/3/2007, n. 21;

- i ricorrenti hanno esaminato i conti consuntivi relativi all’anno 2009 redatti dagli Istituti scolastici della Provincia di Imperia, riscontrando la sussistenza di ingenti somme che, assegnate dal MIUR, non sono state effettivamente erogate (tali somme sono analiticamente elencate in atti);

- a nulla è valsa la diffida espressa ex art. 3, comma 1, dlgs n. 198/2009 notificata al MIUR ed al Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) in data 27/05/2011, volta a sollecitare l’ottenimento delle specifiche erogazioni dei residui attivi spettanti agli Istituti Scolastici;

Sulla base di tali premesse, i ricorrenti chiedono al TAR di accertare l’omessa erogazione ad opera del MIUR e del MEF di parte delle somme stanziate in favore degli Istituti scolastici della Provincia di Imperia elencati in atti, condannandoli a ripristinare il corretto espletamento del servizio scolastico pubblico, adottando nel termine da fissarsi ex art. 4 comma 1 del dlgs 198/2009, gli atti ed i provvedimenti di rispettiva competenza necessari ad effettuare l’erogazione delle somme già stanziate alla data del 2009, nonché adottando gli ulteriori atti e provvedimenti volti ad assicurare la tempestiva erogazione per gli anni successivi delle ulteriori somme da stanziarsi.

Si sono costituiti sia il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che resistono al ricorso di cui chiedono il rigetto.

Le parti hanno scambiato memorie e documenti.

In particolare, con deposito del 25 gennaio 2013, l’Avvocatura ha prodotto la circolare prot. 64422 del 23 maggio 2011 del MEF – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, con la quale si avviano gli accertamenti dei residui al 31.12.2010, relativamente alle Istituzioni scolastiche e con espressa indicazione circa la valenza generale di tale questione.

In pari data, la difesa dei ricorrenti ha depositato i documenti giustificativi della posizione legittimante a ricorrere (ovvero di insegnante, collaboratore, genitore di studenti frequentanti gli Istituti scolastici di riferimento e così via), lo Statuto dell’Associazione ricorrente, le copie dei conti consuntivi degli Istituti di riferimento dai quali si evince l’ammontare dei residui ancora non incassati, nonché altra documentazione di causa.

Con memoria depositata il 5 febbraio 2013 l’Avvocatura contesta l’ammissibilità ed il fondamento della class action dei ricorrenti, evidenziando che non è chiarito l’interesse al ricorso, non è indicato il termine di legge entro il quale si sarebbero dovuti adottare i provvedimenti necessari a dare il compiuto assetto organizzativo richiesto, e comunque i Ministeri si sono già attivati, erogando buona parte dei fondi per cui è causa.

Parte ricorrente ha, a sua volta, replicato con memoria conclusiva del 14 febbraio 2013.

Alla pubblica udienza del 7 marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Viene in decisione l’azione proposta dai ricorrenti in epigrafe “per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici”, nei confronti delle due Amministrazioni centrali resistenti, ovvero il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’art. 1 del D.legisl. 20/12/2009 n. 198.

I ricorrenti, preso atto della circostanza che una parte dei finanziamenti necessari al funzionamento degli Istituti Scolastici d’interesse, pur previsti ed iscritti nei relativi bilanci d’Istituto, non vengono erogati, chiedono che si adottino gli atti necessari ad assicurare la regolare erogazione delle necessarie provviste finanziarie, esponendo di avervi interesse diretto sia in quanto i genitori degli alunni, in situazione di carenza di fondi, sono spesso chiamati a volontarie prestazioni in denaro per sostenere alcune attività scolastiche, sia, più radicalmente, perché tutti (genitori, insegnanti, personale ausiliario ed associazione) hanno di mira l’efficienza delle attività didattiche e di Istituto ai cui fini è necessario l’uso effettivo delle relative risorse finanziarie assegnate e non materialmente erogate.

La difesa delle Amministrazioni resistenti oppone alcune eccezioni di ammissibilità del ricorso che sono pregiudiziali rispetto all’esame del merito dell’azione.

I) Una prima eccezione, è relativa alla carenza di legittimazione del MEF, posto che solo al MIUR spetterebbe di provvedere all’erogazione delle provvidenze economiche già impegnate.

