venerdì 9 gennaio 2015

sentenza tar su classi affollate e disabili

Storica sentenza del Tar: niente classi affollate in presenza di disabili

II Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), con la sentenza n. 2250/2014, ha accolto il ricorso presentato da genitori e studenti di un Liceo di Palermo contro la costituzione di nuova classe (IV F) composta da 24 alunni di cui 4 disabili con connotazione di gravità, frutto dell’accorpamento delle precedenti classi IV F e IV G, rispettivamente formate da 13 e 11 alunni, caratterizzate dalla presenza di due disabili gravi per classe.
La normativa di riferimento è il D.P.R. n. 81/2009 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”.
L’articolo 5 (Classi con alunni in situazione di disabilità) del D.P.R. stabilisce al comma 2 che “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, …”.
Ma la scelta di accorpamento del dirigente scolastico era stata motivata con riferimento all'art. 17 comma 1 dello stesso D.P.R. secondo il qualele classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alun­ni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secon­do i criteri indicati all'articolo 16.
Il decreto 81/2009 parrebbe dunque limitare alle sole prime classi, e non alle classi intermedie, il limite di 20 alunni in presenza di disabili.
Ma il giudice amministrativo ha ritenuto che una lettura improntata a parametri di logicità impone di rite­nere che il limite dei venti alunni previsto per le «classi iniziali» debba considerarsi valido per tutte le classi e che l’interpretazione della norma deve essere in linea con le esigenze di inclusione dell'alunno disabile così come tracciate dalla legislazione interna di riferimento e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Il Tribunale Ammini­strativo ha riconosciuto che l'eccessivo numero di alunni per classe, oltre ad aggravare i rischi relativi alla sicurezza, incide negativamente sulla qualità della didattica pregiudicando la for­mazione degli alunni e, in particolar modo, non consentendo la piena integrazione dei disabili.
La sentenza dunque mette in discussione il modo con cui vengono formate le classi e la logica del risparmio che attraversa la politica scolasti­ca degli ultimi venti anni imponendo all’amministrazione scolastica, per la prima volta, il rispetto, in presenza di disabili, del tetto massimo di 20 alunni nelle classi successive alla prima, come affermato dall’articolo 5 comma 2 del DPR 81/09.
Ancora dalla sentenza del Tar Sicilia: “[…] È indubbio che l’esito complessivo dell’attività di didattica non può costituire parametro idoneo per verificare se lo svolgimento della stessa sia stata in linea con le norme che tutelano anche i diritti dei disabili non foss’altro perché al di là dell’esito dello scrutinio del corpo docente è indubbio che l’allocazione in una classe con un numero di alunni di gran lunga inferiore avrebbe certamente garantito per tutti un servizio quantomeno migliore oltre che in linea con le previsioni normative”.
In definitiva la classe di 24 alunni con 4 disabili dovrà essere scorporata in due classi. Con buona pace dell'amministrazione che conta di far cassa sulla pelle dei più deboli.

Documenti:
- Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), sentenza n. 2250/2014 [clicca qui]
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola” [clicca qui]
- La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità [clicca qui]

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