domenica 20 giugno 2010

da "FUORIREGISTRO"

DENTRO LA SCUOLA

ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Qualche informazione utile su come e quando operare la scelta, cosa programmare, a chi affidare le attività alternative
di Francesco Mele

Dopo la campagna di informazione condotta in primavera sui fondi consistenti che il MIUR stanzia ogni anno per il finanziamento delle attività alternative all'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), molte scuole finalmente si avviano a programmare tali attività per il prossimo anno scolastico, rispondendo ad un preciso diritto di studenti e famiglie, sapendo di poter contare sulla possibilità di avere fondi a disposizione e nel caso di potere anche nominare supplenti. Provo allora a riassumere alcune informazioni utili che possano servire alle scuole per raggiungere lo scopo.

1) COME E QUANDO SI OPERANO LE SCELTE

Innanzitutto la raccolta delle decisioni di studenti/famiglie va fatta su due distinti moduli e in due tempi:
- prima si raccoglie la scelta se seguire o meno l'insegnamento dell'IRC; tale scelta va fatta all'atto dell'iscrizione alla prima classe di ogni ciclo e vale per tutto quel ciclo di studi; resta la possibilità però, ogni anno, entro la data di scadenza delle iscrizioni, di cambiare tale scelta, mediante apposito modulo fornito dalla scuola. Faccio notare che fino al primo ciclo sono i genitori a scegliere, ma alle superiori scelgono gli studenti, anche se minorenni:

CM 4 del 15-01-10 scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) ...
4. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori, al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello D allegato. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni.

CM 17 del 18-02-10 scuole secondarie di II grado ...
8. Insegnamento della religione cattolica
Al momento dell'iscrizione gli studenti esercitano la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. L'esercizio di tale facoltà si attua mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello B allegato. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni.


- a coloro che scelgono di non avvalersi dell'IRC (e solo a loro), viene richiesto di scegliere tra un ventaglio di 4 opzioni (3 nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione) che sono: o attività didattiche e formative, o attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente, o libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (solo superiori), o non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. La scelta va fatta all'inizio delle lezioni e vale per tutto l'anno scolastico di riferimento, che vuol dire che ogni anno posso scegliere cosa fare in alternativa all'IRC.

CM 4 del 15-01-10 scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) ...
4. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative ...
La scelta specifica di attività alternative è operata, mediante il relativo modello e allegato, al momento dell'iscrizione e ha effetto per l'intero anno scolastico di riferimento.

CM 17 del 18-02-10 scuole secondarie di II grado ...
8. Insegnamento della religione cattolica ...
La scelta specifica di attività alternative è operata mediante l'allegato modello C all'inizio delle lezioni e ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce. La firma del genitore dell'alunno minorenne è richiesta solo nell'ipotesi in cui venga scelta l'opzione "non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica".


2) COSA INSEGNARE NELLE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'IRC

E ora veniamo a cosa i collegi possono programmare per coloro che non si avvalgono dell'IRC e scelgono attività alternative o attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente. Riferiscono da varie scuole che alcuni DS, ma anche qualche sindacato, dicono che non si possano programmare attività afferenti a discipline curricolari. Proviamo a seguire l'evoluzione della normativa per capire meglio i termini della questione. In effetti, fino all'AS 84-85, dalle attività alternative all'IRC erano escluse le attività curricolari comuni a tutti gli studenti:

CM 368 del 20-12-1985 ...
2. Modalità di organizzazione in dipendenza della scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica...
Il rispetto dell'anzidetto principio implica che lo scuola, e per essa il capo di istituto e il Collegio dei docenti ai quali compete lo responsabilità complessiva della programmazione educativa e didattica ai sensi dell' art. 4 del Dpr 31 marzo 1974, n. 416, assicura agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, ogni opportuna attività culturale, con l'assistenza degli insegnanti, escluse le attività curricolari comuni a tutti gli alunni.


Con l'AS 86-87, in virtù di un ddl che non ha mai visto la luce, una circolare del maggio 86 parla di libera programmazione dei collegi (che lascia aperta quindi ogni possibilità, OGNI!), e consiglia "particolarmente" (ma non prescrittivamente) alcune discipline a cui dovrebbero afferire le attività alternative, che vengono intese come "approfondimento" delle stesse relativamente ai "documenti del pensiero e dell'esperienza umana". Ma si tratta di consigli. Il fatto rilevante è che si parla di discipline curricolari:

CM 131 del 3-5-86 ...
ALLEGATO B
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO ED ARTISTICA
Attività culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica ...
Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività culturali e di studio devono concorrere al processo formativo della personalità degli studenti. Esse saranno particolarmente rivolte all'approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e della esperienza umana relativi ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile.