L’eccezione va respinta, dal momento che entrambe le Amministrazioni provvedono all’erogazione dei finanziamenti di competenza delle Istituzioni Scolastiche di riferimento, assolvendo il MEF un ruolo di coordinamento generale delle politiche di spesa degli altri Ministeri, e gli altri compiti e le responsabilità di cui all’ordinamento della contabilità di Stato (legge 31 dicembre 2009 n.196).

In ogni caso, qualsiasi questione teorica in ordine alla esclusiva competenza del MIUR in ordine all’accertamento ed erogazione dei residui dei finanziamenti assegnati agli Istituti scolastici nell’odierna controversia è superata dalla circostanza che è lo stesso MEF ad aver avviato la ricognizione dei residui, come risulta dalla circolare nr. 20, prot. 64422, del 23 maggio 2011.

II) Una seconda eccezione, relativa alla carenza di dimostrazione della posizione legittimante dei ricorrenti, va respinta con semplice riferimento a quanto documentalmente risulta agli atti.

I ricorrenti sono, come già anticipato in precedenza, genitori degli alunni in atto frequentanti gli Istituti scolastici della Provincia di Imperia; docenti e personale esecutivo dei medesimi Istituti; nonché un’associazione avente come fine di statuto la collaborazione con le Amministrazioni scolastiche per il miglioramento dell’insegnamento e della didattica (circostanze tutte ampiamente documentate in atti).

Si tratta dunque di soggetti che versano in una situazione “di classe”, essendo tutti accumunati del medesimo interesse sostanziale all’ottimale funzionamento della comunità scolastica cui appartengono cui è strumentalmente collegata la pretesa di ottenere la regolare erogazione dei finanziamenti previsti.

Va inoltre osservato non solo che l’eccezione dell’Avvocatura è generica, per come formulata, ma, nel sollevare il dubbio circa la pertinenza dell’interesse all’ottimale funzionamento del servizio pubblico cui i ricorrenti aspirano, in realtà introduce una riflessione che non può che concludersi con un aperto apprezzamento dell’aggregazione dell’utenza di un servizio pubblico, poiché quando quest’ultima si organizza e si struttura efficacemente per ottenere un miglioramento della qualità dell’impiego delle risorse collettive, denota una matura consapevolezza delle potenzialità insite nell’effettiva partecipazione democratica e della centralità del cittadino-utente nel sistema pubblico, cosa che, oltre ad essere un valore in sé, consente anche di ottenere da parte della PA una maggiore e più efficace cura degli interessi affidati alla sua responsabilità.

III) La terza eccezione, relativa alla mancata indicazione del termine entro il quale andrebbero adottati i provvedimenti, è parimenti superata dalle deduzioni della difesa dei ricorrenti: le erogazioni finanziarie iscritte a bilancio preventivo di una pubblica amministrazione, incluse quelle dotate di autonomia come le Istituzioni scolastiche, per loro natura vanno realizzate entro l’esercizio di riferimento; secondo i principi della contabilità di Stato, se tali somme non vengono utilizzate costituiranno oggetto dell’accertamento dei residui al fine del loro mantenimento in essere, e tale attività generale viene svolta secondo le scadenze di legge nell’ambito dei diversi adempimenti relativi al bilancio di previsione annuale e del consuntivo.

Si tratta dunque di un termine ciclico, annualmente ripetitivo, che scandisce l’attività generale di accertamento della permanenza degli scopi di interesse pubblico cui le specifiche poste attive di spesa sono finalizzate e vincolate in forza della loro esposizione in bilancio, che può quindi essere fatto valere in relazione agli esercizi finanziari pregressi al tempo della domanda giudiziale (e dunque, nell’odierno giudizio, relativamente agli esercizi compresi alla data del 31.12.2011).

IV) Un ulteriore profilo sollevato dalla difesa dell’Avvocatura, relativo alla incerta quantificazione delle somme oggetto di residui non erogati ed alla correlativa incerta indicazione delle attività che non sarebbe possibile assicurare in ragione di tale circostanza, necessita di maggior approfondimento e consente di introdurre anche l’esame nel merito della domanda, delimitandone l’ambito.

La difesa dei ricorrenti quantifica le somme oggetto di mancata erogazione al 2009 in euro 4.015.944,47 (analiticamente ripartite per ogni Istituto), mentre, a seguito delle attività di rilevamento avviate nel 2010 con la circolare del MEF cui si è fatto riferimento in premessa, esse si sarebbero ridotte, all’attualità, ad importo pari ad euro 2.118.637,90.

