giovedì 18 ottobre 2012

Contributo volontario: cosa è

FONTE: AGETOSCANA

Il contributo volontario dei genitori ha radici antiche, quando alcuni Regi Decreti, tuttora vigenti, stabilirono che le scuole dotate di personalità giuridica potevano chiedere un contributo ai genitori per le spese di laboratorio.

A memoria nostra è sempre accaduto che le scuole –anche quelle non dotate di personalità giuridica- chiedessero un contributo alle famiglie, giustificandolo con spese varie sostenute a favore dell’alunno (cartellino di riconoscimento, libretto delle assenze, assicurazione ecc.) e in genere glissando sul fatto che tale contributo era del tutto volontario.

L’attuale normativa legittima in pieno questa prassi, stabilendo che “la riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura, poste a carico degli alunni, è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali” e che (art. 9 del Regolamento di contabilità per le scuole dell’autonomia, D.I. 1.2.2001 n. 44) “Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità” (art. 16 del Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. 8.3.1999 n. 275).


È buona pratica che le scuole al momento delle iscrizioni chiedano ai genitori un contributo per le spese di didattica per l’anno successivo (cartoncini, pennarelli, dotazioni informatiche, contratti con esperti; un po’ meno bene: fotocopie), ma questo deve avvenire con la massima trasparenza.

Si può fare a meno di pagarlo?

È vero che è obbligatorio solo alle superiori?

In anni recenti le cronache hanno riferito di presidi che si sono rifiutati di consegnare la pagella a chi non aveva pagato, ma si è trattato di un abuso.
Occorre fare chiarezza: sono obbligatori soltanto 1) il premio per l’assicurazione e 2) le tasse e i contributi richiesti per la frequenza delle classi 4a e 5a superiore, in virtù dell’attuale normativa sull’obbligo scolastico. Per il resto i Consigli di circolo e di istituto possono dare solo indicazioni e ciascuna famiglia è libera di pagare di più (succede) e anche di meno.

È bene precisare che per le ultime due classi delle superiori le tasse scolastiche sono a beneficio dello Stato (€ 6,04 per la tassa di iscrizione, € 15,13 per le tasse di frequenza e di ritiro diplomi), mentre l’entità dei contributi è fissata dai singoli Consigli di istituto e può variare di molto da una scuola all’altra e soprattutto da un comune all’altro.
I genitori che desiderano incidere sugli importi consigliati o fissati dalla scuola devono rivolgersi ai genitori eletti in Consiglio e in particolare al Presidente.

Contributo genitori e cassa scolastica

Spesso i genitori fanno confusione fra il contributo che versano alla scuola all’atto dell’iscrizione e quello che invece affidano al rappresentante di classe (la cosiddetta cassa scolastica).

Va detto che la cassa scolastica viene spesso utilizzata per finalità vietate dalle leggi di contabilità di Stato, ossia per l’acquisto di beni al di fuori del bilancio ufficiale della scuola (la cosiddetta “gestione fuori bilancio”). Ovviamente non c’è nulla di male se le mamme si accordano per fare un dono alla scuola, però se si tratta di un dono di una certa entità questo deve risultare da una comunicazione scritta da sottoporre all’approvazione del Consiglio di circolo o di istituto. Inoltre è del tutto inopportuno consegnare al rappresentante di classe la lista del materiale da acquistare.


Contributo volontario, la normativa

fonte:agetoscana

PER CHI HA VOGLIA DI APPROFONDIRE
C’è chi, fra i genitori, mette in dubbio la legittimità del contributo volontario. Ecco cosa dice la normativa vigente:
“Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa” (art. 3 del Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. 8.3.1999 n. 275);
“Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità” (art. 16 del Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. 8.3.1999 n. 275);

“Le Istituzioni scolastiche provvedono all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o di altri Enti, pubblici o privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni” (art. 1 del Regolamento di contabilità per le scuole dell’autonomia D.I. 1.2.2001, n. 44);

