venerdì 21 ottobre 2011

Anche il TAR delle Marche decreta: no alle «classi pollaio»
Pubblicato da comitatonogelmini su 18 ottobre 2011
da sito superando.it

18 ottobre 2011

E lo fa – dato quanto mai interessante – ponendo in primo piano proprio la presenza di studenti con disabilità. Il ricorso era stato presentato da quattro coppie di genitori, sostenuti da numerose altre famiglie, dopo che l’Ufficio Scolastico Regionale aveva rifiutato a un Istituto Comprensivo di Senigallia la richiesta di formare una prima classe in più, ciò che aveva portato a cinque classi di ventinove e trenta alunni, quattro delle quali con alunni disabili.

Con l’Ordinanza n. 603/11, depositata il 14 ottobre, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) delle Marche ha disposto la sospensione dei provvedimenti che avevano costretto una scuola di Senigallia (Ancona), esattamente l’Istituto Comprensivo Marchetti, a formare classi di 29 e 30 alunni.

La scuola stessa aveva richiesto invano la costituzione di un’ulteriore classe, negata però dall’Amministrazione Scolastica, nonostante le proteste dei genitori e le ripetute richieste da parte del Marchetti all’Ufficio Scolastico Regionale.

Il provvedimento, per altro, risulta ancor più interessante, dal momento che la concessione della misura cautelare è stata disposta, stabilendo testualmente che «il ricorso presenta numerosi profili di fondatezza, soprattutto in relazione alla presenza di studenti disabili».

«In effetti – come si legge in una nota del Gruppo Solidarietà – un primo criterio normativo, ai fini della formazione delle classi, è costituito dal rispetto del parametro risultante dal rapporto alunni/superficie (Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975, richiamato dall’articolo 5, comma 3 della Legge 23/96) e dalle Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica, previste nel Decreto del Ministero dell’Interno del 26 agosto 1992. Un ulteriore criterio è fornito proprio con riferimento alla presenza di alunni con disabilità (articolo 5, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica – DPR 81/09, in combinato disposto con l’articolo 10 del Decreto Ministeriale 331/98 e articolo 12 della Legge 104/92), per cui vanno rispettati precisi limiti - 25 alunni per classe, 20 in presenza di un alunno con handicap grave – che nel caso di specie risultavano ampiamente superati».

Il ricorso è stato presentato all’inizio dell’anno scolastico dallo Studio Legale Lucchetti e Associati di Ancona, per conto di quattro coppie di genitori di alunni con problemi di disabilità, iscritti all’Istituto Marchetti di Senigallia ed è stato anche direttamente sostenuto da più di cinquanta altri genitori, con un intervento cosiddetto ad adiuvandum. Con 141 iscritti, il Ministero aveva assegnato al Marchetti un organico sufficiente soltanto per la costituzione di cinque prime classi, di cui quattro avevano al proprio interno delle persone con disabilità. Ora, in
esecuzione del provvedimento del TAR delle Marche, potrà essere formata la sesta classe.
«Accogliendo le osservazioni dei ricorrenti – sottolinea Elena Daniele dello Studio Legale Lucchetti - i Giudici hanno assicurato la salvaguardia della qualità dell’insegnamento e dell’offerta educativa per tutti gli studenti,riconoscendo che la situazione di sovraffollamento può creare confusione edisorientamento in particolare negli alunni con disabilità, rischiando cosìdi vanificare il diritto all’istruzione, loro garantito dalla Legge 104/92».

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