Per accertare la consistenza dei residui attivi non erogati ai singoli Istituti, gli stessi ricorrenti – atteso il rilascio solo parziale da parte delle relative direzioni scolastiche della documentazione contabile – chiedono in via istruttoria l’acquisizione delle necessarie informazioni e documentazioni mancanti.

A giudizio del Collegio, in base alla formulazione della domanda oggetto dell’azione, non è necessario procedere ad una istruttoria e va ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio è sufficiente a dimostrare la fondatezza del gravame, nei limiti in cui è proposto.

Infatti, la “classe” di utenti del servizio pubblico di istruzione che agisce nel presente giudizio, opera al fine di ottenere l’esercizio di un atto generale, quello costituito dall’accertamento dei residui cui sono obbligate le Amministrazioni centrali, al fine della compiuta erogazione delle somme che così risulteranno ancora attive e dunque dovute.

Si ha riguardo, dunque, al complessivo funzionamento dei meccanismi di finanziamento delle Istituzioni scolastiche, assunto come strumento essenziale per la completa ed ottimale attività scolastica cui i ricorrenti hanno interesse qualificato essendone parti ed utenti e, così come risulta dalla circolare nr. 20, prot. 64422, del 23 maggio 2011, l’attività è stata avviata, ma non completata.

A tale scopo, più precisamente, si osserva quanto segue.

A norma dell’art. 1 del dlgs 198/2009, per quanto qui d’interesse, “al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento….”.

Chiarito che i ricorrenti sono utenti e consumatori che hanno piena legittimazione in quanto portatori di interessi rilevanti ed omogenei, che lo scopo dell’azione è ripristinare il corretto svolgimento della funzione di finanziamento degli Istituti scolastici di loro interesse, e che dall’odierna azione non derivano nuovi o maggiori oneri economici o finanziari a carico dello Stato, dal momento che si controverte dell’accertamento di somme già iscritte a bilancio, resta da verificare se la lesione di cui i ricorrenti si lamentano è riconducibile o meno alla mancata adozione di atti amministrativi generali obbligatori non aventi contenuto normativo.

Anche tale presupposto va riconosciuto nell’azione degli odierni ricorrenti, sulla base di quanto sin qui esposto.

Per le Amministrazioni resistenti, l’accertamento dei residui passivi costituiti da finanziamenti che esse hanno impegnato a favore di determinati Enti (pubblici o privati) che ne costituiscono i beneficiari, è atto amministrativo generale.

Invero, l’accertamento dei residui, nella disciplina della contabilità di Stato, è funzione generale ed obbligatoria dal momento che i suoi risultati confluiscono tra i contenuti essenziali del bilancio (cfr. art. 21 l. 31 dicembre 2009 n.196 - Legge di contabilita' e finanza pubblica), nonché nelle sue variazioni ed assestamenti (art. 23, l.196/2009 cit.), nel rendiconto generale dello Stato (art. 36, l. 196/2009 cit.) e così via.

L’accertamento della attuale validità di tali voci, specie in relazione agli esercizi pregressi, è dunque oggetto di una attività provvedimentale e, prima ancora, istruttoria, che è unitaria, come unitaria è la redazione ed approvazione dei bilanci in cui tali voci sono destinate a confluire.

Naturalmente, la natura di attività generale che è da riconoscersi nell’accertamento dei residui, è tale da rendere obbligatoria anche la fase esecutiva consequenziale, ovvero la materiale erogazione dei finanziamenti accertati, dal momento che quest’ultima rappresenta, sul piano dinamico dell’interesse pubblico, il naturale e necessario “pendant” dell’accertamento come momento genetico della stessa funzione.

Non è superfluo precisare che nei termini siffatti l’erogazione è dovuta – sul piano contabile – subordinatamente all’accertato avveramento delle condizioni specifiche del titolo (ad esempio, se il residuo ha ad oggetto il finanziamento di un’opera, salvi gli stati di avanzamento sarà necessario il collaudo; se si tratta del finanziamento a rimborso di un progetto o iniziativa formativa, sarà necessario verificarne la contabilità e così via) e dunque l’obbligo dei Ministeri resistenti non esclude la necessità della fattiva collaborazione dei diversi Istituti scolastici interessati (sul piano dell’utenza ciò implica a sua volta la possibilità per quest’ultima di partecipare al relativo procedimento e verificare l’adempimento degli obblighi amministrativi dell’Istituto).

