domenica 24 marzo 2013

note sulla scelta dell'ora alternativa alla religione in sede di iscrizione

la normativa di riferimento parte dalla circolare annuale sulle iscrizioni (C.M. n. 46 del 17 dicembre 2012), scaricabile dalla pagina http://www.iscrizioni.istruzione.it/ (in basso, nella sezione Circolari e Note), in cui viene ricordata la tempistica per la riconsegna dei moduli. In ogni caso il termine per cambiare la scelta in merito alla frequenza o no delle ore d'insegnamento della religione cattolica (modulo B, a pag 17 della circolare) è legato al periodo delle iscrizioni, fatte salve la libertà di coscienza di ogni alunna/o e la libertà di scelta educativa dei genitori, che non possono trovare limiti in normative di natura amministrativa, essendo diritti garantiti dalla Costituzione e coinvolgendo quindi interessi prevalenti. Il problema si pone proprio sul termine per scegliere/rivedere l'opzione alternativa per chi non si avvale (e qui entra in ballo l'amministrazione scolastica). La circolare relativa alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico ribadisce che il modulo relativo alla scelta opzionale (modulo C, a pag 18 della circolare) debba essere riconsegnato a settembre, quando iniziano le lezioni, fatto discriminante che è oggetto di ricorso al TAR da parte dell'UAAR (qualcuno mi corregga se sbaglio...), ma che nel suo caso concede al genitore dell'alunno della scuola primaria la possibiltà di cambiare la scelta espressa. Consiglierei comunque di verificare presso la Segreteria della scuola, richiedendo l'apposito modulo (o stampandolo direttamente dagli Allegati contenuti nella circolare citata), la possibilità di comunicare fin d'ora il cambio della scelta, dando così l'opportunità alla scuola di organizzare quanto richiesto in tempi più distesi.

Per la scuola secondaria ricordo che è tutt'ora vigente la Legge n. 281 del 18 giugno 1986 "Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole superiori", di cui riporto l'unico articolo:
Art. 1.-

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, a richiesta dell'autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

2. Viene altresì esercitato personalmente dallo studente il diritto di scelta in materia di insegnamento religioso in relazione a quanto previsto da eventuali intese con altre confessioni.

3. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.

4. I moduli relativi alle scelte di cui ai precedenti commi devono essere allegati alla domanda di iscrizione.

5. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età - contenente la specifica elencazione dei documenti allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 - è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'art. 147 del codice civile.

6. Sono abrogate le disposizioni in materia di iscrizione nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.


Cordialmente,
Silvana Ronco
(Presidente Associazione 31 Ottobre www.associazione31ottobre.it )

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