Questo sconfinamento nel curricolare viene poi confermato nell'AS 87-88 con la CM 316/87, una circolare che ha specificamente per oggetto: Insegnamento della religione cattolica - Attività alternative - Altre opportunità - Istruzioni per l'anno scolastico 1987/88. In tale circolare si stabiliscono possibili scenari per gli alunni che scelgono lo studio individuale assistito. In questo caso il testo lascia pensare a vere e proprie azioni di sportello/recupero/approfondimento curricolare e ribadisce quanto già previsto in precedenza e cioè che gli studenti segnalino "propri bisogni formativi"

CM 316 del 23-10-87 ...
II - Attività alternative all'insegnamento della religione cattolica - fruizione di spazi e servizi scolastici ...
Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, da svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalità della scuola, il capo di istituto deve sottoporre all'esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che discende dalla natura stessa dell'istituzione scolastica. L'assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti. Infatti non si esclude la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi, nonché le modalità di intervento della scuola.


Nella stessa circolare si cerca di agevolare la programmazione delle scuole fornendo un percorso didattico "quale contributo di indirizzo alla programmazione didattica di competenza dei docenti e in attesa che si completi l'iter parlamentare del disegno di legge preannunciato, mirato anche a definire i contenuti delle attività didattiche e formative, si allega un documento di lavoro che rappresenta una riflessione e sistemazione critica sul tema: I diritti dell'uomo".

Come già detto il disegno di legge di cui si parla non ha mai visto la luce per cui la normativa è ferma a quest'ultima circolare e anno per anno le circolari che si susseguono si limitano a specificare le modalità per esprimere le due scelte di cui si è parlato sopra.
Nel frattempo sono intervenute alcune sentenze della Corte Costituzionale (203/89, 13/91, 290/92) che però si riferiscono alle opzioni di chi non si avvale, stabilendo dapprima la non obbligatorietà dell'attività alternativa (gli studenti possono decidere di non fare nulla, che nelle circolari è stato poi tradotto in "libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente") e introducendo poi la possibilità di decidere di uscire dalla scuola. Le sentenze però, riguardo alla programmazione delle attività alternative, non esplicitano alcun limite e fanno invece espresso riferimento al rispetto delle richieste di genitori e studenti.

3) CHI INSEGNA NELLE ATTIVITA' ALTERNATIVE

Le varie circolari che si sono succedute nel tempo hanno stabilito che per le attività alternative la scuola deve utilizzare "prioritariamente" e nell'ordine (CM 316 del 23-10-87 tuttora valida):
- docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d'obbligo
- docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti.
A proposito di tali docenti la circolare dice che "debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della par condicio."
La stessa circolare, però, dice anche che "Allo scopo di assicurare l'effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all'assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l'utilizzazione del personale già in servizio."
Dopo l'87, però, si sono via via ridotte a zero le possibilità per le scuole di ricorrere a personale docente totalmente o parzialmente in soprannumero e inoltre aver portato le cattedre a 18 ore ha reso cosa veramente rara i docenti con ore a disposizione. Negli anni, poi, si è persa l'abitudine ad organizzare attività alternative nelle scuole superiori, dove l'età degli allievi consentiva di lasciarli in giro per la scuola in situazioni più o meno protette a seconda dei casi. Parallelamente si è persa completamente memoria della possibilità di nominare supplenti ed è stata completamente cancellata, se mai qualcuno ne è stato a conoscenza, l'esistenza di specifici fondi per finanziare anno dopo anno le attività alternative, tanto che, quando quest'anno abbiamo scoperto i relativi capitoli di spesa nel bilancio del MIUR, molti dirigenti scolastici non ci credevano e la stessa direttore regionale del Veneto ha detto di dover studiare meglio la situazione: potenza dell'oblio lento e inesorabile.
Ma evidentemente qualcosa deve essere accaduto, la nostra azione di controinformazione ha avuto successo, si sono resi conto che ormai anche su questo il re è nudo, e infatti molte scuole ritornano di nuovo a programmare attività alternative all'IRC e a chiedere personale supplente su tali attività, sapendo che verrà pagato coi fondi appositamente stanziati e non con quelli destinati ai supplenti nominati dalla scuola.

Buon lavoro
Francesco

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