Le somme oggetto di residui riaccertati, ma non erogabili per inesigibilità attuale, derivante dal non ancora avvenuto maturare delle condizioni previste dal rispettivo titolo di spesa, confluiranno nel nuovo accertamento dei residui per l’esercizio finanziario 2014, da espletarsi nei relativi termini di legge e saranno in quella sede oggetto di rinnovata verifica di attualità della loro permanenza nel bilancio.

Alla luce di tali premesse, il ricorso è dunque fondato e come tale merita accoglimento.

In fatto, risulta che l’attività di accertamento e ricognizione dei finanziamenti impegnati per gli Istituti di riferimento è stata avviata dal MEF, ma non risulta essere stata completata, con l’approvazione dei residui, il competente visto della Corte dei Conti e le conseguenti attività di erogazione che hanno natura di atti esecutivi.

Tale circostanza, che denota comunque una parziale esecuzione delle attività dovute da parte del MEF, ancorchè non completamente tradottasi nei necessari provvedimenti generali consequenziali, conferma sul piano probatorio la fondatezza del gravame, sotto il profilo dell’obbligo a provvedere nel senso di completare la ricognizione periodica ed adottare gli atti conseguenziali.

Resta il problema di determinare le azioni successive: i ricorrenti chiedono infatti che siano adottati i provvedimenti necessari non solo a dare esecuzione all’accertamento degli anni pregressi, ma anche ad assicurare la regolare esecuzione negli anni a venire.

Sotto questo profilo, il ricorso è inammissibile.

La c.d. “class action” pubblica, può certamente spingersi sino ad ottenere l’adozione di provvedimenti organizzativi e strutturali atti a rimuovere non solo gli effetti dell’inerzia o della “maladministration” che si contesta, ma anche le loro cause organizzative immediate: tuttavia, tale idoneità generale non sfugge al rigoroso principio processuale della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Spetta a chi agisce ex art. 1 dlgs 198/2009 identificare i provvedimenti necessari a rimuovere strutturalmente, nel rispetto del principio di invarianza finanziaria, le cause dell’inefficienza della PA per il futuro e non è ammissibile una domanda che affidi alla discrezione del giudice la loro determinazione, poiché tale tipo di istanza è di fatto generica.

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno correttamente identificato i provvedimenti da assumersi solo in relazione al pregresso (ovvero al mancato accertamento dei residui al momento della domanda giudiziale), ma non hanno se non genericamente prospettato la necessità di assicurare che il fenomeno dei finanziamenti impegnati e non riscossi si ripeta nel prossimo futuro.

Peraltro, ciò dipende probabilmente da più ordini di ragioni che non sono state fatte emergere nell’odierno giudizio (inerzia degli Istituti scolastici, indisponibilità temporanea dei finanziamenti, dipendenza di questi ultimi da condizioni di fatto non verificatesi e così via); dunque, anche sotto questo profilo, la domanda non solo è generica, ma anche indeterminata al punto da non consentire neppure di poterne colmare il deficit precettivo con apposita istruttoria.

Ne deriva che il ricorso è fondato e merita accoglimento solo nei limiti esposti, con ordine ai Ministeri intimati di:

1) completare la ricognizione dei residui relativi agli Istituti scolastici della Provincia di Imperia come stabilito nella circolare prot. 64422 del 23 maggio 2011, entro il termine del 30 settembre 2013, avendo riguardo agli esercizi pregressi fino alla data del 31.12.2011;

2) erogare, per ciascun Istituto, le somme così accertate entro il termine del 30 dicembre 2013, a condizione di esigibilità (ovvero che risultino verificati a tale data gli specifici presupposti sostanziali dei relativi titoli di spesa, secondo quanto sopra esposto).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in parte motiva, e, per l’effetto, ordina ai Ministeri resistenti, ciascuno per sua competenza, di procedere nei termini e con le modalità di cui in parte motiva.

Condanna i Ministeri resistenti, in solido tra loro, alle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 3.000,00 in favore dei ricorrenti, in solido tra loro, oltre rimborso del contributo unificato e delle spese di notifica.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

                              
                              
L'ESTENSORE                   IL PRESIDENTE
                              
                              
                              
                              
                              

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)





 

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