“La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura, poste a carico degli alunni, è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali” (comma 3° dell’art. 9 del Regolamento di contabilità per le scuole dell’autonomia D.I. 1.2.2001, n. 44);
Sono inoltre tuttora vigenti:
- art. 153, commi 1 e 2, del R.D. 3 giugno 1924 n. 969 che prevede, limitatamente agli Istituti Tecnici e Professionali dotati di personalità giuridica, oltre alle ordinarie tasse a carico degli alunni (per ammissione, iscrizione, licenza, diploma), la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare “contributi speciali… per le assicurazioni degli alunni contro gli infortuni, per rimborso del materiale di consumo nelle esercitazioni pratiche, per gli esercizi di educazione fisica”.
- art. 53 del R.D.L. 15 maggio 1924 n. 749 che dispone che i Consigli di Amministrazione dei singoli istituti potessero richiedere “speciali contributi... per le spese di laboratorio, per le esercitazioni, per garanzia di danni, per consumo di materiale o per altro titolo”. Una facoltà poi estesa agli Istituti d’Arte dalla C.M. 28.5.1960 n. 213 e che adesso si può legittimamente ritenere valida per gli istituti scolastici autonomi dotati di laboratori.





Per il regime di gratuità fino al terzo anno delle superiori:



- art. 28 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53":

1. A partire dall'anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.



- art. 1 c. 622) del Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007):

“L'istruzione impartita per almeno dieci anni é obbligatoria ed é finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro é conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”.

La curiosità:

l 1998 le tasse scolastiche versate a favore delle scuole dotate di personalità giuridica (ossia le superiori) comprendevano una quota a favore delle quote stesse. Forse qualcuno ricorda ancora l'ansia dell'iscrizione al primo anno e i due bollettini, uno a favore della scuola e all'altro sul conto 1005-Entrate dello Stato.

Adesso la tassa è stata unificata e attribuita in toto all'erario, a seguito della Circolare telegrafica del Ministero dell'Istruzione 24 dicembre 1998, prot. n. 34378/BL, visto che ormai gli importi erano "tanto modesti da non corrispondere neppure at spese emissione versamento".


Le novità della Circolare n. 312/12




Pare impossibile, ma con due snelle pagine su "Contributi scolastici delle famiglie" il Ministero dell'Istruzione ha fatto piazza pulita di tante prassi poco trasparenti attuate da scuole di tutta Italia e ha riconfermato, punto per punto, ciò che noi sosteniamo da anni: che il contributo delle famiglie è volontario e non obbligatorio; che è detraibile; che va usato con trasparenza; che i genitori possono finalizzare il loro contributo; che non ci si possono pagare le spese amministrative

Cosa può fare il Consiglio d’istituto


Anche prima della Circolare n. 312/12, vi sono prese di posizione del Ministero e una casistica di rilievi da parte dei Revisori dei conti sul fatto che non è legittimo utilizzare il contributo dei genitori per le spese di funzionamento. Ci sono scuole che si attengono da sempre a questo criterio di corretto utilizzo delle risorse, altre che invece motivano con le difficoltà di bilancio e comunque una normativa specifica non c’è, per cui è comunque auspicabile che i Consigli di circolo e di istituto di tutte le scuole, se non lo hanno ancora fatto, chiedano la puntuale applicazione della Circolare 312 o, meglio ancora, deliberino che il contributo volontario deve essere destinato unicamente all’ampliamento dell’offerta formativa.

Il Consiglio può anche stabilire una quota omnicomprensiva per tutto l’anno scolastico, con la quale pagare l’assicurazione e finanziare tutte le attività formative, comprese le gite. In questo modo il contributo potrà essere integralmente detratto dai genitori, senza distinzioni fra contributo volontario e, ad esempio, viaggi d’istruzione.

Alcune Agenzie delle Entrate obiettano infatti che non si può parlare di erogazione liberale quando c’è una prestazione corrispettiva (es: assicurazione, gite) e che quindi la detrazione non spetta. Se invece è il Consiglio a stabilire il modo migliore per soddisfare il fabbisogno formativo di tutti gli alunni viene a mancare la diretta corrispondenza contributo-prestazione e le famiglie possono detrarre tutto ciò che hanno versato.




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